Trib.Milano. Bond Cirio: Banca condannata (Da Avv. Marisa Costelli

in Sentenze e testi di legge
La sentenza (emessa il 26.10.2005 ma pubblicata soltanto il 2.3.2006) è interessante perché costituisce una rivisitazione maggiormente approfondita del tema del “grey market” e sancisce il divieto per l’intermediario di vendere in contropartita diretta obbligazioni non ancora emesse ad investitori non istituzionali, com’era nel caso di specie l’attore della causa. Inoltre, la sentenza afferma in modo inequivocabile l’obbligo della banca di dimostrare il contenuto del mandato ricevuto dall’investitore fornendo prova dell’ordine. La sentenza ribadisce anche che grava sulla banca l’onere della completa informativa all’investitore, soprattutto quando vende il titolo e non agisce come mero intermediario. Avv. Marisa Costelli
Sentenza N. 84814/04 R.G. SENTENZA 2746/2006 REPERTORIO N° 1917/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE 6° CIVILE Nelle persone dei Signori Magistrati Dott. ALDA M.VANONI, presidente Dott.SALVATORE DI BLASI, giudice relatore Dott.MARIANO DEL PRETE, giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;: promossa con atto di citazione notificato in data 20/12/04, a ministero dell’Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di Milano DA: XXXX rappresentato e difeso dall’Avv.Marisa F.Costelli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, Via Washington 27, come da procura a margine dell’atto di citazione ATTORE CONTRO BANCA YYYY con sede in Novara, via Negroni 12 .................elettivamente domiciliata in Milano Via Borgonovo 27, presso lo studio dell’Avv.Carlo Pavesi, che la rappresenta e difesa per delega CONVENUTA OGGETTO: Intermediazione mobiliare ......omississ..... Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato il 20/12/2004 X conveniva in giudizio la Banca Y per sentir dichiarare la nullità dell’acquisto di obbligazioni Cirio Float, effettuato da controparte in data 20/5/2000, per inesistenza di ordine relativo ad esso attore mai conferito. Chiedeva, inoltre, l’annullamento di detto contratto di acquisto, ai sensi degli artt. 1441 e 1447, nonchè degli artt. 1394 e 1395 c.c. previo accertamento di violazione, da parte della Banca, di norme di legge e regolamentari in materia, instando per la restituzione delle somme versate, pari a € 50.179,52, con condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, in dipendenza della sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la domanda attrice, chiedendone il rigetto, con richiesta subordinata di restituzione dei titoli in suo favore, per il caso di accoglimento di detta domanda. All’udienza di discussione, rimasto senza esito il tentativo di conciliazione sperimentato, la causa veniva trattenuta per la decisione. Motivi della decisione La domanda attrice merita accoglimento. La contestata operazione di negoziazione di bond Cirio, effettuata dalla Banca in data 18.5.2000 per conto dell’attore, va inquadrata nella esistenza del rapporto di c/c n.199, da quest’ultimo acceso presso la filiale di Casale Monferrato della convenuta, con apertura, in accessorio, di deposito titoli a custodia e amministrazione. A fronte di tale rapporto risulta al stipulazione tra le parti di un contratto di negoziazione titoli, in data 28/8/98, con regolare ricezione, da parte dell’attore, del prospetto relativo al rischio negli investimenti e con rilascio alla Banca dell’informativa della conoscenza (media) dell’attore in campo finanziario. In tale quadro, l’esame del doc.1 (fissato bollato n............... del 4.4.03) permette di fare rilevare che la Banca ha venduto per contanti all’attore titoli Cirio Finance Float per il complessivo importo di € 50.179,50, addebitati sul conto corrente di quest’ultimo. L’operazione di vendita risulta avvenuta in data 18/5/2000, luogo di esecuzione e di liquidazione fuori mercato, e controparte Banca convenuta. Vale considerare, allora, come in tale negoziazione la convenuta non abbia operato come intermediario puro, ma per conto proprio, avendo venduto essa stessa le obbligazioni per cui è causa (il che presenta pure conflitto di interessi, non risultando segnalato all’investitore), non essendosi seguito l’iter che normalmente segue il soggetto abilitato in posizione di terzietà. Ma nel caso di specie non esiste agli atti neppure un ordine in forma cartacea; per cui la Banca pure assumendo l’effettuazione dell’ordine in via telefonica, non ha provato la circostanza, nè ha prodotto la trascrizione relativa; così come non esiste prova che l’attore abbia ordinato proprio quelle obbligazioni; che sia stato stabilito il prezzo e che avesse chiesto che l’operazione avvenisse fuori mercato. In mancanza di ordine all’acquisto non può dirsi formato il contratto di compravendita tra l’attrice e la convenuta in ordine ai bond acquistati, con conseguente nullità e/o inefficacia dell’operazione. A chiarire che l’iniziativa della negoziazione non partiva dall’attore soccorre, poi, la considerazione, sulla base dell’Offering Circular prodotta in giudizio, che la Cirio Finance Luxembourg SA ha deliberato l’emissione dell’obbligazione floating 05/03 in data 25/5/2000, mentre l’ordine all’acquisto sarebbe stato impartito in data 18/5/2000, prima, cioè, della emissione del titolo e senza che fossero note le condizioni economiche, le restrizioni e i soggetti partecipanti al consorzio di collocamento; nonchè ai sensi dell’art. 2413 c.c., per il caso di acquisto di bene futuro, il contenuto delle obbligazioni. Ciò porta a concludere che solo una cerchia limitata di soggetti, operanti nel settore professionale della finanza, poteva sapere dell’imminente uscita sul mercato di una obbligazione Cirio, del tipo di quella in oggetto, sottolineandosi pure che la Cirio Luxembourg SA era stata appena costituita il 12/5/2000, mentre era impossibile, da parte dell’attore, l’individuazione e la richiesta di acquisto del titolo in questione. Ne discende, allora, la nullità dell’acquisto ex art. 1418 c.c., per sua impossibilità, non individuabilità e indeterminatezza dell’oggetto, non soddisfacendosi i requisiti dell’art. 1325 c.c. A tale statuizione non può contrapporsi la prassi dell’acquisto di valori mobiliari nel c.d. periodo di grey market, valendo tali prassi per i titoli già emessi, mentre nel caso di specie la Banca ha ammesso di avere eseguito la negoziazione (il 18/5/2000) quando il prestito rappresentato dalle obbligazioni non era stato ancora deliberato dagli organi della Cirio Finance Luxembourg. Va, pertanto, con la dichiarazione di nullità dell’acquisto ritenuta, per inconsistenza dell’ordine, condannata la Banca alla restituzione della somma di € 50.179,52 con interessi legali dalla domanda, ma senza rivalutazione, essendo mancata la prova di cui all’art. 1224, 2° co. c.c. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità dell’acquisto effettuato dalla Banca convenuta, delle obbligazioni Cirio Finance Float 00/30.5.2003, per inesistenza dell’ordine da parte dell’attore, condanna la convenuta alla restituzione a quest’ultimo della somma di € 50.179,52 con interessi legali dalla domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 355,00 per esborsi; € 1.025,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, e accessori di legge. Così deciso in Milano il 26 ottobre 2005. L’estensore Il Presidente

14/03/2006

Documento n.5803

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