Avvenuta pubblicazione, in data 7 novembre 2024, della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, nella causa C-683/20

ADUSBEF APS assistita dagli Avv.ti Prof. Daniele Granara (Delegato Adusbef Aps sede Genova – Chiavari) e Davide Mazzola, rende nota l’avvenuta pubblicazione, in data 7 novembre 2024, della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, nella causa C-683/2022, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal T.A.R. del Lazio, con sentenza non definitiva 19 ottobre 2022, n. 13434, resa nel giudizio R.G. n. 6020/2022, tra ADUSBEF ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altri, per l’annullamento dell’Accordo transattivo intervenuto tra il predetto Ministero e la Società ASPI in relazione alle modifiche alla concessione di gestione della rete autostradale italiana affidata a tale concessionario.

La vicenda origina dal crollo del Viadotto Polcevera nel tratto autostradale che collega le città di Genova e Ventimiglia (A10), a seguito del quale l’Amministrazione ministeriale, anziché revocare la concessione alla Società concessionaria ASPI, si è determinata nel proseguire il rapporto concessorio, apportando rilevanti e sostanziali modifiche agli obblighi delle parti, senza tuttavia procedere all’apertura di un nuovo confronto concorrenziale per l’affidamento in gestione della tratta, secondo il regime concessorio così modificato.

Premesso che:

- la prima questione concerne la “modifica di una concessione in corso di validità, riguardante la persona del concessionario e l'oggetto della concessione, senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione della concessione e senza aver esposto i motivi per i quali ha ritenuto di non essere tenuta a organizzare una tale procedura”;

- “la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda esplicitamente la valutazione dell'affidabilità «di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento»”,

la Corte di Giustizia dell’Unione, nel fornire l’interpretazione degli artt. 38 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, ha stabilito che:

  1. “un inadempimento dei suoi obblighi contrattuali da parte del concessionario non può giustificare la modifica di una concessione in corso di validità senza apertura alla concorrenza”, rimettendo al Giudice interno (T.A.R. del Lazio), la valutazione in ordine all’effettiva sussistenza di un inadempimento contrattuale da parte del concessionario ed in relazione alla ricorrenza di modifiche sostanziali alla concessione di cui ASPI è titolare, al fine di stabilire se, ai sensi dell’art. 43 della Direttiva 2014/23/UE, l’Amministrazione concedente fosse obbligata all’esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
  2. “l'articolo 43 della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il principio generale di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla modifica di una concessione in corso di validità, riguardante la persona del concessionario e l'oggetto della concessione, senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione della concessione, purché tale modifica non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 5, della citata direttiva e l'amministrazione aggiudicatrice abbia esposto i motivi per i quali ha ritenuto di non essere tenuta a organizzare una tale procedura”, rimettendo alla valutazione del Giudice interno (T.A.R. del Lazio) il rispetto, o meno, dell’obbligo di motivazione da parte dell’Amministrazione concedente in relazione all’applicabilità dell’art. 43 della Direttiva 2014/23 alle modifiche del rapporto concessorio stabilite dall’Accordo Transattivo siglato con ASPI e dal successivo III Atto aggiuntivo alla convenzione regolante la concessione.

Riassuntivamente: se da un lato, è possibile mutare l’azionista di una Società concessionaria, dall’altro, occorre imprescindibilmente verificare l’affidabilità della Società concessionaria stessa (ASPI) e ciò non è avvenuto, come inconfutabilmente statuito dal T.A.R. del Lazio con la sentenza passata in giudicato n. 13434/2022.

11/11/2024

Documento n.15985

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