Trib. di Prasto. Responsabilità della società di intermediazione finanziaria per i danni cagionati dal promotore.

in Sentenze e testi di legge
Nei confronti del danneggiato la responsabilità della società di intermediazione finanziaria per i danni cagionati dal promotore di cui essa si avvale non può essere maggiore o minore di quella addebitata al promotore ma ha la stessa estensione di questa. Tribunale di Prato Sezione Civile Sentenza 23 febbraio 2011, n. 211 (Presidente Genovese – Relatore Cecchi) Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del D.Lgs 17.1.2003 n° 5, il sig. G. P. conveniva in giudizio la Banca Fideuram S.p.a. ed il sig. U. R. . Nel contesto di tale atto veniva allegato come dal febbraio 2006 il sig. G. P. avesse intrattenuto con la Banca Fideuram S.p.A. il rapporto di conto corrente bancario n. 66266392, aperto presso la Filiale di Firenze, Piazza Edison. Tale rapporto era stato aperto dal sig. G. P., unitamente al deposito titoli e prestazioni di servizi finanziari, tramite il sig. R. U., promotore finanziario della Fideuram, all’esclusivo scopo di investire i propri risparmi, con l’espressa richiesta che non fosse rilasciato il libretto di assegni. Sul conto corrente bancario aperto con la convenuta Banca era stato inizialmente versato l’importo di Euro 140.000,00. Nell’aprile del 2006, tramite l’operato del R., il P. aveva investito l’importo di Euro 80.000,00 nella “Gestione Patrimoniale Fideuram, Global Index, linea Equità 20” e l’importo di Euro 60.000,00 in quote di fondi denominati “Fideuram Master Selection”. Il sig. R. si era peraltro spesso presentato presso la sede di lavoro del P., in San Piero a Ponti, chiedendo all’attore di investire ulteriori somme di denaro presso la Fideuram, con la promessa che in breve si sarebbero sicuramente incrementate. Per tale motivo il sig. G. P. aveva consegnato al sig. R. l’ulteriore e complessiva somma di Euro 58.000,00, a mezzo dei seguenti assegni bancari della Cassa di Risparmio di Firenze, privi di indicazione del beneficiario: • in data 22.05.2006 l’assegno bancario n. 0336144024-08 dell’importo di Euro 5.000,00 e l’assegno bancario n. 0336144025-09 dell’importo di Euro 5.000,00; • in data 4.07.2006 l’assegno bancario n. 0336144029-00 dell’importo di Euro 5.000,00; • in data 14.02.2007 l’assegno bancario n. 0339416088-11 dell’importo di Euro 15.000,00, l’assegno bancario n. 0339416089-12 dell’importo di Euro 5.000,00, l’assegno bancario n. 0339416090-00 dell’importo di Euro 3.000,00 e l’assegno bancario n. 0341296481-06 dell’importo di Euro 2.000,00; • in data 18.05.2007 l’assegno bancario n. 0341296882-04 dell’importo di Euro 5.000,00, l’assegno bancario n. 0341296883-05 dell’importo di Euro 5.000,00, l’assegno bancario n. 0341296884-06 dell’importo di Euro 5.000,00 e l’assegno bancario n. 0341296885-07 dell’importo di Euro 3.000,00. Nei primi giorni del luglio 2007 il sig. R., a titolo di plusvalenze maturate e liquidate per gli investimenti da lui effettuati, aveva poi consegnato al sig. G. P. due assegni bancari della Fideuram (n. 242.039.646 e n. 242.039.645) per un importo complessivo pari ad Euro 20.000,00. Nella stessa occasione il sig. R., dopo aver affermato che l’investimento nelle quote di fondi comuni “Fideuram Master Selection” era prossimo alla scadenza, aveva chiesto al sig. P., allo scopo di chiudere l’operazione, di sottoscrivere un modulo in bianco predisposto dalla banca per il disinvestimento. Alcuni giorni dopo il sig. R. aveva informato il sig. P. che il disinvestimento aveva fruttato la somma di Euro 67.000,00, e che avrebbe provveduto a rimborsargli l’importo ricavato. In quell’occasione, inoltre, il sig. R. aveva consigliato al sig. P. di avvalersi nuovamente del suo operato per reinvestire la liquidità, a breve disponibile, per la liquidazione delle quote dei fondi comuni. Successivamente il sig. R., a mezzo di un assegno della Fideuram, aveva consegnato al sig. P. la somma di Euro 67.000,00, ricavata per la liquidazione dell’investimento nelle quote di fondi comuni. Nel frattempo, seguendo il consiglio del promotore finanziario, in data 18.07.2007 il sig. P. aveva consegnato al sig. R. l’assegno bancario della Cassa di Risparmio di Firenze n. 0341296490-02, per l’importo di Euro 62.187,10. L’importo di quest’ultimo assegno, come quelli degli altri undici assegni (sopra precisati al punto 6), tutti consegnati al promotore, non era tuttavia mai risultato essere stato versato sul conto corrente bancario Fideuram (n. 66266392) del sig. P., né utilizzato per investimenti in strumenti finanziari negoziati dalla Fideuram intestati al sig. G. P.. In effetti, dalla documentazione successivamente consegnata dalla Cassa di Risparmio di Firenze il sig. G. P. aveva potuto accertare che tali assegni in parte erano stati incassati dal R. ed in parte da questi consegnati a terzi sconosciuti. Successivamente, inoltre, era emerso che sullo stesso conto corrente Fideuram (n. 66266392) intestato al P., nonostante il correntista non avesse né richiesto, né, peraltro, ritirato alcun carnet di assegni, a partire dal 9.07.2007 erano stati addebitati n. 10 assegni bancari a totale insaputa dell’odierno attore. Tra la documentazione consegnata dalla banca con la lettera del 3.03.2008 e con la raccomandata a/r del 9.04.2008, a seguito delle contestazioni del P., era poi emerso anche che: a) la ricevuta di consegna di un carnet di assegni, numerati dal n. 242.039.641 al n. 242.039.650, relativo al conto corrente n. 66266392 intestato al P., era stata sottoscritta da R. U. in data 4.07.2007; b) sulla delega del 4.07.2007 rilasciata a favore di R. U. per il ritiro degli assegni Fideuram, sugli assegni bancari Fideuram n. 242.039.641-12 di Euro 11.300,00, n. 242.039.642-00 di Euro 10.200,00, n. 242.039.643-01 di Euro 9.800,00, n. 242.039.644-02 di Euro 9.700,00, n. 242.039.648-06 di Euro 7.000,00, n. 242.039.649-07 di Euro 6.585,00, risultavano essere state apposte firme apocrife del sig. G. P., che nel contesto dell’atto di citazione in questione dichiarava espressamente di disconoscere; c) sull’estratto del conto corrente Fideuram n. 66266392 relativo al terzo trimestre 2007, intestato al P., risultava addebitato anche l’importo di Euro 3.000,00, per la negoziazione dell’assegno bancario n. 242.039.647, mai emesso dal P. (e di cui la banca convenuta non aveva fornito alcuna copia); d) la provvista dei dieci assegni addebitati sul conto corrente bancario n. 66266392, intestato al sig. G. P., era stata ricavata dal disinvestimento della “Gestione Patrimoniale Fideuram, Global Index, linea Equità 20”, effettuata all’insaputa dello stesso sig. P.: sul modulo predisposto dalla Fideuram per la liquidazione della “Gestione Patrimoniale Fideuram, Global Index, linea Equità 20” del 02.07.2007, risultava infatti essere stata apposta una firma apocrifa del sig. G. P. (che anche in questo caso veniva espressamente disconosciuta nel contesto dell’atto di citazione in questione). Veniva poi precisato come gli assegni bancari n. 242.039.645-03 di Euro 5.000,00, n. 242.039.646-04 di Euro 15.000,00 e n. 242.039.650-08 di Euro 67.000,00 fossero stati consegnati dal sig. R. al sig. P. senza che lo stesso promotore finanziario mai avesse specificato a quest’ultimo che gli importi di tali assegni sarebbero stati tratti sul proprio conto corrente n. 66266392, aperto presso la Fideuram. In danno di P. G., dunque, erano state complessivamente distratte somme di denaro pari ad Euro 177.772,10. Con raccomandata del 25.02.2008, contestando la responsabilità della Banca e del promotore finanziario R. U., il sig. P., a mezzo del patrocinio degli odierni procuratori, aveva chiesto alla Fideuram il pagamento di tutte le somme distratte in suo danno: la banca aveva replicato con raccomandata a/r del 9.04.2007, riconoscendo le gravi irregolarità commesse dal sig. U. R. e la disponibilità a risarcire il P.. Tuttavia, nonostante con raccomandata A/R del 21.04.2008 ed i fax del 5.06.2008 e del 9.06.2008, inviati a mezzo del proprio legale, il sig. P. avesse inviato alla Fideuram la documentazione a propria disposizione, nessun risarcimento era mai stato erogato. Ciò allegato in fatto, il sig. P. aveva quindi argomentato in diritto come dalle circostanze predette emergesse chiaramente la responsabilità del convenuto R., atteso che quest’ultimo, nello svolgimento dei propri compiti di promotore finanziario, non solo era stato inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza, violando scientemente in più punti la normativa in materia di intermediazione, ma aveva altresì posto in essere fatti di rilevanza penale, in particolare distraendo le somme affidategli dal sig. G. P.. In particolare, dopo il primo versamento della somma capitale di Euro 140.000,00 ed il totale investimento della stessa in strumenti finanziari Fideuram, dalla documentazione prodotta risultava come detto che tutti gli importi consegnati dal sig. P. al R., a mezzo di assegni bancari, erano stati incassati, senza alcun titolo, in parte dallo stesso R. in parte da altri soggetti. Era quindi evidente che il R. si era indebitamente appropriato di somme di denaro altrui, pari a complessivi Euro 120.187,10. Dalla stessa documentazione era emerso che il R. aveva personalmente ritirato il carnet di assegni, numerati dal n. 242.039.641 al n. 242.039.650, relativo al conto corrente n. 66266392 intestato allo stesso P., in virtù di una falsa delega: inoltre, il R., una volta venuto illegittimamente in possesso di tale carnet, aveva certamente utilizzato i relativi assegni (o comunque aveva permesso che altri ne facessero uso) con conseguente danno dell’attore. Nello specifico, ne conseguiva che con la negoziazione di tali assegni bancari (su cui risultavano essere state apposte firme apocrife del Sig. G. P.), a quest’ultimo erano state sottratte ulteriori somme di denaro, per un importo complessivo pari ad Euro 57.585,00. Da tali condotte derivava il diritto del sig. P. ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti, patrimoniali, morali e biologici. In relazione alla posizione dell’istituto di credito, invece, veniva esposto come il sistema normativo vigente in tema di intermediazione finanziaria fosse contenuto nel T.U.I.F., D. Lgs. 58/1998, e nel relativo Regolamento di attuazione, emanato con Deliberazione CONSOB del 1998 n. 11522, da cui emergeva una finalità di trasparenza nei comportamenti delle Banche e dei soggetti abilitati all’esercizio dei servizi di investimento (artt. 5 e 21 TUIF). Tali soggetti dovevano infatti ispirare la propria condotta ai canoni generali della diligenza e correttezza per poter rendere al meglio i propri servizi nell’interesse del cliente, e nell’informare quest’ultimo circa il proprio operato in generale e le singole operazioni di investimento. Ai sensi dell’art. 23 TUIF, spettava all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi di diligenza: “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”. Per il comportamento del promotore finanziario convenuto si doveva pertanto riconoscere la responsabilità solidale della Banca convenuta ex. art 31 TUIF il quale prevedeva, al terzo comma, che “ il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La responsabilità della banca per il fatto del promotore aveva del resto carattere essenzialmente oggettivo, imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta dal promotore, il rischio dell’attività medesima e, quindi, l’illecito del promotore al quale aveva conferito l’incarico di promuovere fuori sede i suoi servizi di investimento (come del resto ritenuto dalla giurisprudenza). Al fine di configurare la responsabilità della banca era sufficiente un nesso di occasionalità necessaria, nel senso che le mansioni affidate al preposto dovevano aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, anche se lo stesso abbia agito oltre i limiti delle sue mansioni e, per di più, con dolo e in violazione di una norma penale. Nel caso di specie, era evidente che U. R. , operando nell’ambito di un rapporto di agenzia con la Banca convenuta, avesse indotto il sig. P. a consegnargli somme di denaro, nonché avesse potuto ritirare ed utilizzare assegni bancari tratti sul c/c del cliente. Posto che l’illecito del R. era stato reso possibile nell’esercizio delle mansioni affidategli dall’intermediario sussisteva, dunque, la responsabilità solidale della Banca convenuta. In ogni caso quest’ultima doveva ritenersi responsabile anche in via contrattuale. Sulla base di tale complesso di allegazioni parte attrice chiedeva quindi l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito respinta ogni contraria istanza: 1. per i motivi di cui in premessa accertare e dichiarare l’illiceità penale e/o civile dei comportamenti posti in essere dal promotore finanziario U. R. , in ordine alle distrazioni delle somme di denaro consegnategli dall’attore a mezzo degli assegni bancari n.0336144024-08 di Euro 5.000,00=, n.0336144025-09 di Euro 5.000,00=, n.0336144029-00 di Euro 5.000,00=, n.0339416088-11 di Euro 15.000,00=, n.0339416089-12 di Euro 5.000,00=, n.0339416090-00 di Euro 3.000,00= e n.0341296481-06 di Euro 2.000,00=, n.0341296882-04 di Euro 5.000,00=, n.0341296883-05 di Euro 5.000,00=, n.0341296884-06 di Euro 5.000,00=, n.0341296885-07 di Euro 3.000,00=, n.0341296490-02 di Euro 62.187,10, per un importo complessivo pari ad Euro 120.187,10 = ed in ordine al ritiro ed all’utilizzo del carnet di assegni, ed alle conseguenti abusive negoziazioni degli assegni bancari Fideuram n.242.039.641-12 di Euro 11.300,00 n.242.039.642-00 di Euro 10.200,00, n.242.039.643-01 di Euro 9.800,00, n.242.039.644-02 di Euro 9.700,00, n.242.039.648-06 di Euro 7.000,00=, n.242.039.649-07 di Euro 6.585,00= n.242.039.647 di Euro 3.000,00, per un importo complessivo pari ad Euro 57.585,00, tutti tratti sul c/c Fideuram n. 66266392 intestato all’attore, e per l’effetto dichiarare la responsabilità del medesimo promotore finanziario nonché della Banca Fideuram S.p.A. ex art. 31 del T.U.I.F. , o in ogni caso ex art. 2049 c.c.; 2. conseguentemente condannare in solido U. R. e la Banca Fideuram S.p.A. al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 177.772,10= a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo, nonché a risarcire all’attore il danno non patrimoniale e biologico che sarà determinata in via equitativa; 3. in subordine, per tutti i motivi in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca convenuta per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di negoziazione e di apertura di conto corrente bancario, nonché integrati dalla normativa vigente, anche ai sensi dell’art. 1228 c.c., e, per l’effetto, condannarla a pagare all’attore la somma di Euro 177.772,10=, o la diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date di negoziazione dei singoli assegni al saldo effettivo; 4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione unicamente della Fideuram, questa contestava quanto dedotto da parte attrice, esponendo come nel caso di specie non potesse ravvisarsi il richiesto (dal consolidato orientamento giurisprudenziale) rapporto di “necessaria occasionalità” tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli. Gli illeciti ascritti al sig. R., infatti, risultavano completamente avulsi dalle mansioni svolte dal predetto promotore. Si trattava in effetti di condotte che prescindevano completamente dalle attività svolte dal sig. R. quale promotore dell’odierna convenuta, sì che, proprio in forza dell’orientamento manifestato dalla giurisprudenza sul punto, nulla poteva essere addebitato alla banca convenuta. Veniva comunque contestato che gli assegni oggetto dell’elencazione del sig. P. fossero stati distratti dal sig. R., incombendo su parte attrice l’onere di fornire specifica dimostrazione dei propri assunti. In ogni caso veniva evidenziato come la condotta del sig. P. fosse stata gravemente irregolare, oltre che incauta: ciò sia a causa della consegna di assegni privi dell’indicazione del beneficiario, sia per il fatto di non aver mai chiesto alla Fideuram alcun rendiconto circa gli investimenti cui erano destinati gli importi in questione. Sì che, nella denegata ipotesi in cui si fosse inteso ravvisare una qualche responsabilità in capo alla banca convenuta, nondimeno si sarebbe dovuto ritenere applicabile l’art. 1227, nei confronti del sig. P., perché quest’ultimo avrebbe potuto evitare il danno in questione facendo ricorso a condotte improntate all’ordinaria diligenza. Nell’ipotesi in cui si fosse inteso riconoscere una responsabilità risarcitoria in capo alla Fideuram, quest’ultima aveva comunque diritto a rivalersi nei confronti del R., al quale era in realtà addebitabile il danno lamentato dal sig. P.. In base a tali considerazioni la convenuta predetta concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili o, comunque, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della odierna comparar ente perché infondate sia in fatto che in diritto; - in subordine, in accoglimento della spiegata domanda di manleva, condannare il sig. U. R. a manlevare e tenere indenne Banca Fideuram s.p.a. da ogni pretesa attorea, con conseguente condanna del predetto alla restituzione di ogni somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di parte attrice, nella ipotesi di accoglimento delle domande dalla medesima formulate; - con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Nel successivo corso del processo (ove tra l’altro avveniva la costituzione del sig. P. M. quale erede del defunto P. G.) veniva espletata mediante produzione documentale ed assunzione di prova testimoniale, oltre che mediante consulenza tecnica d’ufficio a carattere grafologico in ordine ai documenti oggetto di disconoscimento da parte del sig. P.; infine le parti discutevano la causa avanti al Collegio e quest’ultimo si riservava la decisione. Motivi della decisione 1) Rilevata preliminarmente la necessità di dichiarare la contumacia del convenuto U. R., va poi sin d’ora osservato come la domanda attorea si presenti fondata e debba pertanto essere accolta, in base alle considerazioni che seguono. 2) Anzitutto deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta Fideuram ed attinente al difetto di legittimazione attiva del sig. M. P. per inidonea dimostrazione della sua qualità di erede del defunto sig. G. P. (e preso atto della mancata riproposizione da parte della Fideuram, nel contesto delle note conclusive dimesse da quest’ultima in data 17.1.2011, dell’eccezione concernente il difetto di procura alle liti nell’originaria comparsa di costituzione del sig. P. - procura poi in effetti dimessa nel contesto della comparsa in data 30.6.2009 -). In proposito va osservato come il sig. M. P. abbia dimesso il certificato di morte del sig. G. P., la rinuncia all’eredità da parte della sig.ra M. G., coniuge del de cuius, e l’estratto del proprio atto di nascita (da cui risulta il rapporto di filiazione con il de cuius): tale complesso documentale appare adeguatamente attestare la sussistenza della qualità di erede del sig. G. P., in capo al sig. M. P., in base alle norme generali sulla successione ereditaria; né è possibile valorizzare l’argomentazione di parte convenuta secondo cui tale documentazione non escluderebbe la possibilità che il sig. M. P. potesse essere stato escluso dalla successione ereditaria, ad es., per indegnità, o per la sussistenza di un testamento che abbia pretermesso lo stesso sig. M. P.: a tale proposito va osservato come su quest’ultimo incombesse l’onere di dimostrare la qualifica allegata, ciò che si intende essere avvenuto con la documentazione depositata, mentre non è (logicamente, prima ancora che giuridicamente) esigibile la dimostrazione dell’insussistenza di cause di esclusione della qualifica di erede (come invece richiesto da parte convenuta), e ciò a prescindere dalla considerazione che, una volta dimostrata la fondatezza di un allegazione in fatto, incombe sulla controparte l’onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di condizioni atte ad ostacolare, precludere o comunque escludere la valenza dell’allegazione medesima (come in effetti in genere accade in tutti i casi in cui sia sollevata una qualsivoglia eccezione). 3) Quanto al merito della presente causa va osservato come l’espletata istruttoria abbia fornito adeguati elementi di riscontro alle allegazioni di parte attrice. In particolare va presa in considerazione la deposizione del teste D. C., il quale ha riferito di essere socio in affari del sig. M. P., da circa una decina di anni, e di aver altresì conosciuto sia il sig. G. P. sia il sig. U. R. ; il teste ha quindi riferito di aver partecipato ad alcuni incontri tra il sig. G. P. ed il R., dato che vi era l’idea che il R. potesse essere di ausilio anche per gli affari dei due predetti soci. Il sig. D. ha quindi espressamente riferito: “Ricordo che G. P. consegnò a R. degli assegni, non posso ricordare l’importo. Ricordo che non era indicato il nome del beneficiario; successivamente seppi dal R., che ho visto 4 o 5 volte, che voleva gli assegni senza nome del beneficiario perché ci metteva il timbro della banca. Tutte le volte in cui sono stato presente si è svolta una scena come quella che ho detto”, precisando che in ognuna di tali occasioni il R. aveva provveduto a rilasciare una ricevuta (riconosciuta dal teste come analoga a quella prodotta da parte attrice sub doc. 6). Il teste ha quindi riferito: “Mi ricordo che una delle ultime volte gli fece un assegno veramente grosso, ricordo che ci fu uno scambio di assegni, R. portò un assegno e G. gli fece un altro assegno grosso modo dello stesso valore. Mi sembra che l’ultimo assegno era grosso, forse più di 50.000,00 euro. Gli altri erano assegni più piccoli, 2-3-5-10.000”. Tali dichiarazioni risultano convergere con la ricostruzione dell’accaduto fornita dal sig. G. P. nel contesto dell’atto di citazione introduttivo della presente causa (come supra ricordata), e, unitamente alla documentazione in atti, appaiono costituire idoneo riscontro alle allegazioni attoree. Deve peraltro ritenersi infondata l’eccezione di parte convenuta secondo cui la deposizione del teste D. dovrebbe ritenersi viziata per essere il teste predetto portatore di un interesse in causa (sia pure “indiretto”, come addotto dalla stessa Fideuram): sul punto va infatti osservato come, a prescindere dalla sussistenza di rapporti di tipo societario tra il sig. D. ed i sigg.ri P., le somme oggetto di distrazione in danno del sig. G. P., ed oggetto della domanda attorea, risultano provenire dal conto corrente intestato esclusivamente (e personalmente) allo stesso sig. P., sì che non è dato ravvisare la sussistenza di qualsivoglia interesse del sig. D. nella presente causa. Deve quindi rilevarsi come la documentazione dimessa da parte attrice evidenzi l’intervenuto incasso degli assegni rilasciati dal sig. G. P. al sig. R. (e di cui alla menzionata deposizione del sig. D.): si pongono in tal senso in evidenza gli assegni (tutti della Cassa di Risparmio di Firenze) n. 0336144024-08 (dell’importo di € 5.000,00), n. 0336144025-09 (dell’importo di € 5.000,00), n. 0336144029-00 (dell’importo di € 5.000,00), n. 0339416088-11 (dell’importo di € 15.000,00), n. 0339416089-12 (dell’importo di € 5.000,00), n. 0339416090-00 (dell’importo di € 3.000,00), n. 0341296481-06 (dell’importo di € 2.000,00), n. 0341296882-04 (dell’importo di € 5.000,00), n. 0341296883-05 (dell’importo di € 5.000,00), n. 0341296884-06 (dell’importo di € 5.000,00), n. 0341296885-07 (dell’importo di € 3.000,00) (cfr docc. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 fascicolo attoreo), per complessivi € 58.000,00. Viene poi in rilievo l’assegno – anch’esso della Cassa di Risparmio di Firenze – n. 0341296490-02, (dell’importo di Euro 62.187,10) (cfr docc. 21-22). In ordine ai predetti titoli va quindi rilevato come i relativi importi non constino essere stati versati sul conto corrente bancario Fideuram del sig. P., né comunque utilizzati per investimenti in strumenti finanziari. La documentazione agli atti evidenzia in effetti come tali assegni siano in parte stati incassati dal R. o da terzi (cfr docc. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, 15, 16, 21 fascicolo di parte attrice). A questo proposto è emblematico il caso dell’assegno da ultimo menzionato: a fronte della ricevuta siglata dal sig. R. ed attestante la ricezione di tale assegno “…da utilizzare per investimenti su Banca Fideuram che saranno intestati a P. G.” (cfr doc. 22 cit.), risulta come il predetto assegno sia poi stato incassato da tale sig. Biagini Pietro (cfr doc. 21 cit.). Risulta poi documentalmente comprovato (cfr doc. 39) come sul conto corrente intestato al sig. G. P. presso Fideuram siano stati tratti dieci assegni nel periodo compreso tra il 9.7.2007 ed il 26.7.2007, e segnatamente gli assegni n. 242.039.641-12 (di Euro 11.300,00), n. 242.039.642-00 (di Euro 10.200,00), n. 242.039.643-01 (di Euro 9.800,00), n. 242.039.644-02 (di Euro 9.700,00), n. 242.039.648-06 (di Euro 7.000,00), n. 242.039.649-07 (di Euro 6.585,00), n. 242.039.647 (di € 3.000,00), n. 242.039.645-03 (di Euro 5.000,00), n. 242.039.646-04 (di Euro 15.000,00) e n. 242.039.650-08 (di Euro 67.000,00) (cfr altresì docc. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 18, 19 e 23 fascicolo attoreo). La consulenza tecnica d’ufficio di carattere grafologico esperita in corso di causa dalla Dott.ssa S. C. (le cui valutazioni appaiono integralmente da condividere in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo) ha poi consentito di appurare la fondatezza dell’allegazione attorea inerente la falsità delle firme (apparentemente del sig. G. P.) apposte sui predetti assegni n. 242.039.641-12, n. 242.039.642-00, n. 242.039.643-01, n. 242.039.644-02, n. 242.039.647, n. 242.039.648-06 e n. 242.039.649-07 (del complessivo importo di € 57.585,00); risulta infine come la ricevuta di consegna del carnet di assegni da cui furono tratti gli assegni in questione (libretto per dieci assegni bancari numerati dal 242.039.641 al 242.039.650) sia stata firmata dal sig. U. R. (cfr doc. 27 fascicolo attoreo), mentre la già ricordata CTU grafologica ha poi appurato anche la falsità della sottoscrizione a firma apparente del sig. G. P. apposta sull’autorizzazione al ritiro di tale carnet di assegni (cfr doc. 28 fascicolo attoreo). Il complesso delle circostanze che precedono induce in modo inequivoco a concludere che il sig. U. R. ebbe ad appropriarsi di denaro del sig. G. P., sia utilizzando in modo diverso dalla destinazione pattuita gli importi di cui agli assegni consegnatigli dal predetto sig. P., sia provvedendo direttamente ad emettere assegni, con la sottoscrizione apocrifa dello stesso sig. P., previa falsificazione anche della firma in calce all’autorizzazione al ritiro del carnet di assegni da cui furono tratti gli assegni da ultimo menzionati (e sopra ricordati in dettaglio). Il complesso delle somme così distratte ammonta ad € 177.772,10. 4) I rilievi che precedono evidenziano come la domanda attorea si presenti fondata, anzitutto, nei confronti del convenuto sig. U. R. , essendosi come detto quest’ultimo complessivamente appropriato della somma di € 177.772,10 di spettanza del sig. G. P.. Per quanto invece attiene poi alla posizione della convenuta Fideuram va ricordato come il fondamento normativo della pretesa creditoria avanzata da parte attrice sia dato dall’art. 31 TUF, sostanzialmente reiterativo – nello specifico settore dei promotori finanziari – del disposto del più generale art. 2049 c.c. (per quanto non siano mancate valutazioni volte a valorizzare la specifica volontà del legislatore di creare un principio di responsabilità “forte” per le società che operano nel settore finanziario, con riferimento all’attività dei soggetti di cui si siano avvalse), in relazione al quale costituisce ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale quello per cui la responsabilità del committente (e, nel caso di specie, del soggetto abilitato che conferisce l’incarico al promotore) sorge a prescindere dalla sussistenza di un nesso causale tra le mansioni affidate al commesso (o al promotore) e l’evento dannoso, essendo invece sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria (e cioè l’insorgenza di una situazione, per effetto dell’incarico affidato, tale da aver agevolato o reso possibile il fatto illecito ed il conseguente evento dannoso, quand’anche l’incaricato abbia agito al di là delle proprie incombenze o addirittura violando le prescrizioni impartite, purché nell’ambito delle proprie mansioni: in tal senso, tra tante, Cass. 19167/2005). In tale prospettiva ermeneutica (per il vero condivisa da tutte le parti in causa) deve rilevarsi come la condotta lesiva posta in essere dal sig. U. R. nei confronti del sig. G. P. si connoti proprio per il nesso di occasionalità intercorrente con le mansioni di promotore finanziario svolte dallo stesso R. per conto della Fideuram. In proposito va preliminarmente osservato come la qualifica di promotore finanziario del R., per conto di Fideuram, non abbia costituito oggetto di contestazione nella presente causa (evidenziando come tale qualifica sia stata data per pacifica dalla stessa convenuta, che sin da pg. 2 della comparsa di costituzione si è rivolta al sig. R. come “ex promotore senza rappresentanza della medesima banca”). Va comunque osservato come nella corrispondenza intercorsa tra la Fideuram e l’odierno difensore di parte attrice risulti come la predetta convenuta abbia espressamente dato atto che “…nell’ambito di una verifica ispettiva compiuta dalla Banca, sono state accertate gravi irregolarità commesse dal sig. U. R. , già nostro agente senza rappresentanza – promotore finanziario, ai danni di clienti del nostro Istituto. Banca Fideuram, pertanto, ha risolto il contratto di agenzia in essere con il sig. U. R. in data 04/09/2007 ed ha segnalato i fatti occorsi alla Consob. Evidenziamo, inoltre, che il sig. R. aveva il compito di promuovere la conclusione di contratti relativi a prodotti collocati dalla Banca, in conformità con i relativi moduli e prospetti informativi” (cfr doc. 25 fascicolo attoreo). Incidentalmente va rilevato come la stessa banca odierna convenuta abbia poi ascritto la cessazione del rapporto di agenzia con il sig. R. proprio alle irregolarità poste in essere da quest’ultimo, espressamente oggetto di contestazione ad opera della Fideuram, in particolare in relazione all’appropriazione di somme di clienti (indicata, peraltro, come ammesse dallo stesso R.: “rammentiamo le dichiarazioni del 3 settembre 2007 da Lei stesso rese, in cui ha ammesso indebite appropriazioni di somme di pertinenza di clienti”: cfr doc. 12 fascicolo di parte convenuta). Deve poi evidenziarsi come la documentazione disponibile attesti altresì: a) che il sig. G. P. ebbe ad effettuare presso la Banca Fideuram l’apertura di un “conto corrente di corrispondenza e di un deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari…”, mediante l’intervento del private banker sig. U. R. (cfr doc. 1 attoreo); b) che in data 6.4.2006 il sig. G. P. ebbe ad effettuare un investimento di € 80.000,00 nella “Linea Equity 20”, su modulo intestato a “Gestioni Patrimoniali Fideuram Global Index” (cfr doc. 2 fascicolo attoreo) ed uno dell’importo di € 60.000,00 in quote di fondi denominati “Fideuram Master Selection”, definito come “Fondo di Fondi Multicomparto promosso e gestito da Fideuram Investimenti SGR” (cfr doc. 3 ibidem), in entrambi i casi attraverso l’intervento del mediatore sig. U. R.. In tale contesto deve ritenersi che la consegna degli ulteriori assegni sopra menzionati, da parte del sig. G. P. al sig. R., trovi inequivocabilmente la propria genesi nel rapporto intercorrente con il R. quale promotore finanziario della Fideuram. Analogamente deve ritenersi come la falsificazione sull’autorizzazione al ritiro del carnet di assegni in precedenza menzionato sia maturata nel contesto di tale rapporto. Deve quindi ritenersi come il rapporto in questione abbia costituito l’occasione per consentire al sig. R. di appropriarsi, nei modi e nei termini già supra evidenziati, delle somme di pertinenza del sig. G. P.. Né è condivisibile l’argomentazione difensiva di parte convenuta secondo cui tale nesso di necessaria occasionalità dovrebbe essere escluso perché il R. avrebbe tenuto un comportamento di carattere illecito “completamente avulso dalle mansioni svolte dal predetto promotore” (così, ad es., a pg. 3 delle note conclusionali dimesse in data 17.1.2011). L’assunto interpretativo di parte convenuta appare in effetti privo di fondatezza, nel momento in cui si consideri che, a seguire tale impostazione argomentativa, si dovrebbe ravvisare la responsabilità della società solo nelle ipotesi in cui l’illecito fosse connaturato alle mansioni del promotore (il che si tradurrebbe, in sostanza, nel richiedere che fosse stata la Banca ad affidare al promotore il compito di tenere condotte illecite, con palese incongruità di una simile conclusione). Ciò che rileva, ai fini in questione, è invece come detto che la sussistenza del rapporto di intermediazione abbia anche solo agevolato o reso possibile il fatto illecito, e ciò pure se il promotore abbia tenuto una condotta penalmente illecita e difforme dalle prescrizioni impartite: in conclusione deve ritenersi evidente che la condotta illecita del sig. R., nei confronti del sig. G. P., è stata resa possibile (o comunque agevolata) dal fatto che tra i due esisteva il predetto rapporto connesso all’attività di intermediazione svolta dal sig. R. per conto di Fideuram (ritenendo del tutto verosimile che, se il sig. R. fosse stato un quisque del populo, il sig. G. P. non avrebbe a quest’ultimo consegnato alcun assegno); né consta (non sussistendo in atti, del resto, alcuna allegazione in tal senso) che il rapporto tra il sig. G. P. ed il sig. R. fosse insorto in forza di pregresse conoscenze personali tra le parti, maturate al di fuori ed a prescindere dai compiti svolti dallo stesso sig. R. per conto di Fideuram. Di conseguenza deve ritenersi sussistente anche la responsabilità della convenuta Fideuram. 5) In base alle considerazioni che precedono, i convenuti U. R. e Banca Fideuram S.p.a. devono essere condannati, in solido tra loro, a versare all’odierno attore la somma complessiva di €177.772,10. A tale importo deve poi essere aggiunto quello concernente la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal sig. G. P. in conseguenza della condotta illecita del sig. R., danno la cui spettanza discende dal combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., stante la natura di illecito penale del fatto, in base al disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. In considerazione dell’assenza di criteri certi di liquidazione di tale voce di danno (ed osservando come non vi siano in atti elementi di supporto per ritenere configurabile un danno biologico in senso stretto) ritiene questo Tribunale di accedere ad una valutazione equtitativa dello stesso che, alla stregua dei dati di rilievo della vicenda (entità delle somme sottratte, natura fiduciaria del rapporto, frustrazione delle aspettative di rendimento connaturate alla tipologia del rapporto stesso), si ritiene di determinare nella complessiva somma di € 10.000,00 (liquidata omnicomprensivamente al valore attuale della moneta). L’importo complessivamente dovuto all’odierno attore, quindi, risulta pari ad € 187.772,10. Su tale importo dovranno poi essere computati gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo, osservando come nel caso di specie non possa invece ritenersi spettante all’attore la rivalutazione monetaria, trattandosi in effetti di debito che risulta costituito ab origine da una somma di denaro (oggetto di sottrazione) e non da un “valore” necessitante una liquidazione giudiziale, sì che non vi è margine per derogare al principio nominalistico (mentre il danno non patrimoniale, come detto, è stato liquidato al valore attuale della moneta). 6) Per quanto poi concerne l’eccezione di parte convenuta inerente la configurabilità, nel caso di specie, di un addebito ex art. 1227 c.c. a carico del sig. G. P., occorre in primo luogo rilevare come la condotta posta in essere dal R. appaia astrattamente riconducibile alla fattispecie prevista e punita dall’art. 640 c.p. ovvero, alternativamente, a quella contemplata dall’art. 646 c.p.. Deve, peraltro, escludersi che nelle modalità con cui il sig. G. P. ha versato il denaro al R. (modalità che, oggettivamente, hanno agevolato la condotta criminosa del R. stesso) possa ravvisarsi un concorso colposo del danneggiato nella determinazione del danno. Indubbiamente, il gioielliere che lascia inavvertitamente aperta la cassaforte, il viaggiatore che lascia incustodita la propria valigia nello scompartimento del treno, la persona anziana che conserva i propri risparmi in casa anziché depositarli in Banca o alla Posta, pongono in essere dei comportamenti che possono occasionare, agevolare o rendere più fruttuosa l’azione di un ladro; e sicuramente una tale mancanza di cautela sarà, per il derubato, fonte di rammarico e di rimprovero verso sé stesso. Tuttavia, a fronte del comportamento doloso del ladro la condotta del derubato degrada a mero elemento del quadro storico nel quale si inserisce e si compie l’attività criminosa dell’autore del furto. Il reato è sempre un fatto eccezionale e solo un singolare concorso di circostanze può far sì che l’imprudenza del gioielliere, del viaggiatore o della persona anziana occasioni o agevoli l’iniziativa di un ladro. La Corte di Cassazione è del resto costante nel ritenere che “In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell’art. 1227 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056, primo comma, stesso codice) - concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato - non è applicabile nell’ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell’autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l’evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale” (Cass. 20137/2005; Cass. 9209/1995). E se ciò è vero quando la condotta della persona offesa assume il carattere della provocazione, a maggior ragione il principio indicato deve trovare applicazione nel caso in esame dove alla condotta della persona offesa può, se mai, essere rimproverata una mancanza di cautela. La fondatezza di tale principio trova inequivocabile riscontro nell’assurdità delle conseguenze cui condurrebbe, nel caso che qui occupa, l’opposto principio che ravvisa nell’imprudenza della vittima del reato un concorso di colpa rilevante a sensi dell’art. 1227 cod. civ.. Nel caso di specie, in particolare, una condotta criminosa che il codice penale punisce più severamente in quanto posta in essere con abuso di prestazione d’opera non solo comporterebbe un’attenuazione della responsabilità dell’autore del reato per i danni causati alla vittima ma finirebbe per essere considerata titolo (originario?) per la definitiva acquisizione da parte del reo di una parte delle somme illecitamente sottratte al proprio cliente. Applicando lo stesso principio, il ladro che, approfittando di una distrazione del gioielliere, sottraesse dalla cassaforte lasciata imprudentemente incustodita dei preziosi, avrebbe titolo, per effetto dell’imprudenza commessa dal gioielliere, per acquisire definitivamente la proprietà di una parte del maltolto. Ora, il disposto di cui al terzo comma dell’art. 31 TUF va ricondotto - come già osservato - nell’alveo dell’art. 2049 cod. civ. e, come questo, configura a carico del preponente una responsabilità nei confronti del danneggiato che non presenta tratti autonomi e peculiari rispetto a quella dell’autore del danno ma che con questa coincide in base alle regole che disciplinano le obbligazioni solidali (Cass. 4009/1977). Nei confronti del danneggiato, pertanto, la responsabilità della società di intermediazione finanziaria per i danni cagionati dal promotore di cui essa si avvale non può essere maggiore o minore di quella addebitata al promotore ma ha la stessa estensione di questa. In questo senso, dunque, non può configurarsi neppure nei confronti della società di intermediazione un’attenuazione (tanto meno un’elisione) dell’obbligo risarcitorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 c.c. 7) In relazione infine alla domanda di manleva avanzata da parte convenuta Banca Fideuram S.p.a. nei confronti del convenuto contumace U. R. , deve rilevarsi come tale domanda si presenti meritevole di accoglimento. La condotta illecita tenuta dal sig. R. comporta per quest’ultimo, nei rapporti interni con la banca odierna convenuta, l’obbligo di tenere indenne la banca medesima in relazione alle somme che quest’ultima risulta tenuta a versare, in via solidale con il predetto R., all’odierno attore. Non sussistono in effetti, nei rapporti interni predetti, elementi specifici idonei a suffragare un giudizio di ripartizione delle responsabilità tra i predetti debitori solidali, risultando configurabile esclusivamente una responsabilità del sig. R. per la sottrazione delle somme già in precedenza descritte. 8) In base al principio della soccombenza le spese di lite sostenute da parte attrice, comprensive di spese di CTU, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, secondo la liquidazione operata in dispositivo; il convenuto contumace U. R. , poi, deve essere condannato a rifondere a parte convenuta Fideuram le spese di lite sostenute da quest’ultima. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: 1) dichiara la contumacia del convenuto U. R.; 2) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l’effetto, condanna i convenuti U. R. e Banca Fideuram S.p.a., in solido tra loro, a versare all’odierno attore sig. M. P. la somma complessiva di € 187.772,10 da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; 3) condanna parte convenuta U. R. a tenere indenne la convenuta Banca Fideuram s.p.a. in ordine alle somme che questa risulta tenuta a versare all’odierno attore sig. M. P. e di cui al punto che precede; 4) condanna i convenuti U. R. e Banca Fideuram S.p.a., in solido tra loro, a rifondere all’odierno attore sig. M. P. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 15.293,93, di cui € 885,93 per spese, € 4.473,00 per diritti, € 9.935,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione del 12,50% su diritti ed onorari per rimborso forfetario spese generali, ed oltre alla quota parte delle spese di ctu, come liquidate in corso di causa; 5) condanna parte convenuta U. R. a rifondere a parte convenuta Banca Fideuram s.p.a. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 11.000,00, di cui € 4.000,00 per diritti ed € 7.000,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge e maggiorazione del 12,50% su diritti ed onorari per rimborso forfetario spese generali, ed oltre alla quota parte delle spese di ctu, come liquidate in corso di causa.

13/06/2011

Documento n.8966

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