Trib. Caltanissetta 791/2001. Malagestione: vittoria di Adusbef.

in Sentenze e testi di legge
Malagestione dei risparmi: vittoria ADUSBEF (dell?Avv. Antonio TANZA) Aumenta giorno per giorno la folta schiera degli utenti bancari che lamentano ingiustizie e soprusi subiti dalla loro banca a causa della malagestione dei loro risparmi, cosa fare? Dimostrare la colpevolezza di una banca non è certo semplice ed andare in giudizio potrebbe risultare dannoso. Tuttavia: a) in presenza di un?operazione inadeguata (ovvero se l?operazione eseguita dalla banca ha comportato un rischio maggiore di quello contrattualmente indicato dall?utente: ad esempio, la banca invece di investire in Bot, come richiesto dal cliente, investe in fondi oppure, invece di investire in azioni investe in warrant, ecc..); b) in mancanza di mandato (ovvero se l?operazione è stata eseguita dalla banca senza il consenso del cliente); c) nell?ipotesi di promotore non abilitato; è il caso di rivolgersi ad un avvocato nutrendo ottime speranze di ottenere un risarcimento. Quando ci si rivolge alla nostra associazione di consumatori è il caso di far visionare tutta la documentazione contrattuale (contratto, documenti sui rischi e obiettivi di investimento, ordini conferiti, ecc...) al fine di permettere all?esperto di confrontare la conformità di detti documenti alle delibere Consob. La denuncia della violazione delle regole Consob può comportare anche la sospensione della banca dal mercato per sei mesi. Spesso l?utente è spinto da un promotore o da un funzionario a sottoscrivere l?acquisto di un certo prodotto con la convinzione di aver invece sottoscritto tutt?altro: siamo in presenza di un vero e proprio raggiro che solo la magistratura penale potrà analizzare con qualche soddisfazione per l?utente. Bisogna, in tal caso, dare prova di quanto si accusa e allora sono utili le persone presenti al fatto e/o le registrazioni ambientali (eseguite a norma di legge). Per le ingiustizie che hanno un valore non superiore ai 5.000 euro (cioè quasi mai) si può scrivere un esposto all?Ombudsman: organo assolutamente non terzo ed indipendente (basti pensare che dei 5 membri, due sono designati dall?Associazione Bancaria Italiana ed uno da Banca d?Italia, gli altri due sono un avvocato ed un dottore commercialista: i consumatori non sono rappresentati). Altra soluzione per affrettare il procedimento contro un caso di mala gestio è quello di rivolgersi alla Camera di Commercio, ma il verbale di conciliazione che viene emesso non ha valore obbligatorio. Ultimamente numerose doglianze pervengono alla Ns. associazione da parte di molti consumatori che sono incappati in un particolare tipo di ?investimento? rivelatosi poi per essere tutt?altro. Si tratta in realtà di un vero e proprio finanziamento pluridecennale erogato da una finanziaria diversa dalla banca, ma non menzionata al momento della sottoscrizione del contratto, con relativa segnalazione alla Centrale dei Rischi ed impossibilità di recesso anticipato se non a fronte di esose quanto ingiustificate penali. Sono ?investimenti? dai nomi inglesi dalla traduzione rassicurante che vengono proposti perché, dicono, studiati appositamente ?PER TE?, per aiutarti a trovare la TUA ?STRADA? nel mondo degli strumenti finanziari? L?investimento entra nelle case sotto le mentite spoglie di un piano di accumulo in un fondo comune liquidabile in qualsiasi momento per poi rivelarsi per quello che in realtà è, cioè come un finanziamento erogato per 30 anni ( che se fatto sottoscrivere a 60 anni si chiuderebbe a 90!) per sovvenzionare l?acquisto di una serie di titoli, la maggior parte dei quali a garanzia del finanziamento stesso, i cui versamenti non possono essere sospesi dal momento che costituiscono vere e proprie rate di un vero e proprio debito che deve essere ripianato. L?estinzione anticipata? uno specchietto per le allodole praticamente impossibile a meno di non voler pagare alla banca, che tanto ha curato i vostri interessi, una penale altamente vessatoria che, sommata alle inevitabili perdite dei titoli acquistati (nel vostro interesse?) con il finanziamento, raggiunge somme iperboliche sproporzionatamente superiori ai versamenti effettuati e di cui si può/deve chiedere la riduzione ai sensi dell?art. 1384 c.c. quando addirittura non supera in molti casi il tasso di soglia previsto dalla legge 108/96. In parole povere: il cliente contrae un mutuo oneroso, obbligandosi a versare interessi per trent?anni, ed a corrispondere esose commissioni per l?acquisto e la gestione di un?operazione ad alto rischio mentre la banca incassa l?interesse del finanziamento, le commissioni di intermediazione finanziaria e quelle di gestione, senza rischiare alcunché, guadagna sempre e comunque; l?estinzione anticipata viene calcolata con l?applicazione di una formula comprensibile soltanto da un professore in matematica finanziaria e sanzionata con il riconoscimento di un tasso SWAP, che nulla ha in comune con l?operazione in questione, il tutto molto spesso è posto al termine di un documento scritto in lingua inglese. L?investimento è poi assistito da una polizza assicurativa che però è garantita solo fino al 75° anno di età e che se, come molto spesso accade, si applica a sottoscrittori di età superiore ai 45 anni, costituisce una garanzia sicuramente parziale e non esauriente. Per non parlare poi, sotto il profilo strettamente giuridico, della selva intricata di clausole vessatorie (art. 1469 bis comma 1° c.c.) di cui questo genere di ?investimenti? sono un vero e proprio vivaio e di cui deve essere chiesto l?annullamento in sede giudiziale. Quando si pensa poi di aver raggiunto un risultato insperato e desiderabile con la proposta di una transazione ATTENZIONE la stessa bozza di transazione è un altro esempio di vessatorietà ed assoluta scorrettezza. Il contratto è sempre redatto su un modello prestampato in cui solo l?importo dell?investimento è lasciato in bianco: tutto il resto è stampato in caratteri microscopici, in un linguaggio estremamente tecnico ed incomprensibile, anche quando è scritto in italiano. Il normale sottoscrittore non può certo capire i meccanismi che sottendono quel contratto, né, si sa, il funzionario si premura di fornire adeguate e veritiere informazioni e spiegazioni sulla complessa operazione. Nessuno a cui venisse effettivamente ed efficacemente spiegato il perverso meccanismo di questi ?prodotti? firmerebbe quel contratto capestro. Tristemente note sono le vicende, al limite del paradosso, del ragazzo down, invalido al 100%, che si troverebbe ad avere consapevolmente (!) sottoscritto uno di questi contratti. Ciò che conta per la Banca è infatti il dato formale, cioè la firma, in nome della quale si violano con stupefacente leggerezza tutte le norme sulla diligenza, trasparenza ed informazione previste dal T.U.f e dai numerosi regolamenti CONSOB. Recente è il caso di un imprenditore del leccese che, nonostante sia avvezzo a trattare con le banche e con i soldi, si è visto coinvolgere in uno di questi investimenti/finanziamenti convinto invece di firmare un investimento con un piano d?accumulo, come gli era stato prospettato e non piuttosto un mutuo trentennale (con rate sino all?eta di 89 anni non interamente coperte da assicurazione) per l?acquisto di titoli altamente rischiosi. Come possiamo definire l?elemento soggettivo della banca e del funzionario che godendo della fiducia dell?utente, gli appioppano un contratto altamente rischioso ma di sicuro estremamente remunerativo per la banca, se non come un vero e proprio caso di evidente dolo contrattuale? I consumatori sono in rivolta e la banca spera di ottenere dei risultati nelle aule giudiziarie dalle quali invece iniziano ad ottenersi pronunce come quella del Tribunale di Caltanissetta che riportiamo integralmente di seguito, buona lettura e coraggio! __________________________________________ Sent. N. 791/2001 Reg. Gen. ? 1392/2000 Cronologico ? 3965/01 Rep. ?1145/2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Caltanissetta -sezione civile ? Dott. Salvatore Raggio ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1392/2000 R.G. avente ad oggetto:>. promossa DA G. A. ed elettivamente presso lo studio dell?avv. Cipolla dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine dell? originale atto introduttivo -ATTORE - CONTRO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. con sede in Siena Piazza Salimbeni, 3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Balistreri e Giannini per procura in calce alla comparsa di risposta - CONVENUTA- Conclusioni delle parti per l?attore: «Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nell? accoglimento delle domande ed eccezioni tutte di cui in narrativa, con qualsiasi statuizione, ritenere e dichiarare che il documento ordine, sottoscritto l? 11/3/1999, è nullo, invalido e privo di ogni giuridica efficacia, e così pure la postuma annotazione rappresentata, sotto forma di dichiarazione nel documento suddetto; ritenere e dichiarare altresì che l?operazione d?investimento effettuata dall?attore è illecita ed illegittima perché effettuata in manifesta ripetuta violazione, da parte della banca, sia delle regole di comportamento che delle disposizioni di legge in materia. Per l?effetto condannare la banca convenuta e per essa il suo legale rappresentante pro tempore ed il direttore pro tempore della sede di Caltanissetta, congiuntamente, alla immediata restituzione della somma di £. 206.468.904, e se non disposta ai sensi dell?art. 186 bis c.p.c., ma con l?emananda sentenza, con gli interessi maturati e maturandi e sino al soddisfo. Condannare infine parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi ex art. 96 c.p.c. e/o in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di causa» per la convenuta: «Che il Signor giudice unico, accertata la legittimità del comportamento della Banca, voglia respingere tutte le domande avanzate dall?avv. A. G. perché infondate in fatto e in diritto col favore delle spese» SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24/11/2000 l?avv. A. G. convenne in giudizio dinanzi questo Tribunale di Caltanissetta il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Siena, esponendo: Intorno alla fine di febbraio del 1999 certa L. C., dipendente della Banca convenuta addetta ai servizi d?investimento della filiale di Caltanissetta, propose all?attore di effettuare un?operazione d?investimento, limitandosi ad evidenziare la convenienza a motivo degli interessi che sarebbero stati corrisposti nella misura del l 0% per anno. In momenti successivi la predetta sollecitò l?attore a compiere l?operazione poiché si approssimava il tempo di scadenza dell? offerta e così l?attore procedette allo investimento impegnandovi la somma di £. 206.468.904. A tal fine l?11/3/1999 sottoscrisse il modello prestampato fornito dalla banca, che gli fu consegnato l?anno dopo allorquando apprese alcuni elementi dell?operazione che gli erano stati taciuti. In tale circostanza apprese che l?operazione aveva una durata di trent?anni, che gli interessi successivi al primo anno e fino al decimo anno sarebbero stati del 5% e che dall?undicesimo sino a trentesimo anno il capitale non avrebbe più prodotto interessi, ma alla scadenza lo stesso si sarebbe raddoppiato; apprese anche che avrebbe potuto prima di tale scadenza riavere il capitale con una perdita, però, di circa il 40%. Nell?apprendere ciò venne assalito da un vero e reale stato di panico, considerato che avrebbe potuto riavere il capitale alla sua veneranda età del novantaquattresimo anno. Premesso ciò, l?attore denunziò la violazione di una serie di norme di leggi e regolamentari e che chiese che venisse dichiarato che il documento ? ordine sottoscritto l?11/3/1999 è nullo, invalido e privo di ogni giuridica efficacia così pure la postuma annotazione rappresentata sotto forma di dichiarazione del detto documento. Chiese, altresì, che l?operazione di investimento in oggetto venisse dichiarata illecita ed illegittima e per l?effetto chiese che la banca venisse condannata alla restituzione della somma di £. 206.468.904 con gli interessi sino al soddisfo. Infine l?attore chiese la condanna della banca anche per danni ex Art. 96 c.p.c.. La Banca convenuta si costituì in giudizio, contestò l?assunto dell?attore, spiegò che questi era stato messo a corrente dell?operazione che andava a sottoscrivere nonché degli eventuali rischi cui poteva andare incontro e chiese il rigetto della domanda attrice. Le parti produssero documenti e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, vennero assegnati alle stesse termini di legge per il deposito di memorie difensive e di eventuali repliche. Scaduti tali termini la causa viene decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il decidente osserva che il rapporto intercorso tra il G. e la Banca va indubbiamente inquadrato nella figura giuridica del contratto e come tale oltre ad essere regolato dalle norme specifiche della materia, vanno applicate allo stesso le norme del codice civile. L?art. 1321 c.c. definisce il contratto come l?accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Gli articoli immediatamente successivi regolano l?autonomia contrattuale delle parti e dispongono che anche i contratti atipici cioè quelli che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali previsti dal codice civile per ogni tipo di contratto. Nel caso in esame va subito evidenziato che nel rapporto contrattuale in oggetto non vi è un vero e proprio contratto scritto che regoli in tutti i suoi specifici, dettagli le clausole contrattuali usuali, che indichino i limiti entro cui l?accordo debba ritenersi valido, i termini e la durata dello stesso, l?ammontare degli interessi prodotti dal capitale versato ed ogni altro elemento utile da cui si possa inequivocabilmente trarre una chiara ed evidente volontà delle parti in ordine a quanto convenuto. Le carte che portano la firma del G., prodotte in copia non solo dallo stesso ma anche dalla Banca convenuta, sono soltanto due ed entrambe non aiutano a chiarire il contrasto insorto tra le parti perché nulla dicono circa l?accordo specifico costituente l?oggetto della presente controversia. Il primo di tali documenti è? costituito da un contratto di intermediazione mobiliare n. 1030068 e da un contestuale contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione n.39606.59, datato 16/6/1998. tale contratto, scritto con minuscoli ed addirittura microscopici caratteri, costituente modulo prestampato dalla banca, di per sé viola l?art. 1469 quater c.c. il quale stabilisce che nel caso di contratti di cui tutte le clausole, come nel caso in esame, siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Già di per sé un tale, contratto ha tutte le sembianze di un contratto vessatorio ai sensi dell?art. 1469 ter c.c. Il predetto contratto all?art. 15 stabilisce che lo stesso è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Stranamente invece, tale diritto di recesso non risulta contemplato nel nebuloso rapporto intercorso tra le parti costituente l?oggetto della presente controversia. Altrettanto stranamente, per come sopra evidenziato, nel detto rapporto non vennero precisate né la durata, né il diritto di recesso, né le condizioni ed i termini del recesso stesso e degli eventuali oneri a carico del G. nelle ipotesi anzidette. L?odierno attore sottoscrisse anche un "ordine" diretto alla Banca in un modulo prestampato, datato secondo il costume anglosassone "99 -03 -11?? che tradotto nell?uso italiano sta per 11/03/99, in cui alla voce ?documentazione? testualmente si legge: "L?operazione richiesta con il presente ordine, che è altresì regolato dal contratto d?intermediazione mobiliare, sopra indicato, sarà documentata -secondo le disposizioni vigenti -con l?emissione e l?invio di fissato bollato o di nota informatica, con la medesima intestazione del deposito titoli, nel quale sono registrati ed amministrati i valori mobiliari" sottoscritto dal G. il 16/6/1998 siano anche applicabili "all?operazione richiesta" e cioè all?investimento di che trattasi. Se così è, abbiamo sopra evidenziato che l?art. 15 di tale atto "documentazione" dell? ordine datato "99 -03 -Il ", abbiano letto " che "l?operazione richiesta con il presente ordine, che è altresì Da quanto risulta scritto in quest?ultimo documento, sottoscritto dal G. e predisposto dalla Banca, parrebbe di capire che con tale atto vengano richiamate anche le clausole del primo documento anzidetto datato 16/6/1998: infatti sotto la voce legittimamente a tempo indeterminato con facoltà di recesso di una delle parti in qualsiasi momento, con il solo obbligo di dame avviso alla controparte almeno 15 giorni prima. regolato dalle norme del contratto di intermediazione mobiliare sopra indicato" parrebbe di capire, sia pure nella nebulosità del caso, che le norme del contratto di intermediazione mobiliare stabilisce che "il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni". Quindi per l?esplicito richiamo fatto dall? ordine "datato 99 - 03 - 11?? l?operazione fatta dal G. con la Banca appariva facoltà di recesso di una delle parti in qualsiasi momento, con il solo obbligo di dame avviso alla controparte almeno 15 giorni prima. Comunque anche a non volere accedere a tale tesi, che al deducente appare razionalmente fondata ed aderente agli scritti che la Banca ha fatto sottoscrivere al G., su moduli prestampati dalla stessa predisposti, vi sono altri elementi normativi rilevanti che portano alla stessa conclusione. Il decreto legislativo 24/2/1998 n. 58, che un po? regola la materia, all?art. 21 stabilisce che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, Correttezza e trasparenza nell?interesse dei clienti e per l?integrità dei mercati. Non v?è dubbio che nella voce "trasparenza" vi è incluso l?obbligo di scrivere chiaramente nel contratto sottoscritto dal cliente la durata dell?obbligo da questi assunto, i rischi cui può andare incontro, il quantum e le modalità di percezione degli interessi. Nulla di tutto ciò risulta dagli atti che la Banca fede sottoscrivere al G.. L?art. 24 del detto decreto legislativo, in aderenza con l?art. 117 D. L.vo 1/9/1993 n. 385, riguardante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, prescrive sotto pena di nullità la forma scritta del relativo contratto secondo il disposto dell?art. 1350 c.c.. Il detto articolo 24 nel suo ultimo comma dichiara nulli i patti contrari alle disposizioni dello stesso articolo e tale nullità può essere fatta valere dal solo cliente, come nel caso in esame sta avvenendo. E qui si innesta l?inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla Banca in quanto l?art. 2725 c.c. stabilisce che quando un contratto per legge o per volontà delle parti deve essere provato per iscritto la prova per testimoni è ammessa soltanto quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova; la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità come nel caso in esame. Pertanto il regolamento predisposto dalla Banca riguardante le obbligazioni 1999 ? 2029, che dispongono della durata degli interessi e delle obbligazioni non è opponibile al G. perché tale regolamento privatistico bancario non è sottoscritto dal cliente e non è riportato nemmeno negli atti, che non osiamo definire contratti perché privi di tale caratteristica dallo stesso firmati. La prova testimoniale richiesta dalla Banca oltre ad essere inammissibile per legge per come anzidetto è anche in conferente. Invero anche dato in via di ipotesi che il G. fosse stato messo a voce al corrente del detto informale ed irrilevante regolamento, da ciò non si può desumere a mezzo di prova testimoniale che tali clausole regolamentari fossero stati accettati dal cliente, il quale, anzi, trattandosi di clausole vessatorie, legittimamente poteva ritenere che le stesse non fossero applicabili nel suo caso in quanto non riportate né esplicitamente né chiaramente negli atti che la Banca gli fece sottoscrivere. In altre parole all?attore sono opponibili solo ed esclusivamente tutte quelle clausole contrattuali risultanti sottoscritte dallo stesso, nonché tutte le disposizioni legislative e non anche quello che a voce la Banca gli avrebbe detto tramite i suoi rappresentanti o che questi gli avrebbe fatto vedere o leggere. Per quanto possa valere, va evidenziato che tutto quanto sopra esposto, riguardante la consegna e la sottoscrizione da parte del cliente dei rischi cui lo stesso possa andare incontro, risulta trasfuso nella circolare n. 33/1998 del 24/7/1998 della Consob diretta a tutte le sue associate. Pertanto la domanda attrice va accolta e va dichiarata la nullità del rapporto in oggetto intercoso tra l?attore e la Banca convenuta. Per l?effetto di tale pronunzia la detta banca va condannata a restituire al G. la somma di £. 206.468.904, con gli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo. La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. va rigettata perché non provata né nell?an né nel quantum ed in ogni caso gli interessi legali e la condanna alle spese della banca convenuta appaiono satisfattive del danno lamentato. Le spese del giudizio vanno poste sulla banca rimasta soccombente e vanno liquidate in favore dell?attore in complessive £. 14.708.300 di cui £.2.300.000 per competenze e £. 11.500.000 per onorario, oltre IVA e C.P. come per legge. P.Q.M. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; dichiara la nullità del rapporto meglio specificato in motivazione e costituente l?oggetto della presente controversia, intercorso tra G. A. e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Condanna per l?effetto la Banca convenuta a restituire al G. la somma di £. 206.468.904 con gli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo Condanna la detta Banca al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore del G. in complessive £. 14.708.300 oltre IVA e C.P. come per legge. Caltanissetta, 10 Dicembre 2001. IL GIUDICE Salvatore Raggio _____________________________ Attenzione quindi a firmare moduli in banca e conservate copia di tutti i documenti: la prima cosa da fare prima di rivolgersi ad ADUSBEF è raccogliere tutti i documenti, richiedendoli con le lettere che trovate nei siti www.studiotanza.it o www.adusbef.it .

13/10/2002

Documento n.3091

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK