Telefonia. Tribunale di Roma condanna H3G

in Sentenze e testi di legge
GRAVISSIMI INGANNI TELEFONICI: IL TRIBUNALE DI ROMA (SEZ.8 CIVILE) OLTRE AD INIBIRE L’ULTERIORE DIFFUSIONE DI MESSAGGI MENZOGNERI,CHE PREGIUDICAVANO I COMPORTAMENTI ECONOMICI DEI CONSUMATORI,HA CONDANNATO H3G A PUBBLICARE L’ESTRATTO DELLA SENTENZA,SUI QUOTIDIANI CORRIERE DELLA SERA E LA REPUBBLICA (USCITI OGGI). ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI,DIFESI DAL PROF.AVV.UGO RUFFOLO, CHE AVEVANO INTENTATO E VINTO IL RICORSO A IAP,ANTITRUST E TRIBUNALE,DESTINATARI DI RICHIESTE INTIMIDATORIE ESTORTIVE, HANNO DENUNCIATO H3G ALLA PROCURA DI ROMA. Adusbef e Federconsumatori difesi dal prof. avv.Ugo Ruffolo, hanno ottenuto per la prima volta da un Tribunale ordinario,la condanna di una pubblicità menzognera di un’azienda telefonica H3G. Con ricorso d’urgenza ex artt. 669 bis e 700 il prof. Ruffolo chiedeva al Tribunale Civile di Roma,la declaratoria di ingannevolezza e conseguente illiceità di tutti i messaggi pubblicitari diffusi a far data dal 28 settembre 2003 dei servizi “Tua 30 Ricaricabile” e “Tua Club” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 e 2 bis della legge 281/98 (e di tutte le normative dallo stesso richiamate), del D. Lgs. 25 gennaio 1992 n° 74 e degli artt. 1469 bis e seg. Cc.; la declaratoria di abusività e comunque l’invalidità e la vessatorietà delle Condizioni generali di contratto di cui al Regolamento Servizi “Tua 30 Ricaricabile” e “Tua Club” ai sensi degli artt. 1469 bis, 1469 quinquies e 1469 sexies cc; la declaratoria di inadempimento contrattuale con riferimento alla indisponibilità dei terminali ex artt. 1519 bis e seg. cc; conseguentemente l’inibitoria ex art. art. 3 comma 1° lett. a) della legge 281/98 dei messaggi pubblicitari relativi anche con riferimento alla non chiara ed evidenziata indicazione dei limiti di copertura territoriale del servizio H3g; il risarcimento danni per illecito contrattuale. Il Tribunale di Roma Sez. 8a Civile (giudice designato dr. Giovanni De Petra) accoglieva pienamente le richieste formulate dalle associazioni dei consumatori nei confronti di H3g in sede cautelare, ordinando l’inibizione e la ulteriore diffusione degli spot pubblicitari andati in onda sulle reti Rai e Mediaset reclamizzanti il regalo del telefonino che invece era a titolo oneroso; l’inibizione delle clausole contrattuali che addossavano ai consumatori responsabilità improprie; la pubblicazione delle motivazioni del dispositivo di sentenza (uscite oggi) per una sola volta sui quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica. A fronte di tale pesante condanna, H3g in sede di costituzione proponeva, oltre alla difesa di rito, una domanda riconvenzionale nei confronti di Adusbef e Federconsumatori pari a 61 milioni di euro e di questi, 20 milioni di euro a titolo di cauzione,motivando tale richiesta con la presunta perdita di “affari” equivalenti alla considerevole somma di 120 miliardi di vecchie lire (un vero e proprio record di richiesta risarcitoria),proprio a causa dei ricorsi delle associazioni dei consumatori,che avevano osato denunciare le ingannevoli proposte, che avrebbero procurato indubbio nocumento ai comportamenti economici dei consumatori. L’assurdità di tali pretese anche in considerazione dell’ordinanza sanzionatoria del Tribunale, non si giustifica se non con finalità manifestamente ed intrinsecamente intimidatorie, con particolare riguardo all’attività di tutela degli interessi collettivi istituzionalmente svolta dalle associazioni dei consumatori contro inganni,truffe e raggiri. In particolare la pretesa a titolo di cauzione di € 20.000.000 da irrogarsi quindi nell’immediato, prima della pronuncia di merito del Tribunale, vista la grave ed acclarata fondatezza delle pretese delle associazioni ricorrenti, non può non essere vista in una ottica intimidatoria estortiva: la richiesta di risarcimento di 120 miliardi di vecchie lire preclude all’associazione che viene citata,il diritto di denunciare le malefatte di quella determinata azienda,che in tal modo può continuare indisturbata la sua azione. La sentenza del Tribunale,il cui estratto è stato pubblicato oggi, dimostra che i consumatori egregiamente difesi dal prof. Ruffolo,hanno il diritto di non essere ingannati da potentati economici, che non si fanno scrupolo di perseguire i profitti con mezzi talvolta illeciti,che le associazioni continueranno a denunciare senza lasciarsi intimidire da richieste estorsive di danni. Elio Lannutti (Adusbef) Rosario Trefiletti (Federconsumatori) Roma, 18.5.2005

18/05/2005

Documento n.4676

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK