Tango bond. Trib. di Roma condanna MPS (da avv. R. Bruno)

in Sentenze e testi di legge
Il Tribunale di Roma con sentenza in data 2 maggio 2006 nella causa da me promossa per conto di MR e MC, in relazione alla sottoscrizione di obbligazioni “Argentina” avvenuta il 23 marzo 2000 per € 80.000,00 circa, ha condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento danni derivante da inadempimento contrattuale, l’intero capitale investito, maggiorato di rivalutazione, interessi( dalla data di pubblicazione della sentenza) e spese legali e quindi lire 95.000,00 circa. Il Tribunale, nella motivazione della sentenza , aderendo a specifiche argomentazioni e domande in tal senso da parte mia, ha stabilito che la banca non aveva dato prova di aver ottemperato, nella fattispecie, sia all’obbligo, normativamente stabilito, di informarsi sulla rischiosità dei titoli de quibus, sia a quello di informare in maniera esaustiva i clienti di tale rischiosità e di acquisire da loro, preventivamente, l’autorizzazione scritta a dare corso alla sottoscrizione, nonostante l’inadeguatezza dell’operazione. Il Tribunale ha altresì stabilito che il rifiuto da parte degli investitori di fornire alla banca informazioni sulla propria propensione al rischio finanziario, sulle proprie condizioni finanziarie e sui propri obiettivi di investimento, non può assumere il significato di esonero degli obblighi di informativa specifica posti a carico dell’intermediario dalle norme di cui agli artt. 21-25 e 29 del T.U.F. Riconosce inoltre il Tribunale che , nonostante l’acquisizione delle notizie di cui all’art. 28 del T.U.F. , la banca è tenuta ad effettuare una preventiva valutazione di adeguatezza dell’operazione e ad acquisire, in ipotesi di inadeguatezza, come sopra detto, l’assenso scritto del cliente ad effettuarla. Gli obblighi contrattuali di cui sopra trovano fondamento nell’ obbligo di diligenza a cui è tenuto ex art. 1176 c.c. l’intermediario abilitato, nei confronti di un investitore – risparmiatore, a cui fa difetto per ragioni culturali, di esperienza e di campo lavorativo, la conoscenza degli strumenti finanziari e quindi la corretta valutazione del rischio. L’inadempimento, conclude la Corte, ha determinato “la perdita del capitale investito da parte degli attori non adeguatamente informati”. Trasmetto via fax, per Vostra opportuna documentazione e nell’interesse dei colleghi dell’Associazione, copia della sentenza di cui trattasi.

13/06/2006

Documento n.6076

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