Tango bond. Trib. di Cuneo condanna BNL. Da avv. L. Monacis

in Sentenze e testi di legge
SENTENZA 314/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO Composto dai Magistrati: Dott. Roberta BONAUDI PRESIDENTE Dott. Marcello PISANU GIUDICE DotL Gian Paolo MACAGNO GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 68/2004 R.G.C., promossa da: xxxxxxx, elettivamente domìciliati in Cuneo, Piazza Galimberti 5, presso lo studio dell’avv. Giovanna PELLEGRINI, che li rappresenta e difende con l’avv. Lucia MONACIS del Foro di Torino per procura in arti; - ATTORI - CONTRO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (BNL), in persona del legale rappresentante Presidente dott. Luigi Abete, elettivamente domiciliata in Cuneo, xxxxx presso lo studio dell’ avv. xxxxxx, che la rappresenta e difende con l’avv. xxxxxxxx del Foro di Torino per procura in atti; - CONVENUTA – OGGETTO: altri contratti.... CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: 1) Riconoscere e dichiarare la nullità e/o / ‘invalidità di ogni rapporto contrattuale, intercorso ,fra le parti, di commissione e di prestazione di servizi di investimento relativo alla compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa, ed in particolare dell ‘ordine di acquisto relativo Obbligazioni Argentina 8,5% 99-1/7/2004 per E 50.25O,00 e Obbligazioni Argentina 10,25% con scadenza 2007 per 6 104.000,00— in data 19 gennaio, per una spesa complessiva di 6154.250,00 effettuati dagli affari presso Banca Nazionale del Lavoro spa, ai sensi del combinato disposto degli artt 1418 cc. 1° e 2° comma e 1325 cc., 1343 c.c e 1346 c,c., e per quant ‘altro il Giudìce vorrà ritenere di diritto: 2) In via alternativa ritenere e dichiarare in ogni caso i ‘annullamento dei medesimi rapporti contrattuali ai sensi dell ‘art. 1427 cc. o per quant ‘altro il Giudice riterrà di diritto; 3) Condannare Banca iVazionale del Lavoro spa, in persona del legale rappresentante pro tetnpore, corrente in Roma, via Vittorio Veneto n. 119, alla restituzione delle somme pari ad 6 151.250,00 oltre spese di commissione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, pagate dal signor xxxx e dalla xxxxx per l’acquisto delle obbligazioni di cui in atti; 4,) Dichiarare comunque risolti i contratti di commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli, intercorso fra gli attori e la Banca Nazionale del Lavoro spa in occasione della vendita delle obbligazioni di cui è causa per l’inadempimento della Banca convenuta, e con qualsiasi motivazione, dichiarare tenuta e per l’effetto candannare la Banca Nazionale del Lavoro spa in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Vittorio Veneto o. 119 al pagamento della somma pari ad E 154.250,00 oltre spese di commissione, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 5,) In ogni caso, e in via ulteriormente grattato e alternativa, ai sensi e per gli effetti di cui all ‘arI. 2043 e. e. e seguenti, condannare Io Banca Nazionale del Lavoro spa in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Vittorio Veneto n. 119 al risarcimento dei danni patrimonio/i consistenti nella restituzione della somma corrisposta per l’acquisto dei bond precedentemente descritti, oltre spese di commissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, che si indica in € 50.000, 00 o altra cifra risultanda in corso di causa, da liquidarsi eventualmente secondo equità. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre [VA, C’PA e contributo forfetario art .15 LP e con distrazione delle spese in favore dei legali antistatari In via istruttoria: a) disporre CTU al fine, in particolare, di accertare quanto segue: “ornissis “; Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo forfetario cx art. 25L P. CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: ‘voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preso e dato atto che BNL ha dichiarato che intende valersi della scrittura ex adverso disconosciuta (vale a dire del proprio doc. 1,) e, per il caso che ancora occorresse, ne ha chiesto la verficazione ai sensi ed agli effetti di cui all’ ‘art. 216 cpc indicando le scritture di comparazione (pag. 5 dello Memoria 5.1.2005); nominare, occorrendo un perito calligrafico e ordinare iI sig xxxxx di scrivere sotto dettatura: ammettere le prove testimoniali sui 5 cqpitoli dedotti a pag. 12 della medesima Memoria mezzo della teste ivi indicata, salvo altri che si fa riserva di indicare nel terminte assegnando dal G. i.: a suo tempo respingere nel merito le domande tutte degli attori, condannandoli in solidp alle spese, diritti ed onorari, l’VA e C’PA e rimborso forfetario spese generali compresi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1113.1 .2004 gli attori evocavano in giudizio la BNL chiedendo dichiararsi la nullità dei rapporti contrattuali intercorsi con la medesima Banca e relativi all’acquisto di obbligazioni Argentina 8,5% 99-1/7/2004 per € 50.250,00 e obbligazioni Argentina 10,25% per € 104.000,00, per un totale di e 154.250,00; ovvero dichiararsi la risoluzione dei rapporti di cui si tratta per inadempimento grave della medesima Banca, nonché in ogni caso il — risarcimento degli ulteriori danni (bìologico / esistenziale) subiti dagli attori per una somma non minore di € 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione. Affermavano gli attori: di avere sottoscritto successivi contratti di deposito titoli in custodia ed amministrazione con la Banca Nazìonale del Lavoro presso la Filiale di Cuneo in data 2 gennaio 1980; 12 febbraio 1992: 27 gennaio 1993; che la BNL “faceva concludere” loro le due descritte operazioni aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni argentine; che il Governo Argentino aveva dichiarato l’insolvenza del proprio debito estero e dal gennaio 2002 aveva smesso di pagare le proprie obbligazioni; che gli attori avevano pertanto subito la perdita del capitale investito, per complessivi € 154.250,00. o:tre ad ulteriori danni e pregiudizi. Gli attori allegavano: la nullità dei contratti di vendita dci titoli per violazione della normativa prevìta dal TUF e dal reg. CONSOB n. 11522/98, analiticamente indicando le specifiche violazioni degli obblighi di informazione e diligenza c del divieto di operare in conflitto di interessi imputate alla Banca convenuta; in subordine l’annullabilità dei contratti ai sensi dell’an. 1427 c,c, in particolare affermando la sussistenza del dolo in capo all’istituto convenuto; in ulteriore subordine il grave inadempimento della convenuta; in ogni caso chiedevano la restituzione della somma investita ed il risarcimento del danno, ivi compreso quello biologico e/o esistenziale. La Banca convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed affermando: che il convenuto xxxxx, nella sua qualità di ex dipendente della BNL (e di parente di residenti in Argentina) possedeva particolari conoscenze in campo finanziario e doveva essere considerato un investitore esperto; che la Banca si era limitata ad eseguire gli ordini di acquisto espressamente impartiti; che le violazioni denunciate dagli attori non erano dimostrate e smentite dalla documentazione in atti. Osservava parte convenuta che i titoli in oggetto non erano ancora scaduti e che pertanto difettava l’interesse ad agire degli attori; comunque eccepiva l’inesistenza di un parametro sicuro per addivenire ad una quantificazione del danno richiesto. Seguiva scambio autorizzato di memorie integrative; l’iniziale contestazione (memoria 7.6.2004) di parte attrice di non avere sottoscritto l’ordine relativo alla prima tranche di obbligazioni (Arg. 8,5%), veniva abbandonata nel prosieguo del giudizio, a seguito della produzione dell’originale da parte della Banca convenuta, e della dichiarazione della stessa di volersi avvalere del documento — con richiesta di verificazione. La causa perveniva all’udienza ex art. 183 c.p.c. e 184 c.p.c.: in tale sede, su eccezione di pahe attrice il Ci. si riservava e quindi, con ordinanza in data 29-30. 10.2004, rilevato che (a causa era stata promossa con le forma ordinarie anziché ai sensi del D Lgs. 5/2003, ordinava ìl mutamento del rito e la cancellazione dal ruolo. Gli attori procedevano alla riassunzione con memoria ex ad. 6 D. Lgs. 5/2003; seguiva rituale scambio di memorie, che riproducevano e completavano le difese già assunte dalle parti. In particolare gli attori allegavano la nullità dei contratti di acquisto anche sotto il profilo del mancato rispetto della normativa in tema di offerta pubblica di titoli, da ravvisarsi seppure in forma “indiretta” nella fattispecie in esame. Gli attori infine depositavano di istanza di fissazione udienza in data 20.01.2005. Il Giudice relatore - con ordinanza 22.2.2005 - disponeva l’ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale, ordinava alla Banca convenuta l’esibizione in giudizio dell’originale dell’ordine di acquisto disconosciuto e disponeva CTU grafica; disponeva infine CUI avente ad oggetto le caratteristiche dei titoli negoziati. Il Collegio, all’udienza del 17.3.2005, confermava l’ordinanza istruttoria del Giudice relatore, ad eccezione della ammissione di CTU grafica, divenuta ormai superflua Si procedeva all’escussione dei testimoni ed alle operazioni peritali, quindi la causa, previa sostituzione del giudice relatore dipendente da modifiche tabellari dell’Ufficio, pervertiva avanti al Collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La tesi dell’offerta pubblica indiretta. Appare condivisibile da questo Collegio la tesi affermata dalla più accorta giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano Sent. 20.31006) secondo la quale è ravvisabile una fattispecie di offerta pubblica “indiretta” in violazione della norme sul collocamento allorché un soggetto italiano od estero collochi privatamente in Italia o all’estero presso investitori professionali strumenti finanziari avvalendosi dell’esenzione di cui all’art. 100 comma I lett. a) TUF, ed in una seconda fase l’intermediario acquirente rioffra o rivenda significative quantità ditali strumenti finanziari a investitori non professionali, spesso entro termini brevissimi dal termine del collocamento privato o, addirittura, prima della effettiva emissione dei titoli (c.d. grey market). Non si ritiene peraltro che tale affermazione di principio sia sempre applicabile alle negoziazioni di titoli in grey market ovvero comunque ceduti in tempi immediatamente successivi all’avvenuto collocarnento Occorre una attenta analisi di ogni singolo caso concreto: diversamente opinando, la conseguenza sarebbe la nullità per contrarietà a norma imperativa di tutte le consimili negoziazioni. Al riguardo, è opportuno evidenziare che la fattispecie analizzata dalla corte milanese presenta peculiarità assenti nel caso ora all’attenzione di questo tribunale, o comunque non ravvisabili nel costituto probatorio esistente in atti. In quel caso i titoli collocati furono obbligazioni di società lussemburghesi create dal gruppo Gino, emesse a fronte di ari prestito obbligazionario — inammissibile per dimensioni in forza delle vigenti regole nazionali - e trasferite in massa ai privati per il tramite degli istituti bancari italiani, a loro volta direttamente interessati a “scaricarsi” della esposizione debitoria sofferta nei propri confronti dal Gruppo medesimo. Sono evidenti la connessione teleologica tra le due fasi dell’operazione e la dimensione comunque collettiva delle offerte effettuate — anche se a specifici soggetti — dalla Banca interessata. Tali caratteristiche non sono ravvisabili nel caso in esame, dove non è neppure ipotizzata l’esistenza di un accordo tacito di collocamento tra istituto bancario e autorità emittente, né è dato conoscere la dimensione complessiva dell’importo dei titoli collocati tramite BNL. Dal costituto probatorio risultano esclusivamente i due aquisti contestati, posti in essere dalla Banca ricercando sul mercato i titoli che si ritenevano (a tono o a ragione) idonei a soddisfare le esigenze degli investitori. (v. al riguardo la deposizione della teste xxxx all’epoca funzionario della filiale addetta al settore titoli). In merito all’eccezione di incapacità del predetto teste, si osserva che nel giudizio promosso dall’investitore nei confronti deIl’ intermediario per la violazione dei doveri informativi a questo imposti dal T.U.F., deve ritenersi ammissibile la testimonianza del dipendente dell’intermediario ove — come nel caso di specie - non venga dedotta in giudizio la responsabilità dj quest’ultimo per il fatto illecito altrui di cui all’art. 2049 c.c. (cfr. Trib. Mantova Sent. 11.4.2006). Deve pertanto ritenersi non applicabile alla fattispecie in esame la normativa in tema di collocamento, e conseguentemente non può accoglierai la domanda di accertamento della nullità dei contratti ex art. 1418 c.c. per violazione dì tale normativa. 2. La domanda di annullamento per dolo. La domanda, del tutto sfornita di prova. non è stata in concreto coltivata dagli attori e deve essere conseguentemente respinta. 3. La domanda di risoluzione per inadempimento. Natura dei titoli - Le modalità di collocamento dei titoli e le loro peculiari caratteristiche, se — per quanto ora esposto - non sono fattori di per se decisivi per la dichiarazione di nullità dei relativi contratti per violazione della normativa sul collocarnento, impongono comunque una particolare ed attenta analisi della condotta tenuta dall’intermediario, con specifico riferimento agli obblighi imposti dal TUF e dal reg. CONSOB n. 11522/98. Come accertato dal CTU il titolo Argentina 8,5%, emesso il 1.1.1999 con scadenza 1,7.1004, fu ceduto dalla BNL agli attori il giorno stesso del collocamento, avvenuto alla Borsa di Francoforte ed a quella del Lussemburgo. Non è stato possibile accertare la provenienza del titolo, ma la tesi più verosimile è che lo stesso sia stato acquistato per conto del cliente, sia transitato sul portafoglio “trading” della banca e quindi immediatamente trasferito nel portafoglio titoli dei coniugi XXXXX: infatti prezzo (100,50) e data dell’operazione coincidono con l’emissione sul mercato tedesco. Al momento dell’acquisto il titolo non aveva quotazione in Italia (che rìceverà solo a partire dal 26.2.2000 suI mercato obbligazionario telematico — MOT). Il rating al 1.7.1999 era valutato da Moody’s Ba3, corrispondente ad un prodotto di tipo speculativo con annesso sostanziale rischio di credito; verrà declassato a B1 (titolo speculativo ad elevato rischio di credito) il 6.10.1999. L’emissione era stata accompagnata da una offering circular (acquisita in atti in traduzione italiana — cfr. doc. 8 allegato alla relazione di CTU) che già evidenziava le critiche condizioni finanziarie della Repubblica Argentina (v. pag. 17: “Considerazioni in merito all’investimento”) e affermava conclusivamente che “le Obbligazioni sono adatte solo a irivestitori speculativi e in condizione di valutare rischi speciali”. Il titolo Argentina 10,25% è stato venduto dalla Banca in data 20.1.2000, su ordine degli attori datato 19.1.2000, in un momento anteriore alla collocazione, avvenuta in data 26.1.2000 presso la Borsa di Francoforte. E’ verosimile che la cessione all’istituto bancario sia pertanto avvenuta nella fase di c.d. grey market, ossia prima del collocamento e della quotazione ufficiale, quotazione che non avrà mai sul mercato italiano. Non essendo ancora stato collocato, il titolo al momento all’ acquisto non aveva ancora un rating ufficiale. Si può con soddisfacente ragionevolezza fare riferimento alla parallela emissione dell’altro bond oggetto di causa, in quanto la fiducia riposta in entrambi i titoli era evidentemente espressione di quella riscossa dallo Stato emittente: al 20.1.2000 il titolo Argentina 8,5% era già stato declassato da Moody’s a B 1. Non essendovi stato collocamento nazionale, è disponibile esclusivamente l’offering circular in lingua inglese, che contiene valutazioni e conclusioni identiche a quelle espresse dalla circolare di offerta delle “Argentina 8,25%. b) Violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 28 Reg. CONSOB L’informazione resa agli attori, con riguardo a titoli di così peculiare rischiosità da essere riservati a “investitori speculativi”, è stata palesemente insufficiente, con conseguente violazione degli obblighi specifici sanciti dall’art. 28 deI reg. CONSOB n. 11522/98 e di quelli più generali di correttezza è diligenza previsti dall’ art. 21 TUF e 26 reg. CONSOB citato. in primo luogo va rilevato come — per entrambe le operazioni incriminate - non vi sia evidenza alcuna dell’avvenuta consegna agli investitori del documento generale sui rischi di investimento di cui all’art. 28 comma 1 lett. b); non risulta neppure che siano state richieste le notizie sulla esperienza in campo finanziario e sulla propensione personale al rischio di cui al comma 1 lett. a) del citato articolo. Nel primo ordine — datato 1.7.99 e relativo all’acquisto delle obbligazioni Argentina 8,5% - è presente la sottoscrizione del sig. xxxxx accanto alla dicitura — selezionata mediante croce — “con particolare tipologia di rischio”. La teste xxxxx nulla ha saputo aggiungere per quanto attiene alla fase preparatoria di tale ordine, non avendo partecipato alle trattative Il secondo ordine non reca neppure tale specifica indicazione — la casella non risulta barrata, né vi sottoscrizione nel relativo spazio. La teste xxxxx, che provvide alla raccolta dell’ordine, ha riferito di avere verbalmente avvisato il sig. xxxxxx “che si trattava di titoli rischiosi” e nulla più. c) Violazione degli obblighi imposti dall’art. 21 TUE. 28 e 29 reg. CONSOB in mateda di operazioni non adeguate. Ai sensi dell’ art. 21 D.lg. n. 58/1998 (TUF) e degli art. 28 e 29 Regolamento Consob n. 1522/1998, le banche non solo devono operare in modo che i clienti siano adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, ma devono astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione. Le operazioni in esame erano sicuramente inadeguate per oggetto, tenuto conto della natura altamente speculativa dei titoli negoziati e per dimensione, con riguardo alla composizione del portafoglio dei clienti. L’intermediario non aveva acquisito le notizie dì cui all’art. 28 comma I lett. a). né è documentato un espresso rifiuto degli attori alla richiesta di fornire tali informazioni. Era inoltre manifesto il profilo non certo speculativo degli investitori, documentato dalla sequenza degli estratti del conto titoli presso la BNL - versati in atti, dove ai titoli di stato si affiancavano obbligazioni della stessa Banca ed un limitatissimo quantitativo di emissioni di aziende pubbliche (ENI) o assicurative nazionali, sino al corposo acquisto, per circa 1/3 del patrimonio, delle obbligazioni argentine. Non risulta infine che gli attori siano investitori di particolare malizia: non è certo elemento qualificante il precorso rapporto di lavoro del xxxxxx presso la BNL già cessato da dieci anni all’epoca dei fatti. Non vi è infine prova alcuna della specifica informazione che deve essere fornita in caso di richiesta di esecuzione di operazioni inadeguate, nè tanto meno vi è documentazione dell’apposito ordine scritto richiesto per tali negoziazioni: la relativa “casella”, pur contenuta nei moduli degli ordini di acquisto, non è stata selezionata. d) Conclusioni. — Le molteplici e gravi violazioni degli obblighi comportamentali imposti dal TUF (e dal reg. CONSOB n. 11522/98), ed in particolare degli obblighi di informazione relativi alla rischiosità dei prodotti finanziari ed alla inadeguatezza delle operazioni effettuate, fanno ritenere pienamente fondata la domanda attorea di risoluzione per inadempimento. Infatti, “mentre la violazione del generale dovere di diligenza e correttezza della banca in relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali ad esempio quelli previsti dall’ari 23 commì 1,2,3; da]lart. 24, 2°comma; ari 3°, 7°comma, tutti del TIJ.F.) è sancita dal legislatore con la nullità, in relazione ad altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non vi è tale specifica sanzione (per esempio cx art. 21 TUE), possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale” (cfr. Trib. Milano Sez. VI, Seni 26.4.2006 o. 4882; Trib. Milano Sent. 29.6.05 n. 8611; Cass. Civ. Sez. 1, Seni n. 19024 del 29.9.2005). Alla declaratoria di risoluzione conseguono gli effetti restitutori, costituiti da un lato dalla corresponsione di quanto pagato, pari ad € 154.250,00 oltre interessi legali dal momento dell’esborso sino al saldo, dall’altro dalla consegna dei titoli alla Banca. In mancanza di specifica allegazione e tanto meno di offerta probatoria della parte convenuta, nulla risulta con riferimento alle eventuali utilità medio tempore prodotte dagli stessi titoli e lucrate dagli attori. Nulla può liquidarsi per il lamentato danno biologico o esistenziale, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo. lLe spese, liquidate come in dispositivo, previo controllo di congruità della nota depositata, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, DICHIARA risolti per inadempimento della convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. i contratti di acquisto di obbligazioni e stipulati tra attori e convenuta, per cui è causa, relativi all’acquisto di obbligazioni Argentina 8,5% 99-1/7/2004 per € 50.250,00 e obbligazioni Argentina 10,25% per € 104.000,00 e per l’effetto DICHIARA la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., in persona del legale rappresentante tenuta alla corresponsione in favore degli attori xxxxxxx delle somma di € 154.250,00, oltre interessi al tasso dì legge dal momento dell’esborso sino al saldo; DICHIARA gli attori xxxxx tenuti a restituire i predetti titoli alla Banca; CONDANNA la convenuta BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., in persona del legale rappresentante a rimborsare agli attori xxxxxx le spese processuali.

04/08/2006

Documento n.6252

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK