STOP VENDITA ALL’ ASTA DELLA CASA
Procedura esecutiva estinta, per tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte della Banca
Il principio
Va dichiarata l’inefficacia del pignoramento, con conseguente estinzione del processo esecutivo, nei casi in cui il creditore procedente deposita tardivamente la nota di trascrizione del pignoramento.
E’ quanto ha stabilito il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 23 Ottobre 2018 con la quale, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Avv. Elena Mancuso - Delegata Adusbef per la Regione Calabria - , ha per l’appunto estinto una procedura esecutiva immobiliare avviata da un Istituto di Credito in danno di due consumatori.
L’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento, per come ribadito dalla Cassazione , nel termine di quindici giorni previsto dall’art. 557 c.p.c., va dunque sanzionato con la perdita di efficacia dello stesso.
La nota di trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari è, infatti, elemento necessario senza il quale il processo esecutivo non può avere corso.
07/11/2018
Documento n.10799