RC Auto- Gdp di Locri: Restituzione premi assicurativi R.C.A.

in Sentenze e testi di legge
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Dott. GIOVANNI GOLOTTA ex art. 113 (2° comma) c.p.c. ha pronunziato la seguente   SENTENZA ********** Nella causa civile iscritta al n. N. 302/02 R.G. promossa da: ???, elettivamente domiciliato in ???. presso lo studio dell?avv. ??.. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti; ATTORE CONTRO Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Torino alla Via Alfieri 22 ed elettivamente domiciliata in Gioiosa Jonica alla Via I maggio , 80 presso lo studio dell?avv. Riccardo Misaggi che la rappresenta e difende unitamente all?avv. Michele Roma , come da mandato in calce alla copia notificata dell?atto di citazione; CONVENUTA Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A. Conclusioni delle parti : come da verbale dell?udienza di discussione del 13.12.2002. Svolgimento del Processo:con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ???????conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G., la Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura Di ? 266,33 o a quella diversa maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria. Assumeva l?istante: A) di aver concluso con convenuta un contratto di per assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all?autovettura , tg. VR 692352; B)che, per la polizza n. 100496909 con effetto 30 aprile 1999 al 29 aprile 2002 è stato pagato, il premio di ? 1.331,63 ( pari a £. 2.578.402 ) relativa alla sola garanzia R.C.A.; C) che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato ( in seguito per brevità in questo atto indicata anche con il termine Antitrust) a conclusione di un?istruttoria avviata nei confronti di 39 imprese di assicurazione ha comminato una sanzione pecuniaria a carico della convenuta società; D) che la medesima società assicuratrice, abusando della propria posizione di contraente forte avrebbe violato i principi generali della buona fede nei rapporti contrattuali ed avrebbe arrecato un notevole pregiudizio all?assicurato; E) che da tale prassi sarebbe derivata una indebita maggiorazione dei premi assicurativi presuntivamente pari al 20% costituente la media degli aumenti applicati ai premi assicurativi dalle diverse compagnie, giusto quanto rilevato in merito dall?Autorità Antitrust nel suo provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 ; F) che l?attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in misura pari almeno al 20% del premio pagato e per l?effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate ; G) che l?attore medesimo ha diritto ad una riduzione della polizza attualmente efficace in misura pari al 20% dell?importo della stessa. Con vittoria di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio all?udienza del 4 ottobre2002 la convenuta Allianz Sunbalpina si costituiva con comparsa in cui deduceva: a) la incompetenza funzionale dell?adito giudice; b) la prescrizione del relativo diritto; c) nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto non provata anche in ordine al quantum con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive, le parti venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva incamerata per la decisione . Le parti producevano memorie conclusionali autorizzate. Motivi della Decisione Sussistendone i presupposti di legge la causa- ex art. 113 (2° comma) c. p. c.- viene decisa secondo equità. Le questioni sollevate in ordine alla competenza per materia e per territorio sono connesse alla qualificazione della domanda ed al suo merito e si reputa utile, pertanto, esaminare dapprima il merito, premettendo una ricostruzione della fattispecie e, quindi le sollevate eccezioni in ordine alla competenza. §1) LA VICENDA CONTENZIOSA §1.1 - L?Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, con propria delibera dell?8 settembre 1999 adottata ai sensi dell?articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, disponeva l?avvio di un?istruttoria, finalizzata all?accertamento della violazione delle norme sulla concorrenza da parte di talune società assicuratrici nell?ambito della RC Auto. L?antecedente di tale decisione era costituito dalle risultanze di un?analisi campionaria condotta dal Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza che aveva quale proprio oggetto la verifica l?esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza, in relazione alle concrete modalità di assunzione delle polizze per l?assicurazione auto posta in essere da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore RC auto. In particolare dal rapporto del della Guardia di Finanza, era emerso, tra l?altro, che tutte alcune assicuratrici avevano imposto ai loro clienti, la stipula delle polizze RCA ? com?è noto obbligatorie per legge sia per le autovetture sia per i ciclomotori- congiuntamente a quelle relative all?assunzione del rischio incendio e furto che obbligatorie non erano e non sono. A seguito di verifiche ispettive svolte nel settembre del 1999 presso le sedi di alcune imprese di assicurazione coinvolte e presso l?associazione di categoria, ANIA, veniva inoltre rinvenuta altra documentazione relativa anche ad un?attività di scambio di informazioni, avente ad oggetto, tra l?altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazione, attraverso il ricorso ad una società esterna (RC Log.). Pertanto, la detta Autorità nella propria adunanza del 10 novembre 1999, deliberava un?estensione oggettiva e soggettiva del procedimento, al fine di verificare se lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione concretizzasse una violazione dell?articolo 2 della legge n. 287/90. In senso soggettivo l?estensione riguardava ulteriori 14 imprese di assicurazione, nonché la stessa RC Log. Al termine di tale indagine risultava che il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese era ritenuto idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori.[1][1] In realtà da un esame della struttura del mercato e della politica tariffaria posta in essere dalle società oggetto d?indagine, l?Autorità rilevava come i dati relativi al differenziale dei premi praticati dalle società assicuratrici in raffronto con quelli :<< praticati nei paesi europei, scaturente dal periodo della regolamentazione tariffaria, sarebbe stato colmato già alla fine del 1996. Pertanto, l?evoluzione dei prezzi successiva non può essere spiegata con la necessità di recuperare i margini persi a causa delle tariffe amministrate, ma deve essere ricercata in utili più elevati e/o maggiore inefficienza delle imprese. Nel solo triennio 1996-1999 i premi in Italia sono aumentati del 36% rispetto alla media UE; ciò vuol dire che se i premi italiani avessero seguito evoluzioni analoghe a quella media degli altri paesi europei, i consumatori italiani avrebbero risparmiato per la sola RCA, nel 1999, premi per circa 7 mila miliardi di lire>> Per l?Autorità l?abnormità di tale politica tariffaria balzava ancor più evidente ove si fosse tenuto conto che la stessa era stata adottata in un << settore caratterizzato da una elasticità della domanda di mercato molto rigida, essendo tale assicurazione obbligatoria. In altri termini, a fronte di un aumento generalizzato dei premi l?unico strumento a disposizione dell?utente finale è la rinuncia all?utilizzo del veicolo. E? peraltro ancora estremamente limitato il numero di utenti che cambia impresa alla ricerca di premi più convenienti >> [2][2] ove :<>. In questo contesto, caratterizzato come s?è visto da una concorrenza solo virtuale un ruolo decisivo secondo l? Autorità Garante sarebbe stato svolto dalla società RC Log che ha effettuato per le società assicuratrici un?attività diretta all?:<> prestando, inoltre :<< "la propria opera ad una serie di attività" tra le quali la "costruzione, mediante l?esame delle informazioni sui sinistri e la messa a punto di sistemi di risk scoring, di strutture tariffarie per i rischi di massa".[3][3] §1.2 Alla luce dell?insieme dei dati acquisiti durante l?inchiesta l?Autorità ha statuito : <> << c) che le imprese citate al punto a) cessino dall?attuazione e dalla continuazione dell?infrazione accertata, si astengano da ogni intesa analoga a quella accertata e presentino, entro quattro mesi dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione circa le misure adottate per rimuovere l?infrazione accertata; d) che le imprese citate al punto b) cessino immediatamente dall?attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, si astengano da ogni intesa analoga a quella accertata e comunichino entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento le misure adottate per rimuovere l?infrazione accertata; e) che, in ragione della gravità e durata dell?infrazione di cui al punto b), alle società di seguito indicate venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nella seguente misura (lire)?.( omissis)?>>. §1.3) Ne è seguita un?appendice giudiziaria che ha contrapposto dinanzi al giudice amministrativo le imprese sanzionate all?Autorità Garante che hanno agito per l?annullamento del provvedimento sanzionatorio, dapprima dinanzi al TAR del Lazio e, poi, dinanzi al Consiglio di Stato. Quest?ultimo con propria sentenza resa in data il 26-2-2002 a conferma della sentenza del giudice amministrativo di primo grado ha statuito la legittimità del provvedimento dell?Autorità impugnato dalle Società Assicuratrici affermando la sussistenza di una pratica tra le stesse lesiva del libero mercato e della concorrenza. §2) INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO- COMPETENZA. §2.1 Fatta questa necessaria premessa va ora operato l?inquadramento della fattispecie portata al vaglio di questo Giudice allo al fine di decidere la causa. Il problema è essenzialmente quello di stabilire se si possa affermare che l?intesa tra le società assicuratrici finalizzata all?adozione di premi uniformi sull?intero territorio nazionale, accertata da un provvedimento amministrativo e giudicata lesiva della concorrenza sia dall?Autorità Garante che nei successivi giudizi amministrativi, e, quindi nulla ex art 2, comma 3 , della legge n. 287/90, abbia potuto generare a propria volta una qualche forma di invalidità del contratto di assicurazione intercorso tra società medesima ed assicurato e, in caso affermativo, di che tipo di invalidità possa parlarsi e quali siano a propria volta le conseguenze dell?accertata invalidità sui rapporti nascenti dal contratto tra assicurato ed assicurazione. In proposito questo giudicante ritiene preliminarmente di dovere escludere che la domanda possa fondarsi sul disposto dell?art. 2033 del codice civile. L?indebito oggettivo disciplinato dalla norma in questione attiene infatti alle ipotesi in cui viene riconosciuta alla parte di un contratto dichiarato nullo, di ripetere quanto pagato in esecuzione del contratto stesso (in termini Cass. 4 febbraio 2000 n. 1252; Cass. 13 aprile 1995 n. 4268) A ben vedere, però, nella fattispecie portata all?esame di questo giudice non viene in discussione la validità del contratto di assicurazione sebbene quella di una sua clausola, quella, per l?esattezza, relativa all?entità del premio e, per giunta non con riferimento alla tenutezza dell?assicurato pagamento dello stesso nella sua interezza ma limitatamente a quella sua parte che, in esecuzione del patto lesivo della concorrenza, avrebbe, a dire dell?attore, esorbitato rispetto a quello che sarebbe stato dovuto ove il patto non fosse esistito o non fosse stato portato ad attuazione. Né d?altra parte pare possibile invocare l?art. 2041 c.c. attesa da un lato la sussidiarietà dell?azione riconosciuta da tale norma e dall?altro che come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione :<< L?arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico di una parte in favore dell?altra che assume di essere stata danneggiata, sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata in quanto la prestazione volontaria esclude l?arricchimento quale che siano le conseguenze vantaggiose o svantaggiose della libera concorde determinazione della volontà negoziale>> ( Vedasi Cass. 21 novembre 1996 n. 10251; 11 febbraio 1989 n. 862; Cass 6 marzo 1986 n. 1456) . §2.2 Ciò detto e premesso che non pare si possa dubitare del fatto che la pratica posta in essere dalle società debba ritenersi in punto di fatto illecita in quanto lesiva della concorrenza - giusto quanto accertato in proposito dall?Autorità Garante e confermato nelle sentenze del TAR Lazio e del CdS prima indicate- va detto che tale intesa ha dato luogo ad una violazione dei principi fondamentali dell?ordinamento nazionale ( ART. 41 della Costituzione espressamente richiamato dall?art. 1 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287) e sovranazionale ( artt. 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea) nonché del precetto portato dall?art. 1 n. 2 lettera e) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 che prevede che ai consumatori ed agli utenti siano riconosciuti come fondamentali i diritti:<< alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi>>. Da ciò è indubbiamente derivato in maniera diretta ed immediata un illecito squilibrio nelle prestazioni dedotte nel contratto di assicurazione posto in essere con i consumatori. Occorre dunque stabilire se, con quali mezzi ed in quale misura l?ordinamento giuridico appresti un rimedio a tale squilibrio. Ad avviso di questo giudicante il problema va risolto unicamente tenendo presente l?evoluzione della normativa in materia di tutela dei consumatori emanata anche in attuazione di direttive comunitarie. La recente legislazione in materia ( si pensi oltre alla citata legge 10 ottobre 1990 n. 287 anche alla Legge 30 luglio 1998 n. 281 che reca norme per la ? Disciplina dei consumatori e degli utenti? ; alla L. 7 marzo 1996 n. 108 in materia di disciplina dei tassi usurari; alla Legge 6 febbraio 1996 n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e seguenti nel codice civile; alla Legge 18 giugno 1998 n. 192 in materia di subforniture; ma anche la nuova legge sulle locazioni abitative ? 9 dicembre 1998 n. 431- alla Legge 1996 n. 415 in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e successivamente alla Legge 2 gennaio 1991 n.1 sulle società di investimento mobiliare e, prima ancora alla Legge 32 marzo 1983 n. 77 in materia di vendita dei titoli collocati porta a porta; l?art.1469 quinquies attinente alla inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti ) ha segnato una sostanziale rivisitazione dei principi in materia contrattuale in particolare con riferimento alle condizioni dei contraenti ed alla loro tutela, mediante un superamento del principio dell?efficacia normativa attribuita al contratto in vista della necessità di ?tutelare il contraente più debole dalla aggressività delle imprese che si rivolgono non più a singoli contraenti ma ricorrono a rapporti di massa?[4][4]. In tal senso un esplicito riconoscimento dello status di contraente debole destinatario di una tutela speciale viene dall?art. 1 della Legge 30 luglio 1998 n. 281 che espressamente prevede<< In conformità ai princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull?Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all?educazione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; ?..( omissis)?>> La stessa legge, al successivo art. 3 prevede inoltre che <> Il riequlibrio delle posizioni contrattuali a favore del contraente economicamente più debole costituisce dunque, attualmente, un valore fondamentale del nostro ordinamento al punto da assurgere al rango di vero e proprio principio generale, dal quale si genera a propria volta il dovere per il giudice di attenersi ad esso nella decisione delle fattispecie sottoposte al suo vaglio. Tale caratteristica si spiega inoltre col fatto che mediante la tutela delle posizioni economicamente più deboli- come analogamente con riferimento ai rapporti tra imprenditori, mediante la tutela della effettività della libertà di iniziativa economica- l?ordinamento intende perseguire il principio dalla tutela del sistema fondato sulla libertà dell?iniziativa economica stessa. Ne consegue che ove in un regolamento negoziale venga accertata la lesione di tale principio, si deve ritenere la sussistenza di un?invalidità del negozio stesso. In tal senso s?è mosso il legislatore che nella normativa prima citata ha quasi sempre fulminato con la sanzione della nullità ( si veda ad esempio la disciplina delle nullità afferenti ai mutui contratti con la previsione di tassi usurari di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108) le previsioni contrattuali lesive della sfera giuridico-patrimoniale del consumatore. Analogamente è da ritenersi che ove, come nel caso di specie , nessuna norma preveda espressamente la sanzione della nullità del contratto di assicurazione quando lo stesso nella sua intereza o in singole clausole dia luogo ad una violazione del diritto degli utenti del servizio assicurativo, tale violazione dia luogo ad un?invalidità contrattuale . Pare infatti rispondente oltre che ad equità anche ai principi generali del nostro ordinamento (segnatamente a quelli portati dall? art 2 e 41 della Costituzione nonché a quelli di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281 che di tali principi costituisce attuazione ) affermare che tutte le volte in cui si sia in presenza di contratti stipulati in violazione di norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, al contraente, che non sia imprenditore, che concluda contratti con imprese o, più in generale, con soggetti posti in posizione di supremazia economica- specie poi se predisponenti il regolamento contrattuale- vada attribuita - ove dal contraente stesso non sia richiesta la nullità dell?intero contratto- una specifica tutela consistente nell?invalidazione dell?intero contratto o di sue singole clausole da accertarsi e dichiararsi anche d?ufficio attesa la loro contrarietà alle norme dell?ordine pubblico economico. Nell?affermare ciò si deve avere però la consapevolezza che la tutela del consumatore, impone inoltre che lo stesso sia posto al riparo dalle conseguenze negative che potrebbero derivargli anche dall?applicazione delle norme generali in materia di nullità negoziali. Potrebbe darsi, infatti, che il consumatore abbia interesse a veder caducato non l?intero regolamento contrattuale ma solo quella parte di esso che abbia dato luogo ad una illecita lesione del proprio patrimonio, mantenendo, per il resto, efficace il contratto. In tale ipotesi il rimedio approntato dall?art. 1418 c.c potrebbe paradossalmente rivelarsi più favorevole al contraente forte che potrebbe sottrarsi alle prestazioni pattuite e spettategli alle quali il consumatore manterrebbe interesse se fossero rese alle condizioni eque e rispettose dei propri diritti fondamentali. Occorre pertanto fare riferimento ad una ipotesi di invalidazione del regolamento negoziale che colpisca la parte di questo più direttamente ed abusivamente lesiva degli interessi e del patrimonio del contraente debole lesiva e lasci in piedi il resto assegnando così alla declaratoria di nullità parziale del contratto la duplice funzione di riequilibrare le prestazioni in esso dedotte e di sanzionare il contegno illegittimo del contraente economicamente forte. Con riferimento al caso concreto va detto che, certa l?illegittimità della clausola relativa alla determinazione dell?importo del premio del contratto di RC auto intercorso tra attore e convenuta poiché la stessa è stata formulata in attuazione di un accordo concluso in violazione dell?art. 2 della legge 287/90, la stessa deve ritenersi lesiva del diritto fondamentale del consumatore alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi di cui all?art. 1 comma 1 lettera e) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 e, quindi, in relazione a quanto dagli artt. 1418 1° comma, nulla per la sua contrarietà all?ordine pubblico economico. Ciò posto ci si deve chiedere se vi sia e in caso affermativo quale debba essere il rimedio conseguente alla declaratoria della nullità della clausola se la caducazione della clausola stessa o la neutralizzazione dei suoi effetti lesivi mediante la sua sostituzione con un trattamento più favorevole per il consumatore mantenendo per il resto il regolamento contrattuale nella sua integrità . La soluzione del problema va rinvenuta nell?ordinamento positivo e segnatamente nell?art 3 comma 1 lettera b) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 in relazione all?art 1419 comma 2 c.c. . Attesa la già rilevata necessità di apprestare all?utente, consumatore, contraente debole la più efficace tutela, la clausola nulla va sostituita ribadendo l?efficacia, per il resto, del contratto di assicurazione, dovendosi assegnare alla declaratoria di nullità parziale del contratto una valenza sanzionatoria della condotta illecita del contraente economicamente forte [5][5]. Una indiretta conferma della legittimità di tale operazione di ?ortopedia contrattuale? va rinvenuta proprio nel disposto del già citato articolo 3 comma 1 lettera b) legge 30 luglio 1998 n. 281 che prevede appunto il potere del giudice :<< di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate>>. Ritornando al caso di specie ed in conclusione si può affermare: a) che la clausola relativa alla determinazione del premio va dichiarata nulla perché contraria all?ordine pubblico economico e b) che, di conseguenza, il giudice adottando le ?misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate? deve disporne la sostituzione con altra che, mantenendo inalterato il resto del regolamento contrattuale, costituisca renda possibile il riequilibrio delle prestazioni . § 2.3. Dal prospettato inquadramento della fattispecie discende innanzitutto il rigetto dell?eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace sollevata da parte convenuta sulla base del disposto dell?art. 33 della Legge 287/90. Giova ricordare che per tale norma <<1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d?appello competente per territorio>>. Trattandosi di norma contenente una deroga ai principi generali in materia di competenza dettati dagli artt. 7 e seguenti del codice di procedura civile speciale la stessa non può che essere interpretata restrittivamente L?esame degli artt. 1 e 2 della stessa Legge, porta alla conclusione che debbono ritenersi assoggettate alle deroghe previste alle norme sulla per materia, solo quelle controversie inerenti alla nullità dei patti eventualmente conclusi tra gli operatori del settore ed il risarcimento del danno da essi derivante ad altri operatori che a tali intese non abbiano partecipato . Infatti, per l?art. 1 (Ambito di applicazione e rapporti con l?ordinamento comunitario). <<1)Le disposizioni della presente legge in attuazione dell?articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell?ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell?acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata. 2. L?Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all?articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell?ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso. 3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l?Autorità sospende l?istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale. 4. L?interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai princìpi dell?ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza >> e per l?art. 2 :<> <<1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all?interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d?acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all?accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l?oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto>>. La norma, quindi risulta emanata :<< in attuazione dell?articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica>>, allo scopo di colpire solo :<< le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all?interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante>>sanzionandole con la nullità ( :<< 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto>> art. 2 u.c. ) . Ne consegue che, solo le azioni immediatamente finalizzate accertamento, dell?esistenza di tali accordi ?tra imprese?, debbono intendersi devolute funzionalmente alla cognizione della Corte d?Appello territorialmente competente. Le altre, anche se attinenti ai riverberi di tali intese sui rapporti tra imprese e consumatori debbono ritenersi assoggettate alla ordinaria disciplina in materia di competenza . Nella circostanza l?azione proposta non ha ad oggetto l?accertamento e la sanzione di intesa intercorse tra imprese in violazione della Legge citata , ma solo il riequilibrio delle posizioni contrattuali lese dalla violazione delle regole di correttezza imposte a favore del consumatore dalla più volte citata legge 30 luglio 1998 n. 281 ed il risarcimento del danno conseguente agli effetti di tali intese nei rapporti contrattuali tra l?impresa convenuta e l?attore. Pertanto, visto l?art. 7 del codice di procedura civile ed in relazione alla previsione dell?art 3 della legge poco sopra citata (30 luglio 1998 n. 281) che non prevede deroghe alle regole generali alla soggetta materia, deve ritenersi che la competenza a conoscere del presente giudizio spetti sia per materia che per territorio al Giudice di pace adito. In ordine alla competenza per territorio, questo giudice, rileva come la stessa debba ritenersi radicata nell?Ufficio adito atteso che, come s?è visto la materia attiene a rapporti obbligatori e che per l?art. 20 cpc competente a conoscere delle cause relative a diritti di obbligazione è anche il giudice del luogo ove è sorta l?obbligazione. Nel caso il contratto di assicurazione è stato concluso presso l?agenzia di___________ località che ricade nel territorio di giurisdizione dell?Ufficio adito. §2.4 Premesso che come è stato accertato dal provvedimento dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l?intesa illecita tra le società assicuratrici ha determinato una lievitazione ingiustificata dei premi delle polizze RC Auto e che tale lievitazione è stata approssimativamente quantificata nel 20% dell?importo del premio medesimo e che, in via di equità, entro tale limite va quantificato il pregiudizio subito dal consumatore, va detto che parte attrice, ha provato mediante l?esibizione delle fotocopie delle quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi afferenti alla propria polizza RC Auto di avere effettuato pagamenti in più rispetto a quanto avrebbe dovuto se non fosse stato attuato dalla convenuta l?accordo sanzionato dall?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella , ?__________________ . Conseguentemente per le ragioni prima spiegate alla stessa spetta la restituzione di quanto indebitamente pagato . P. T . M. I1 giudice di Pace di Locri dott. Giovanni Golotta definitivamente pronunciando ogni altra ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattese così dispone: - visto l?art. - 113 cpc - visti gli artt: 1 comma 1 lettera e) della Legge 30 luglio 1998 n. 281 e 1418 1° comma c.c , accerta e dichiara la nullità della clausola relativa all?importo del premio del contratto di assicurazione impugnato da parte attrice; - visto gli artt. 3 comma 1 lettera b) della legge 30 luglio 1998 n. 281 e 1419 comma 2 dispone la sostituzione della clausola nulla con altra che preveda che l?importo del premio indicato sia ridotto nella misura del 20% - in accoglimento della domanda condanna la Allianz Subalpina Assicurazioni Spa s.p.a. con sede in Torino alla via Alfieri n. 22, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore a restituire in favore dell?attore la somma di ? ____________ indebitamente percepita per effetto dell?applicazione della clausola dichiarata nulla, oltre agli interessi da calcolarsi sul capitale tempo per tempo dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al soddisfo. - condanna, altresì, la convenuta S.p.a. alla totale rifusione, pro parte attrice e con attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e competenze tutte di giudizio che si liquidano in complessivi ? ___,00. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc. IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE dott. Giovanni Golotta Dep. il 31 dicembre 2002

31/12/2002

Documento n.2926

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK