RC Auto- Gdp di Locri: Restituzione premi assicurativi R.C.A.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Dott. GIOVANNI GOLOTTA ex art. 113 (2° comma) c.p.c. ha pronunziato la seguente SENTENZA ********** Nella causa civile iscritta al n. N. 302/02 R.G. promossa da: ???, elettivamente domiciliato in ???. presso lo studio dell?avv. ??.. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti; ATTORE CONTRO Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Torino alla Via Alfieri 22 ed elettivamente domiciliata in Gioiosa Jonica alla Via I maggio , 80 presso lo studio dell?avv. Riccardo Misaggi che la rappresenta e difende unitamente all?avv. Michele Roma , come da mandato in calce alla copia notificata dell?atto di citazione; CONVENUTA Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A. Conclusioni delle parti : come da verbale dell?udienza di discussione del 13.12.2002. Svolgimento del Processo:con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ???????conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G., la Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura Di ? 266,33 o a quella diversa maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria. Assumeva l?istante: A) di aver concluso con convenuta un contratto di per assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all?autovettura , tg. VR 692352; B)che, per la polizza n. 100496909 con effetto 30 aprile 1999 al 29 aprile 2002 è stato pagato, il premio di ? 1.331,63 ( pari a £. 2.578.402 ) relativa alla sola garanzia R.C.A.; C) che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato ( in seguito per brevità in questo atto indicata anche con il termine Antitrust) a conclusione di un?istruttoria avviata nei confronti di 39 imprese di assicurazione ha comminato una sanzione pecuniaria a carico della convenuta società; D) che la medesima società assicuratrice, abusando della propria posizione di contraente forte avrebbe violato i principi generali della buona fede nei rapporti contrattuali ed avrebbe arrecato un notevole pregiudizio all?assicurato; E) che da tale prassi sarebbe derivata una indebita maggiorazione dei premi assicurativi presuntivamente pari al 20% costituente la media degli aumenti applicati ai premi assicurativi dalle diverse compagnie, giusto quanto rilevato in merito dall?Autorità Antitrust nel suo provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 ; F) che l?attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in misura pari almeno al 20% del premio pagato e per l?effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate ; G) che l?attore medesimo ha diritto ad una riduzione della polizza attualmente efficace in misura pari al 20% dell?importo della stessa. Con vittoria di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio all?udienza del 4 ottobre2002 la convenuta Allianz Sunbalpina si costituiva con comparsa in cui deduceva: a) la incompetenza funzionale dell?adito giudice; b) la prescrizione del relativo diritto; c) nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto non provata anche in ordine al quantum con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive, le parti venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva incamerata per la decisione . Le parti producevano memorie conclusionali autorizzate. Motivi della Decisione Sussistendone i presupposti di legge la causa- ex art. 113 (2° comma) c. p. c.- viene decisa secondo equità. Le questioni sollevate in ordine alla competenza per materia e per territorio sono connesse alla qualificazione della domanda ed al suo merito e si reputa utile, pertanto, esaminare dapprima il merito, premettendo una ricostruzione della fattispecie e, quindi le sollevate eccezioni in ordine alla competenza. §1) LA VICENDA CONTENZIOSA §1.1 - L?Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, con propria delibera dell?8 settembre 1999 adottata ai sensi dell?articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, disponeva l?avvio di un?istruttoria, finalizzata all?accertamento della violazione delle norme sulla concorrenza da parte di talune società assicuratrici nell?ambito della RC Auto. L?antecedente di tale decisione era costituito dalle risultanze di un?analisi campionaria condotta dal Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza che aveva quale proprio oggetto la verifica l?esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza, in relazione alle concrete modalità di assunzione delle polizze per l?assicurazione auto posta in essere da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore RC auto. In particolare dal rapporto del della Guardia di Finanza, era emerso, tra l?altro, che tutte alcune assicuratrici avevano imposto ai loro clienti, la stipula delle polizze RCA ? com?è noto obbligatorie per legge sia per le autovetture sia per i ciclomotori- congiuntamente a quelle relative all?assunzione del rischio incendio e furto che obbligatorie non erano e non sono. A seguito di verifiche ispettive svolte nel settembre del 1999 presso le sedi di alcune imprese di assicurazione coinvolte e presso l?associazione di categoria, ANIA, veniva inoltre rinvenuta altra documentazione relativa anche ad un?attività di scambio di informazioni, avente ad oggetto, tra l?altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazione, attraverso il ricorso ad una società esterna (RC Log.). Pertanto, la detta Autorità nella propria adunanza del 10 novembre 1999, deliberava un?estensione oggettiva e soggettiva del procedimento, al fine di verificare se lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione concretizzasse una violazione dell?articolo 2 della legge n. 287/90. In senso soggettivo l?estensione riguardava ulteriori 14 imprese di assicurazione, nonché la stessa RC Log. Al termine di tale indagine risultava che il circuito informativo istituzionalizzato realizzato dalle imprese era ritenuto idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a danno dei consumatori.[1][1] In realtà da un esame della struttura del mercato e della politica tariffaria posta in essere dalle società oggetto d?indagine, l?Autorità rilevava come i dati relativi al differenziale dei premi praticati dalle società assicuratrici in raffronto con quelli :<< praticati nei paesi europei, scaturente dal periodo della regolamentazione tariffaria, sarebbe stato colmato già alla fine del 1996. Pertanto, l?evoluzione dei prezzi successiva non può essere spiegata con la necessità di recuperare i margini persi a causa delle tariffe amministrate, ma deve essere ricercata in utili più elevati e/o maggiore inefficienza delle imprese. Nel solo triennio 1996-1999 i premi in Italia sono aumentati del 36% rispetto alla media UE; ciò vuol dire che se i premi italiani avessero seguito evoluzioni analoghe a quella media degli altri paesi europei, i consumatori italiani avrebbero risparmiato per la sola RCA, nel 1999, premi per circa 7 mila miliardi di lire>> Per l?Autorità l?abnormità di tale politica tariffaria balzava ancor più evidente ove si fosse tenuto conto che la stessa era stata adottata in un << settore caratterizzato da una elasticità della domanda di mercato molto rigida, essendo tale assicurazione obbligatoria. In altri termini, a fronte di un aumento generalizzato dei premi l?unico strumento a disposizione dell?utente finale è la rinuncia all?utilizzo del veicolo. E? peraltro ancora estremamente limitato il numero di utenti che cambia impresa alla ricerca di premi più convenienti >> [2][2] ove :<31/12/2002
Documento n.2926