PRESCRIZIONE ed ONERE DELLA PROVA: la sentenza n. 18479 del 12 luglio 2018 si aggiunge alla sinfonia di ordinanze emesse sullo stesso tema (seppur con qualche nota veramente stonante).
dell’avv. Antonio Tanza ([email protected])
Secondo l'orientamento della Suprema, l'eccezione di prescrizione in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini ( cfr. Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013). La sentenza n. 18479 del 12 luglio 2018 richiama sul punto Cass. Civ. n. 15631 del 2016 secondo la quale in tema di prescrizione estintiva l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l’onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di individuare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie, costituendo l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge una quaestio iuris riservata alla cognizione del giudice, che al riguardo non è vincolato dalle allegazioni della parte. Tuttavia, rammenta la sentenza in commento, che in caso di pluralità di crediti azionati, è necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati (Cass. n. 4668 del 2004). Ora, nel caso esaminato in sentenza, la domanda di ripetizione dell'indebito è stata fondata su una serie di rimesse affluite sul conto corrente, ognuna delle quali costituisce un distinto credito rispetto alle altre in quanto relativo a somme versate sul conto senza un corrispondente diritto della banca di riceverle alla luce delle accertate nullità contrattuali in tema di tassi d'interessi ultralegali e interessi anatocistici. Ne consegue che per ciascuna rimessa affluita sul conto, oggetto della domanda di ripetizione d'indebito, l'eccezione di prescrizione deve essere specifica, nel senso che essa non può prescindere dall'indicazione della natura delle singole rimesse per ognuna delle quali è differente il momento iniziale dell'inerzia della parte attrice. Allora si può concludere affermando che il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata è rappresentato non solo dall'inerzia del titolare ma anche dall'allegazione della natura delle rimesse affluite sul conto corrente che ne delinea il carattere solutorio o ripristinatorio. Non ha, dunque, alcun pregio la generica, e spesso tardiva (come nel caso in esame) doglianza relativa alla mancata applicazione della prescrizione in ordine al credito fatto valere dai clienti della banca, poiché la stessa banca nelle sue difese si è limitata ad eccepire genericamente la prescrizione di tutte le rimesse, senza indicarne la natura. La controprova della carenza della difesa della banca è dimostrata dalla richiesta di integrazione della CTU al fine di individuare le rimesse solutorie per le quali il termine di prescrizione decennale sarebbe decorso dalla data della relativa annotazione in conto: tale difesa, in realtà, avvalora la fondatezza dell'argomento che richiede la specificità dell'eccezione di prescrizione in questione, dovendosi escludere che il giudice di merito fosse obbligato a disporre una c.t.u. che sarebbe stata, peraltro, inammissibile, poiché illegittimamente derogatoria del principio dell'onere probatorio. La lucidità dell’insegnamento della S.C. spesse volte si scontra con l’opacità di taluni giudici di merito che impunemente aiutano la banca ammettendo delle CTU che di fatto suppliscono alle carenze difensive del ceto bancario.
17/07/2018
Documento n.10689