ordinanza di sospensione a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c

in Sentenze e testi di legge

Nota a ordinanza Tribunale di Brindisi, Sezione unica Civile (Dott.ssa Paola LIACI) a cura degli Avv.ti Antonio TANZA e Giuseppe PALAMÀ

ordinanza di sospensione a seguito di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. del 29/10/2018 – RG n. 77/2014 sub. 1 n. 56/2018

 

L’ordinanza in commento rappresenta un chiaro esempio della portata applicativa del dettato normativo vigente in tema di usurarietà dei contratti di mutuo, e, seguendo il solco tracciato dalla sentenza pilota n. 350/2013 della Corte di Cassazione, applica in maniera chiara dei principi di diritto incontestabili, sebbene troppo spesso oggetto di interpretazioni artatamente distorte e totalmente illegittime da parte di taluna giurisprudenza marcatamente filobancaria.

L’ordinanza in commento, emessa dal Tribunale di Brindisi, a seguito della spiegata opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma II°, c.p.c., ribadisce dunque con chiarezza cristallina degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte ormai pacifici, in virtù dei quali, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un contratto di mutuo, dovrà aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori, nonché ad ogni altra spesa e commissione, ad eccezione di imposte e tasse, come per legge.

Saggiamente il Giudice Dott.ssa Paola LIACI, così statuisce:

 

Rilevato che,

- alla data di stipula del contratto di mutuo 22.10.1999, il tasso d’interesse iniziale era pari al 6,60%, sicché l’interesse di mora (pattuito in “4 punti in più rispetto al tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio [..] ove non fosse possibile [..] maggiorando di 4 punti la media aritmetica mensile del tasso ufficiale di sconto nei mesi di gennaio e luglio”), al momento della pattuizione, era pari al 8,750%, e dunque già superiore rispetto al tasso soglia del periodo pari al 7,35%;

- alla data del 05.05.2015, il mutuatario risulterebbe aver pagato una somma in linea capitale superiore a quella dovuta;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di sospensione.

Gli interessi moratori, dunque, così come ogni altra voce di costo e spesa inerente all’erogazione del credito, con la sola eccezione di imposte e tasse, devono essere sempre ricompresi nel calcolo rilevante ai fini del superamento del tasso soglia, a nulla rilevare se in concreto si sia verificata, o meno, l’effettiva dazione di tali oneri.

Ai fini della verifica dell’eventuale superamento tasso di soglia di usura, si opererà quindi il calcolo delle condizioni economiche complessive applicate al contratto di mutuo, procedendo ai sensi di quanto previsto a norma dell’art. 644, IV° comma, c.p., secondo il quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

Si dovrà, in altre parole, calcolare il costo complessivo dell’erogazione del credito, vigendo il principio cd. dell’onnicomprensività dell’interesse, attraverso il quale il Legislatore mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, in luogo che a capitale ed interessi, a spese varie.

Infatti nella CTP prodotta agli atti dall’opponente, l’accertamento delle condizioni debordanti la soglia d’usura è stato operato calcolando il tasso complessivo massimo applicato al rapporto, riscontrabile all’atto di sottoscrizione del contratto, prendendo in considerazione il solo tasso di mora (il quale è ovviamente più alto di quello corrispettivo, ad applicazione alternativa) ed includendo tutte le altri voci di costo ed oneri, non inclusi nel tasso di mora, ma applicati al paradigma contrattuale, che dunque il mutuatario han convenuto al momento della stipula.

Orbene, se l’accertamento di condizioni debordanti la soglia d’usura è riscontrabile all’atto di sottoscrizione del contratto, posto in essere dopo l’entrata in vigore della legge 108/96, è conseguente l’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dunque la non debenza di alcun interesse.

Il Giudice, dunque, ponendo rimedio ad un’evidente ingiustizia, ha correttamente sospeso la procedura esecutiva fondata su un mutuo usurario nell’ambito del quale il capitale era già stato ampiamente restituito, ed in ragione di ciò la richiesta creditoria era indebitamente gonfiata da somme non dovute, e nel quale si legittima addirittura una richiesta dell’opponente di restituzione di una cospicua somma, versata a titolo di interessi.

31/10/2018

Documento n.10797

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