GdP Torre Annunziata: Illegittimo il canone Telecom.

in Sentenze e testi di legge
Canone Telecom: clausola vessatoria e diritto alla restituzione dell’indebito Giudice di Pace Torre Annunziata, sentenza del 14.11.2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA - dr. Giuseppe D’Angelo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3906/2004 del R.G.A.C. TRA XXX ATTORE E Telecom Italia S.p.A. CONVENUTA OGGETTO: restituzione indebito CONCLUSIONI All’udienza del 15.03.2005 i procuratori dell’attore concludevano per l’accoglimento della domanda; i procuratori della convenuta Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rapp.te p. t., per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione regolarmente notificata alla Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rapp.te p. t., l’attore, premesso: - di essere cliente Telecom Italia S.p.A., con numero telefonico ……………; - che paga regolarmente la bolletta telefonica che la Telecom Italia S.p.A. le invia, a cadenza bimestrale, e che contiene anche il canone di abbonamento al servizio di telefonia; - che la normativa vigente non prevede, però, la richiesta di somme a titolo di canone; - che il contratto di abbonamento telefonico é un contratto di adesione e che nessuna clausola contrattuale é stata oggetto di contrattazione tra le parti che lo hanno stipulato; - che la clausola che prevede il pagamento del canone avrebbe natura vessatoria, in quanto produrrebbe uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, imponendo, cioè, all’utente non solo di pagare il corrispettivo dovuto per il consumo, ma anche un quid pluris rispetto alla prestazione eseguita dalla controparte e, perciò, andrebbe dichiarata inefficace, con conseguente diritto dell’istante alla restituzione di quanto versato a tale titolo; tanto premesso: conveniva in giudizio le Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rapp.te p. t., onde sentirla condannare alla restituzione della somma di €. 486,66 incassata dalla convenuta come canone bimestrale dall’anno 2001 alla data della citazione, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, entro il limite di competenza di €. 1.033,00, spese, diritti e onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario. Si costituiva le Telecom Italia S.p.A., che resisteva alla domanda, con eccezioni di rito, chiedendone il rigetto. In particolare eccepiva in via preliminare l’improponibilità della domanda per incompetenza per valore del giudice adito e per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi agli organi preposti. Nel merito ribadiva la legittimità del canone e delle clausole contrattuali vigenti. Nel corso del giudizio le parti costituite ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, veniva esibita documentazione, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, dopo di che la causa veniva spedita a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La legittimazione attiva risulta provata con la documentazione versata in atti (copia fatture) e non é contestata. In riferimento alla legittimazione passiva, va rilevato che le Telecom Italia S.p.A. non l’ha mai contestata. In riferimento alla sollevata eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, a favore del Tribunale, poiché la richiesta attorea di dichiarare inefficace, perché vessatoria, la clausola del contratto di abbonamento telefonico che prevede il pagamento del canone avrebbe valore indeterminato, il giudicante osserva che la stessa va disattesa. Difatti il criterio fondamentale per la determinazione del valore é enunciato nel comma 1 dell’art. 10 c.p.c.: il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda. Non é rilevante ciò che il giudice accerterà sul piano del diritto sostanziale, ma é rilevante ciò che é stato domandato, e ciò in armonia anche con l’indirizzo giurisprudenziale della S.C., qui condiviso: « Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall’attore (nella specie, rata di finanziamento), e non all’oggetto dell’accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda» (Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2002, n. 4638, Doc. TV Libera Lombarda c. Soc. Logos fin., in Giust. civ. Mass. 2002, 562 e, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 14 maggio 2004, n. 9251, Min. fin. c. Porcelli, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). Pertanto l’eccezione va rigettata. Per quanto riguarda l’altra eccezione sollevata dal procuratore della Telecom Italia S.p.A., relativa all’omesso tentativo obbligatorio di conciliazione, ritiene il giudicante che detto tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 3, deve intendersi obbligatorio soltanto rispetto al particolare procedimento coltivato dall’utente innanzi all’Autorità di Garanzia (per il quale esso costituisce condizione di proponibilità), ma non condiziona l’eventuale azione giudiziaria che il privato intenda promuovere avanti la A.G.O. nei confronti del gestore di telefonia, essendo soltanto preclusa, per il privato stesso, la possibilità di adire il giudice ordinario sino a che non sia concluso il tentativo di conciliazione precedentemente promosso avanti il Garante delle Comunicazioni. Pertanto, alla luce di siffatte considerazioni anche questa seconda eccezione sollevata dai procuratori della Telecom Italia S.p.A. viene rigettata. Va, inoltre, affermato che la presente controversia verrà decisa secondo diritto, ai sensi del rinnovato art. 113 c.p.c., così come innovato dalla L. 7.04.2003 n. 63 che ha convertito con modifiche il D.L. 8.02.2003 n. 18, poiché il presente giudizio è stato introdotto in data successiva al 10.02.2003. Nel merito, la domanda é fondata e va, pertanto, accolta. L’attore ha affermato che nessuna disposizione di legge prevede la richiesta e relativa corresponsione di somme a titolo di canone. La convenuta Telecom, per giustificare la pretesa del canone di abbonamento si riporta al disposto dell’art. 3 D.P.R. n. 318/97 che impone a detta società l’incarico di fornire il servizio universale su tutto il territorio nazionale. Da un attento esame della suindicata norma, comma 1, si evince che il servizio universale consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma in essa norma non viene nominato il canone di abbonamento. Il comma 4 della suddetta norma attribuisce il servizio alla società Telecom s.p.a. ed aggiunge: «A partire dal 1 gennaio 1998, possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall’art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell’utente». Dette norme precisano che cosa si intende per servizio universale e che detto servizio viene effettuato dalla Telecom, ma dal 1 gennaio 1998, potrebbe essere espletato anche da altre società di telecomunicazioni. È pur vero che il servizio universale dà origine a dei costi che vengono sopportati dalla società Telecom ma proprio per questo motivo il legislatore ha stabilito un meccanismo di aggiustamento che non deve essere però sopportato dall’utente. Il legislatore ha affermato che qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l’organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali (comma 6). Quindi l’onere del servizio universale per quanto sopra, deve essere sopportato solo ed esclusivamente, così come dice il legislatore: a) dagli operatori che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni; b) dai fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico; c) dagli organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Da ciò si evince che gli utenti finali sono esclusi dall’onere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di abbonamento richiesto dalla Telecom. E la clausola contrattuale che impone il pagamento del canone all’utente? Il giudicante osserva che il contratto di utenza telefonica intervenuto tra le parti è un contratto di adesione, e ciò significa che nessuna clausola contrattuale è stata oggetto di contrattazione delle parti che lo hanno stipulato. Atteso che il contratto di abbonamento telefonico è un contratto di adesione, necessita verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del canone di abbonamento, facendo riferimento all’art. 1469 bis c.c. Di certo la clausola predisposta solo dalla Telecom produce uno squilibro dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Al pagamento del canone non corrisponde nessun servizio erogato dalla convenuta, producendo uno squilibrio degli obblighi che derivano dal contratto, giungendo all’assurdo pagamento del canone anche in un bimestre nel quale non vi sia stato alcun traffico telefonico. È inammissibile la clausola contenente il pagamento di canone di abbonamento, tale clausola è inefficace, e se viene prevista in contratto è da considerarsi clausola vessatoria. La clausola contrattuale che prevede il pagamento di un canone fisso, prescindendo dalla tariffa per il servizio richiesto e dal traffico effettivamente erogato è da considerarsi ingiusta e di natura vessatoria (art. 1469 bis c.c.) e se ne dichiara l’inefficacia; di conseguenza la richiesta di pagamento del canone di abbonamento che prescinde da un effettivo servizio erogato dalla convenuta è inammissibile, per cui la Telecom è tenuta a restituire all’utente quanto percepito a tale titolo. Pertanto, alla luce di tali considerazioni a questo Giudice appare che l’attore abbia diritto a ripetere quanto indebitamente versato con conseguente condanna della Telecom Italia S.p.A. alla restituzione di quanto in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, tenendo conto della natura della causa, dell’attività prestata, della caratteristica della novità delle questioni coinvolte, adeguandole ai parametri della tariffa professionale, valori medi, dello scaglione fino a €. 600,00 applicando le nuove Tariffe Forensi in vigore dal 02.06.2004 (Decreto Ministero della Giustizia del 08.04.2004 n. 127). P. Q. M. Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando sulla domanda in esame proposta da XXX, ogni altra eccezione, deduzione, richiesta, conclusione e difesa respinta, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la convenuta Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a XXX, la somma di €. 486,66 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo; b) condanna la convenuta Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’attore che, in mancanza di nota spese, liquida nella somma complessiva di €. 370,00 ivi compresi €. 200,00 per diritti, €. 140,00 per onorario, €. 30,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, oltre il 12,5% per spese forfetarie generali su diritti e onorari, attribuendole ai procuratori dell’attore, per dichiarata anticipazione. Così deciso, in Torre Annunziata, il 14 novembre 2005. IL GIUDICE DI PACE Dr. Giuseppe D’Angelo

06/04/2006

Documento n.5885

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