GdP di Cosenza: nullo il fermo amministrativo senza decreti attuativi.

in Sentenze e testi di legge
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di pace di Cosenza avv. Giliola LANGHER, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n°1832/2003/A RGAC vertente TRA SARM sas in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Ferrari RICORRENTE E ET.R Esazione Tributi SpA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Fedele Lucchetta RESISTENTE Oggetto: opposizione Fermo amministrativo Conclusioni: come in atti. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29 Aprile 2003, la società SARM proponeva opposizione contro l’E.T.R., Concessionaria Esazione Tributi della provincia di Cosenza, per ottenere, previa sospensione della sua efficacia, l’annullamento del fermo amministrativo dell’autoveicolo Fiat Palio TD 60 tg. BH085VP, emesso in data 14/2/03 e adottato ex art 86 DPR 602/73, così come modificato dall’art. 1 D.lgs 193/01, “causa il mancato pagamento del carico scaduto di complessivi €.728,07 L’odierna parte ricorrente assumeva che il suddetto provvedimento era da considerarsi illegittimo per i seguenti motivi: 1)violazione delle norme poste a tutela degli interessi e dei diritti soggettivi dei destinatari, per inosservanza dell’obbligo di indicazione dell’autorità e del termine cui è possibile proporre ricorso per la tutela ( art. 3 L. 241/90 e Decreto Dirigenziale 28/6/99); 2)Carenza di motivazione ai sensi del DPR602/1973; 3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 86 DPR 602/73; Si costituiva l’ETR SpA che eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell’AGO e, in via subordinata, il difetto di competenza per materia a favore del Tribunale, e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione perché infondata . Reputata la causa istruita con la documentazione prodotta dalle parti, all’udienza di discussione, il Giudice di Pace decideva come da separato dispositivo del quale dava lettura. Motivi della decisione. L’opposizione viene accolta perché fondata. Preliminarmente, deve essere attestato il principio che la giurisdizione, in ordine al provvedimento amministrativo di fermo, appartiene al giudice ordinario. Invero, tale provvedimento, sottraendo alla disponibilità del proprietario, un bene mobile registrato, va ad incidere sulle situazioni soggettive, comprimendone i relativi diritti, e, conseguentemente, se tale comportamento non è consentito da norme autorizzative che regolano in maniera specifica e precisa i limiti e le garanzie procedimentali, si appalesa come comportamento illecito per il quale la P.A. e, a maggior ragione il concessionario di un pubblico servizio, possono diventare parte di un processo dinanzi alla magistratura ordinaria. Il concessionario agisce, in nome proprio, per l’esazione coatta del credito, ed il fermo, congelando il veicolo iscritto nel pubblico registro e rafforzando l’obbligo di pagamento, assume la natura di misura cautelare atipica, preordinata all’esecuzione vera e propria. Tale qualificazione giuridica comporta il riconoscimento della sua assoggettabilità alla giurisdizione del Giudice ordinario, competente per valore, in ragione dell’importo del credito azionato dal concessionario. La suddetta qualificazione trova conferma nel testo normativo in cui il fermo è inserito: Titolo II del DPR n.602 del 1973, intitolato Riscossione Coattiva , e capo II, intitolato Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati, nonché nella quasi unanime giurisprudenza di merito. “Il provvedimento di fermo riveste natura rafforzativa dell’obbligo di pagamento, già accertato e non più discutibile, e cautelare.” ( TAR Emilia Romagna n.1774/03; TAR Piemonte n.1577/02; Tribunale di Reggio Calabria, 14/1/03). Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda con la quale il proprietario di un autoveicolo si dolaga dell’illegittimità del suo fermo” ( GdP Bari, 17/3/03): “Va devoluta alla giurisdizione del g.o. la controversia che ha ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di fermo di veicolo a motore, emesso ai sensi dell’art. 86 DPR 29/9/1973 n.602, poiché si tratta di provvedimento che rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria” (TAR Veneto Sez.I, 30/1/03, n.886; Veneto, sez.I, 14/2/03,n.1371). Conformi: sentenza del tribunale di Novara del 12/5/03; ordinanza de Tribunale di Brindisi del 4/3/03; sentenza del Tribunale di Catanzaro del 18/3/03; sentenza del Tribunale di Napoli del 25/3/03 ed altre: Il fermo amministrativo con funzione cautelare e provvisoria, escluso che si tratti di atto esecutivo, atteso che con il semplice provvedimento di fermo non si è dato, ancora, inizio al procedimento esecutivo, è stato introdotto dal D.L. n.669/96 e dalle relative norme di attuazione (D.M. 7/9/98 n.503). Tali norme prescrivevano una successione d’atti: notifica della cartella esattoriale; notifica dell’avviso di mora, dopo il decorso dell’anno dalla notifica della cartella; richiesta di un pignoramento negativo o incapiente; verbale di mancato reperimento dell’automezzo; fermo amministrativo; pignoramento entro i successivi 60 giorni;. In seguito, una prima modifica è stata disposta con l’art. 16 del D.lgs. 26/2/99 n. 46 ( rimasto in vigore dall’1/7/99 al l’8/6/01), che ha sostituito l’art. 86 del DPR n. 602/73, che ha eliminato il requisito del previo pignoramento mobiliare negativo, ma ha lasciato in vigore il requisito del mancato reperimento dell’autoveicolo e ha previsto, come conseguenza della più snella disciplina, un nuovo decreto di attuazione mai emanato: “con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e dei Lavori Pubblici, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo”. Successivamente, l’art. 1 lett. q del D. lgs. 27/4/01 n. 193 ha modificato il 1° comma del nuovo art. 86, eliminando il requisito del reperimento del veicolo, sostituito con “ l’inutile decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, lasciando, sempre, in vigore l’obbligo di emanazione del decreto interministeriale di attuazione, senza il quale, l’art. 86 non può essere ritenuto applicabile. Né, potrà essere invocato il decreto interministeriale del 98 n. 503, come richiamato nel disposto provvedimento di fermo, in contrasto con il principio tempus regit actum, che si riferiva ad una fattispecie totalmente diversa, posto che, tale provvedimento, era subordinato al pignoramento mobiliare negativo ed al verbale di reperimento del veicolo. In mancanza di tale decreto attuativo, che indichi modalità procedure e termini, le esattorie non devono ritenersi sciolte da qualsiasi vincolo, bensì il loro comportamento può essere considerato illegittimo e vessatorio, in quanto non sorretto dai requisiti di adeguatezza e proporzionalità che costituiscono vincoli generali dell’attività legislativa intesa a comprimere diritti dei privati. La comunicazione del provvedimento di fermo, priva dell’indicazione della natura del carico scaduto, entrata tributaria e/o patrimoniale, dell’autorità e del termine cui è possibile proporre eventuale ricorso, impedisce l’esercizio del diritto di difesa, in violazione dell’art. 24 della Costituzione, non sussistendo norme idonee non solo per impugnare il provvedimento ma anche per sospenderlo nei casi meritevoli di tutela come: l’avvenuto pagamento del debito o la prescrizione del credito. In caso di più obbligati e/o coobbligati, il predetto provvedimento, inoltre, pone in essere una irragionevole disparità di trattamento a seconda delle scelte del concessionario, e, spesso, comporta un sovradimensionamento tra l’entità del carico e il valore del bene sottoposto a fermo. Conseguentemente, il provvedimento del “ Fermo” sembra concretizzarsi in uno strumento, a favore del concessionario, finalizzato ad ottenere il pagamento immediato, senza verifica della legittimità e fondatezza del credito azionato, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., e, quindi, in violazione all’art. 97 della costituzione. Il fermo amministrativo, pertanto, eseguito in difetto di emanazione del necessario regolamento di attuazione, deve ritenersi illegittimo atteso che non può dirsi sorto in capo al concessionario il potere di eseguirlo, con la conseguenza che “l’esecuzione del fermo corrisponde al compimento di un atto radicalmente nullo, in quanto esorbitante dallo schema legale minimo, previsto dal legislatore per il suo compimento.” ( Tribunale di Caltanisetta, 12/2/04; Tribunale di Parma, 16/5/03; Tribunale di Bari,7/5/03;). PQM Il Giudice di Pace di Cosenza, avv. Giliola Langher, definitivamente decidendo così provvede: accoglie il ricorso depositato da SARM sas, in persona del legale rappresentante p.t., per l’effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo, emesso in data 14/2/03, dall’ETR SpA di Cosenza; ordina al Conservatore del PRA di Cosenza la cancellazione del fermo in relazione all’autovettura Fiat Palio TD 60 tg. BH085VP. Condanna l’E.T.R. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in €. 200,00 di cui 120,00 per onorario oltre Iva e Cap, come per legge. Esecutività come per legge. Così deciso in Cosenza il 12/02/04 IL GIUDICE DI PACE Avv. Giliola Langher

30/08/2004

Documento n.4096

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK