Fermo amministrativo - attesa l’illegittimità - integra, in re ipsa, pregiudizio di tipo esistenziale

in Sentenze e testi di legge
Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, sentenza numero 1598 del 27 aprile 2005 Reperimento sentenza e breve nota esplicativa a cura del dott. Mario Tocci (www.mariotocci.it)* Mi chiamo Mario Tocci e sono un patrocinatore legale del Foro di Cosenza. Mi pregio di inviare per il Portale dell’ADUSBEF un’interessantissima ed importantissima sentenza che ho personalmente ottenuto per conto di un cliente innanzi al Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza. Tale pronuncia è la prima in assoluto nel Mandamento di Cosenza (tra le prime in tutto il Sud). Secondo il magistrato onorario cosentino (si tratta, precisamente, dell’avvocato Aldo Dante Chiappetta), la mera adozione dello strumento del fermo amministrativo - attesa l’illegittimità di tale misura - integra, in re ipsa e dunque senza necessità di ulteriori indagini istruttorie, pregiudizio di tipo esistenziale. In virtù di tale tesi, allora, anche la minaccia del fermo amministrativo (contenuta nelle cartelle del concessionario della riscossione tributaria di tutte le province calabresi) potrebbe integrare in re ipsa pregiudizio di tipo esistenziale. Restando in attesa dei riscontri per la pubblicazione (che avverrà ovviamente previo qualificatissimo placet dei curatori del sito), saluto e ringrazio nuovamente. Cordialmente Mario Tocci REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona dell’avvocato Aldo Dante Chiappetta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2507/A del R.G.A.C. 2004 e vertente TRA B. A., rappresentato e difeso dal dott. Mario Tocci Attore E E. TR. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cosenza al viale Crati – Palazzo Carime – Ingresso “C” Convenuta contumace AVENTE AD OGGETTO Opposizione a cartella esattoriale – restituzione somma – risarcimento danni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 08 luglio 2004, il signor B.A. – come in atti rappresentato e difeso – dichiarava di aver ricevuto la cartella emarginata con minacce di fermo sulla propria auto se nel termine di venti giorni non avesse provveduto al pagamento di un carico scaduto per complessivi Euro 145,60 (centoquarantacinque/60). Precisava l’attore che, pur ritenendo illegittima la procedura iniziata dalla convenuta, temendo tuttavia conseguenze, in data 22 marzo 2004 si decideva per il pagamento della complessiva somma di Euro 151,75 (centocinquantuno/75). Allegava altresì l’attore che dall’intera vicenda aveva subito un danno di ordine esistenziale per cui concludeva per un risarcimento anche a tale titolo, in via equitativa, col favore delle spese distraende. Nessuno si costituiva per la convenuta, sicché ne veniva declarata la contumacia. All’udienza del 25 febbraio 2005, sulle rassegnate conclusioni dell’attore, e nella persistente assenza di parte convenuta, la causa veniva trattenuta a sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per quanto di ragione. Occorre infatti osservare che la procedura posta in essere dall’E. TR. S.p.A. circa il fermo amministrativo non è ancora dotata dell’apposito Regolamento Esecutivo atto a disciplinarne le modalità (ex plurimis, vedasi la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza numero 2896/03/A R.G.A.C.). Sennonché, dalla vicenda in questione (minaccia di fermo amministrativo, pagamento della somma richiesta e poi versata, ecc.) l’attore ha certamente (prova in re ipsa) riportato un notevole stress, che va risarcito a titolo di danno esistenziale, come da qualificata dottrina ormai seguita da costante giurisprudenza di merito e legittimità. Circa la restituzione della somma versata in atti esiste quietanza di versamento per Euro 151,75 (centocinquantuno/75). In difetto dunque di mirate e contestuali controdeduzioni nonché in assenza di parte convenuta, valutabile ai sensi dell’articolo 116 del Codice di Procedura Civile, questo Giudicante non può che accogliere l’odierna domanda col favore delle spese distraende come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: · dichiara parte convenuta responsabile della vicenda de qua; · condanna l’E. TR. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire in favore dell’attore la somma di Euro 151,75 (centocinquantuno/75); · condanna altresì parte convenuta a risarcire in favore dell’attore il danno esistenziale, liquidato in via equitativa nella somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); · condanna ancora parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida ex articolo 93 del Codice di Procedura Civile a favore del dott. Tocci in…(omissis). Cosenza, 25 febbraio 2005 Depositata in Cancelleria addì 27 aprile 2005 Il Giudice di Pace (Avv. Aldo Dante Chiappetta)

30/05/2005

Documento n.4739

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