DL 184/2005. Patente a punti e ammenda per chi non fornisce dati.

in Sentenze e testi di legge
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n.184 Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti. (GU n. 220 del 21-9-2005) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche: a) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»; b) il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»; 2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e’ riattribuito, previa istanza da parte dell’interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia’ sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 21 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pisanu, Ministro dell’interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

22/09/2005

Documento n.5074

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