Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

in Sentenze e testi di legge
Camera dei deputati Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (Testo unificato dei Ddl 3838/C e 3839/C – approvato dall’Aula il 21 luglio 2004) Articolo 1 1. All’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresi’ richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita’ previste dall’articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralita’ di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente e’ esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorita’ amministrative indipendenti. 6ter. L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione. 6quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovra’ essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. 6quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice puo’ altresi’ essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. 6sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutivita’ del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione e’ costituita dai difensori delle parti ed e’ presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell’ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta. 6septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003. 6octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6sexies e 6septies, il singolo consumatore o utente puo’ agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6quater e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni o dell’indennita’, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma. 6nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6quater, [...], costituisce, ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente». Articolo 1bis 1. Le facolta’ e i diritti di cui all’articolo 3, comma 6bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresi’ esercitati dalle associazioni di investitori. Articolo 2 1. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all’articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281».

27/08/2004

Documento n.4090

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