Ddl Camera 4636-bis - Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario

in Sentenze e testi di legge
Ddl Camera 4636-bis - Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico Capo I DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Articolo 1. (Contenuto della delega). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a: a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari; b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione; d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero; e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima; f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio. g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 9. 3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 10, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3. 5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. 6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l’espressione del parere è ridotto alla metà. 7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Articolo 2. (Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari). 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere per l’ingresso in magistratura: ) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; 2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; 3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da docenti universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati; 4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione, che, nei limiti delle disponibilità dei posti, deve avvenire nell’ambito della funzione prescelta; b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che: 1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario; 2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense; 4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; 6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162; c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2) il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione; d) prevedere che: 1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo; 2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte; e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti: 1) funzioni giudicanti di primo grado; 2) funzioni requirenti di primo grado; 3) funzioni giudicanti di secondo grado; 4) funzioni requirenti di secondo grado; 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado; 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado; 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado; 9) funzioni direttive di primo grado; 10) funzioni direttive di secondo grado; 11) funzioni giudicanti di legittimità; 12) funzioni requirenti di legittimità; 13) funzioni direttive di legittimità; 14) funzioni direttive superiori di legittimità; f) prevedere: ) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; 2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; 3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami di cui al numero 2), prima parte; 4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e attribuisca tutte quelle semidirettive o direttive previo concorso per titoli; 5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla lettera m) per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive; 6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i); g) prevedere che: 1) al terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3; 2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6); 3) al terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3; 4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5); 5) il Consiglio superiore della magistratura individui anche i posti in soprannumero al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 2) ai magistrati che hanno completato il periodo dei primi tre anni di esercizio delle funzioni; 6) fuori dai casi indicati ai numeri 1 e 2, e, in via transitoria, dall’articolo 10 lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; 7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interessato; h) prevedere che: 1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; 2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; 3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello; 4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello; 5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione; 6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione o presso la Direzione nazionale antimafia; 7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni; 9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni; 11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni; 13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni; 15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni; 16) funzioni requirenti direttive di sec

30/06/2004

Documento n.4012

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK