CONTI CORRENTI BANCARI: continua positivamente il contenzioso ADUSBEF (Avv. A, Tanza)

in Sentenze e testi di legge

CONTI CORRENTI BANCARI: continua positivamente il contenzioso ADUSBEF (Avv. Antonio Tanza)

In attesa che entro l?anno vengano depositate una serie di sentenze relative alle controversie in materia di anatocismo bancario (la cui fase istruttoria si è conclusa con una posizione creditoria nei confronti dell?utente), pubblichiamo tre ordinanze, che, fra le numerosissime emesse nel corso dell?anno, aggiungono nuovi spunti giuridici in tema di c/c bancari. Orbene, con riferimento a quella del Tribunale di Brindisi si è ribadito il principio che la banca è responsabile della conservazione della documentazione inerente il rapporto di c/c: pertanto, la mancata esibizione del contratto determina l?impossibilità di accertare l?avvenuta pattuizione delle condizioni economiche del rapporto. Ne consegue che in sede di CTU, non essendovi la prova delle pattuizioni, si potrà applicare il solo tasso legale, tempo per tempo vigente, quale unica forma di remunerazione del credito concesso. Parimenti rilevanti sono le ordinanze del Tribunale di Teramo, che, sebbene fondate su argomentazioni giuridiche opposte (nel caso della DIESSE srl siamo in presenza di un contratto di c/c ante ?92, al contrario per la S.&D. siamo in presenza di un contratto successivo alla legge sulla Trasparenza Bancaria), hanno determinato il medesimo risultato: la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ovviamente tale risultato non è nuovo nel voluminoso contenzioso bancario di ADUSBEF, tuttavia, nei casi in esame, è stato raggiunto anche in virtù di due distinte perizie econometriche di parte che hanno dimostrato l?insussistenza del credito azionato dalla banca in sede monitoria, e quindi la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Ed ancora, nel caso della S.&D., il risultato è ancora più confortante se consideriamo che siamo in presenza di un rapporto di c/c per il quale la banca può legittimamente fare uso del ius variandi: evidentemente la banca non è ha fatto un uso corretto!! Lecce ? Roma, 22 luglio 2003 Vicepresidenza Adusbef _____________________________________________ 1° TRIBUNALE DI BRINDISI Sez. Civile Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva nella causa n. 2698/99 R.G. pendente tra ECOTERM srl, M. L., A. G. e UNICREDITO Italiano spa; rilevato che successivamente all?ordinanza del 17.1.2003 non sono stati prodotti i richiesti contratti di apertura di conto corrente e di credito, e che a tal fine sembra esistere solo il documento denominato ?scheda-firma???., nel quale non risultano specificamente fissati i tassi d?interesse e le altre condizioni contrattuali (spese, CMS, valute); rilevato che i conti correnti in questione risultano essere stati aperti anteriormente all?entrata in vigore del D.Lgs 385/93 e della L. 154/92 e che pertanto essi restano regolati dalle norme anteriori; ritenuto, conseguentemente, che debba disporsi CTU sui seguenti quesiti: ?1) proceda il consulente a determinare, sulla base della movimentazione dei conti correnti per cui è causa, il relativo saldo finale secondo le seguenti ipotesi di lavoro: a) interessi debitori al tasso legale; valuta effettiva; senza CMS; senza capitalizzazione degli interessi debitori; b) interessi debitori al tasso legale; valuta effettiva; senza CMS; con capitalizzazione annuale degli interessi debitori; pqm dispone CTU sui quesiti che precedono, designando il dott. e fissa l?udienza del ??. Alla quale rimette la causa. Si comunichi Brindisi, 9/6/03 Il Giudice Dott. M. G. CORBASCIO ______________________________________________ 2° TRIBUNALE DI TERAMO Sez. Civile Procedimento civile n. R.G. 2340/02 ? TRA DIESSE srl, avv. A. TANZA e C. ANNUNZI, attrice opponente, e TERCAS spa (avv. omissis), convenuta opposta. Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva che precede; ritenuto, alla luce delle argomentazioni difensive in diritto esposte dalla parte opponente, che appaiono configurarsi, nella specie, gravi motivi tali da giustificare un provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; pqm visto l?art. 649 cpc; sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; (omissis); Si comunichi TERAMO, 3/7/03 Il Giudice Istruttore Dott. L. CIRILLO _____________________________________________________ 3° TRIBUNALE DI TERAMO Sez. Civile Procedimento civile n. R.G. 2340/02 ? TRA DIESSE srl, avv. A. TANZA e C. ANNUNZI, attrice opponente, e TERCAS spa (avv. omissis), convenuta opposta. Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva che precede; ritenuto, alla luce delle argomentazioni difensive in diritto esposte dalla parte opponente, che appaiono configurarsi, nella specie, gravi motivi tali da giustificare un provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; pqm visto l?art. 649 cpc; sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; (omissis); Si comunichi TERAMO, 3/7/03 Il Giudice Istruttore Dott. L. CIRILLO

22/07/2003

Documento n.3373

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