Consob.REGOLAMENTO EMITTENTI: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSPETTO

in Sentenze e testi di legge
REGOLAMENTO EMITTENTI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSPETTO RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA O ALL’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 25 luglio 2005 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 24 agosto 2005 al seguente indirizzo: C O N S O B Divisione Emittenti Via G. B. Martini, n. 3 00198 ROMA oppure all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. INDICE - COMMENTO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA - TESTO DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO MODIFICATI - ALLEGATI 1A E 1I DEL REGOLAMENTO EMITTENTI - ALLEGATI AL REGOLAMENTO N. 809/2004/CE Preleva il documento di consultazione in versione integrale (Versione Pdf) COMMENTO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA 1. Premessa 1.1. QUADRO GENERALE Le presenti proposte di modifica al Regolamento Emittenti (di seguito anche "RE") sono dirette a rendere la disciplina coerente con la Direttiva 2003/71/CE (di seguito "direttiva 2003/71/CE", o "direttiva prospetto", o anche "la Direttiva") in materia di prospetto, nonché delle relative misure di esecuzione riportate nel Regolamento n.809/2004/CE. L’intervenuta scadenza del termine massimo (1 luglio 2005) per il recepimento della direttiva prospetto ha fatto ritenere necessario procedere alle presenti modifiche regolamentari, pur essendosi in attesa degli interventi legislativi per l’adeguamento anche del TUF alle norme comunitarie. Nell’attuale contesto normativo nazionale, gli indirizzi regolamentari seguiti, illustrati nel successivo paragrafo 2, considerano realizzabili soltanto quelle modifiche delle norme del RE che non determinino un contrasto formale con le disposizioni del TUF e che riguardino materie su cui il legislatore ha assegnato alla Consob competenze regolamentari. Per taluni istituti, di rilevante novità ed importanza per il mercato finanziario nazionale e dell’Unione Europea (UE), quali il passaporto europeo sul prospetto, si è ritenuto di novellare il RE per assicurare effettività ai principi posti dalla Direttiva. Questa, infatti, persegue l’obiettivo di promuovere un unico mercato europeo dei capitali, rimuovendo i preesistenti vincoli allo svolgimento nell’ambito UE di offerte/ammissioni alle negoziazioni trasfrontaliere. Si evidenzia, al riguardo, che, secondo l’orientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale sono considerate immediatamente applicabili le direttive (non recepite dagli Stati membri nei termini prescritti) che hanno un contenuto sufficientemente dettagliato e siano incondizionate (self-executing, nel senso che non richiedono l’emanazione di ulteriori atti). In base a tale principio, l’Autorità competente di uno Stato membro della UE (compresa la Consob) che non abbia formalmente trasposto la Direttiva, non potrà esimersi dall’applicazione, a soggetti che ne facciano richiesta, dei principi posti dalla Direttiva medesima e dal Regolamento n.809/2004/CE, pur in presenza di una diversa normativa nazionale. Pertanto, anche per i profili che non risulteranno regolamentati nel RE, la Consob applicherà la Direttiva nello svolgimento della propria attività amministrativa. In prospettiva, ed in particolare una volta definiti gli interventi legislativi, vi sarà la necessità di ulteriori modifiche regolamentari. In buona sostanza, le ipotesi di modifica al RE si limitano alla trasposizione nella normativa secondaria italiana del citato Regolamento comunitario, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE dall’1 luglio 2005, le cui disposizioni, in conformità alla procedura Lamfalussy, sono già state preliminarmente sottoposte ad ampia consultazione nell’ambito della UE. Oltre a quelle necessarie a tale trasposizione e al passaporto europeo, vengono modificate, poche altre norme, riguardanti materie su cui la Consob dispone già in base alla legge vigente di discrezionalità, come nel caso delle esenzioni. Con riferimento all’esercizio di opzioni previsto dalla direttiva esse vengono esercitate, data la natura provvisoria del presente intervento regolamentare, tramite il mantenimento, in tutti i casi in cui ciò non si ponga in contrasto con la direttiva, della situazione attuale (così in materia di avviso di pubblicazione, o di lingua del prospetto, salvo il caso di offerta transfrontaliera). Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E’, tuttavia, prevista un’entrata in vigore differita all’1.01.2006 degli interventi regolamentari che conducono ad abrogare le esenzioni parziali vigenti relativamente alle sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non superiore a 5.000.000 euro (art.33, comma 2, lett.c, del RE) nonché rivolte ai dipendenti, ex dipendenti e agenti di emittenti non aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nonché di loro controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo (art.33, comma 2, lett.d, del RE)(1). 1.2. Approccio regolamentare seguito Sulla base delle vigenti deleghe regolamentari (di cui agli artt. 94, comma 3, 95 e 100, comma 2, del TUF), la Consob intende apportare modifiche al Regolamento Emittenti per il relativo allineamento alla nuova disciplina comunitaria sul prospetto ove non si riscontrino diverse prescrizioni nel TUF. Merita rilevare che, per effetto di taluni disallineamenti tra il TUF e la direttiva prospetto, si è ritenuto di non comprendere nelle qui proposte modifiche al RE la disciplina relativa: a talune definizioni fornite dalla Direttiva, con particolare riguardo alle espressioni "strumenti finanziari", "offerta al pubblico", "investitori qualificati" (art. 2 Direttiva, art.1 TUF); alla procedura di approvazione del prospetto e del relativo supplemento (artt.13 e 16 Direttiva, art.94, comma 3, TUF); agli annunci pubblicitari relativi alla sollecitazione all’investimento (art.15 Direttiva, art.101 TUF). Per le prime due materie sopra elencate, la scelta di non adeguare il RE è stata dettata soprattutto dall’esigenza di non determinare punti di contrasto con il TUF, che reca disposizioni non perfettamente coincidenti con la Direttiva. Con riferimento alle definizioni va peraltro precisato che: - le definizioni di sollecitazione all’investimento e strumenti finanziari della vigente normativa italiana non presentano punti di contrasto sostanziale con la direttiva; - con specifico riferimento agli "investitori qualificati", il vigente art. 100, lett. a) del TUF fa riferimento alla nozione prevista dalla Consob in sede di attuazione dell’art. 30 dello stesso TUF; si è dunque ritenuto per il momento di soprassedere su modifiche della nozione applicabile, fermo restando che in sede di attuazione della direttiva per legge occorrerà valutare se pervenire a nozioni distinte fra attività di intermediazione e attività di sollecitazione. In quella sede occorrerà altresì considerare il tema della possibilità di autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese (PMI), su loro richiesta, ad essere considerate investitori qualificati; - le uniche definizioni della Direttiva recepite concernono le espressioni "titoli di capitale", "titoli non di capitale", "Stato membro d’origine", "Stato membro ospitante", la cui nozione non è fornita dall’art.1 del TUF ed il cui campo di applicazione è comunque limitato alla disciplina sul prospetto. Per quanto riguarda il periodo per l’approvazione, va precisato che la tempistica delle istruttorie previste dalla direttiva appare pienamente compatibile con le disposizioni attualmente presenti nel regolamento emittenti della Consob (in particolare art. 7), in quanto i tempi per l’approvazione indicati nella direttiva iniziano a decorrere da quando i prospetti sono integrati anche delle "informazioni supplementari" richieste dalle Autorità, mentre i termini regolamentari sono comprensivi sia della fase volta alla richieste delle integrazioni sia della fase per l’approvazione del testo definitivo da parte della Commissione; l’unico punto di difformità riguarda il silenzio assenso previsto dall’art. 94 del TUF in alcuni casi mentre la direttiva prevede sempre il silenzio rigetto. Per quanto attiene agli annunci pubblicitari, si osserva che l’art.101 del TUF, vietandone la diffusione prima della pubblicazione del prospetto, stabilisce regole a prima vista più restrittive di quelle dell’art.15, paragrafo 2, della Direttiva, secondo cui la pubblicità deve dichiarare che un prospetto è stato o sarà pubblicato. Tenuto conto di tali difformità, sono state mantenute in questa sede inalterate le norme regolamentari in tema di diffusione degli annunci pubblicitari e di notizie relative alla sollecitazione, di svolgimento di indagini di mercato e di raccolta di intenzioni di acquisto (artt.12, 14, 17 e 19 del RE). ***** Il CESR ha emanato nel mese di febbraio 2005 il documento CESR/05-054b (livello 3) contenente raccomandazioni per una coerente applicazione del citato Regolamento n.809/2004/CE. Dette raccomandazioni sono volte a rendere il più possibile uniforme l’interpretazione di tale regolamento. Tali guide del CESR, che saranno seguite dalla Consob nello svolgimento della propria attività amministrativa finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti, costituiscono un primo orientamento per i soggetti vigilati ai fini di un’uniforme applicazione della normativa comunitaria in questione. Le opzioni Come già accennato, la Direttiva assegna alle autorità competenti degli Stati Membri dei ristretti margini di discrezionalità; ciò si verifica, in particolare, con riferimento al regime linguistico del prospetto (articolo 19 Direttiva) e ad alcune modalità di pubblicazione di tale documento, che possono essere rese obbligatorie (art.14, paragrafi 2 e 3, della Direttiva). Con riferimento alla lingua del prospetto, gli aspetti disciplinabili attengono: * alla lingua del prospetto accettata dalla Consob, ove l’Italia sia lo Stato membro d’origine; * alla lingua del prospetto, accettata in alternativa a quella comunemente in uso nel mercato finanziario internazionale, nonché alla lingua richiesta per la redazione della nota di sintesi, ove l’Italia sia il Paese ospitante. Per quanto attiene alle modalità di pubblicazione del prospetto, tra i vari mezzi consentiti dall’art.14 della Direttiva, possono essere resi obbligatori i seguenti: * messa a disposizione sul sito internet dell’emittente e/o dell’autorità competente (articolo 14, paragrafo 2, Direttiva); * diffusione dell’avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto (articolo 14, paragrafo 3, Direttiva). Le modifiche regolamentari qui presentate includono l’esercizio delle richiamate facoltà relative alla lingua del prospetto, prevedendo l’obbligo dell’uso della lingua italiana. Per quanto attiene, invece, alle sopra elencate facoltà concernenti le forme di pubblicazione del prospetto, come noto, la vigente regolamentazione nazionale (art.8, comma 1, lett. c RE) già dispone l’obbligo di diffusione dell’avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto, per cui si è ritenuto di mantenere ferma tale disposizione. Non è stato, invece, previsto, al momento, un obbligo di pubblicazione del prospetto sul sito internet dell’emittente, dovendosi riesaminare in maniera più organica i profili relativi alle modalità di pubblicazione dei documenti di informazione societaria una volta che risulterà recepita anche la Direttiva transparency. Tale modalità di pubblicazione resta, comunque, in conformità anche alla Direttiva, una delle alternative consentite dal RE. 2. Presentazione delle principali modifiche al regolamento emittenti relativamente alla disciplina del prospetto Le modifiche regolamentari illustrate nel presente documento riguardano i seguenti principali argomenti: 1) Definizioni Oltre a quanto osservato al paragrafo 1, è stato introdotto un rinvio alle definizioni rese dall’articolo 2 del Regolamento n.809/2004/CE(2). Tali definizioni attengono, tra l’altro, ai termini ed espressioni seguenti: "schema", "modulo", "fattori di rischio", "società veicolo", "strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (asset backed securities)", "organismo internazionale di carattere pubblico", "pubblicità", "previsione degli utili", "stima degli utili", "informazioni regolamentate". 2) Individuazione dei casi di esenzione La Direttiva, in linea con l’obiettivo di uniformare al massimo la disciplina europea sul prospetto, stabilisce essa stessa i casi di esenzione dalla pubblicazione del medesimo senza riconoscere agli Stati membri la possibilità di accordare deroghe o esenzioni, anche parziali, come invece previsto dalle precedenti direttive n. 298/89 e n. 2001/34. Conseguentemente, gli Stati membri possono recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali soltanto le nuove ipotesi di esenzione contenute negli art. 3 e 4 della Direttiva. Merita evidenziare che le esenzioni disciplinate dall’articolo 4 della direttiva prospetto non consentono di beneficiare del passaporto europeo in quanto riferite a fattispecie che altrimenti non risulterebbero armonizzate nell’ambito della UE. Si può notare, infatti, a conferma di questa interpretazione che le prescrizioni dell’art.19 della Direttiva relative al regime linguistico del prospetto non si estendono agli appositi documenti previsti dall’art.4 della stessa direttiva per poter beneficiare dell’esenzione. Per effetto di ciò e in base a quanto previsto dall’art. 100, comma 2, del TUF, viene proposto un intervento sugli articoli 32, 33 e 57 che attualmente disciplinano i casi di esenzione totale e parziale. Il nuovo articolo 33 del RE intende disciplinare i casi di esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta al pubblico di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4 paragrafo 1 della Direttiva. Il un nuovo art. 61avrà, invece, ad oggetto i casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di cui all’articolo 4 paragrafo 2 della Direttiva. Con riguardo alle tipologie di strumenti finanziari esclusi dal campo di applicazione della direttiva prospetto, si fa presente che questa, pur prevedendo a regime che i titoli non di capitale emessi da enti creditizi - non rientranti tra quelli esclusi dall’art.1, paragrafo 2, lett. j), della Direttiva - siano sottoposti all’obbligo del prospetto in caso di offerta e/o ammissione alle negoziazioni, ha riconosciuto in via transitoria, all’art.30, paragrafo 2, la possibilità per gli Stati membri, che se ne siano già avvalsi in passato, di continuare ad avvalersi dell’esenzione di cui all’art.5, lett. a) dell’abrogata direttiva 89/298/CEE per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore (31.12.2003) della direttiva prospetto. Tale esenzione appare ancora applicabile in Italia in virtù del disposto dell’art.100, comma 1, lett.f), del TUF. 3) A) Formato del prospetto - B) Prescrizione dei contenuti minimi del prospetto - C) Omissione di informazioni Di seguito si forniscono commenti sui principali aspetti innovativi della disciplina della Direttiva e del Regolamento n.809/2004/CE relativa al formato ed ai contenuti del prospetto, di cui si propone l’integrale recepimento nel RE. A) Formato del prospetto: in base all’art. 5 della Direttiva il prospetto, che contiene le informazioni attinenti all’emittente e agli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, deve essere accompagnato da una nota di sintesi. Questa deve descrivere in un linguaggio non tecnico ed in breve le caratteristiche essenziali dell’emittente, di eventuali garanti e degli strumenti finanziari. Come può notarsi, l’obbligo introdotto dalla disciplina comunitaria di redigere la nota di sintesi ha portata innovativa ed assume particolare rilevanza nelle offerte transfrontaliere comunitarie, in quanto potrebbe essere l’unico documento tradotto nella lingua ufficiale dello Stato d’origine ove l’operazione è svolta. Il prospetto può essere presentato anche in formato tripartito, ossia composto da un documento di registrazione relativo all’emittente, da una nota informativa sugli strumenti finanziari e da una nota di sintesi. Le disposizioni sul formato appaiono in continuità con quanto stabilito dal RE vigente, in quanto queste già contemplano la possibilità di sottoporre alla Consob in un primo le informazioni sull’emittente ( con il documento sull’emittente) e dopo, con apposita nota, quelle sugli strumenti finanziari (cd scissione del prospetto). Gli attuali schemi di prospetto della Consob richiedono che ciascuno dei due documenti riporti informazioni di sintesi (rispettivamente, sull’emittente e sugli strumenti finanziari). La Direttiva, tuttavia, introduce un nuovo possibile procedimento autorizzatorio attinente al documento di registrazione. Infatti l’emittente può richiedere all’autorità competente, e, quindi, in Italia alla Consob, una specifica autonoma autorizzazione alla pubblicazione del documento di registrazione, corredato della relativa sintesi. La nota sugli strumenti finanziari può essere sottoposta ad autorizzazione quando sarà decisa successivamente l’offerta o l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. L’intero prospetto tripartito può ottenere un’estensione del periodo autorizzatorio: infatti il prospetto è valido per 12 mesi, a decorrere dall’ultima autorizzazione relativa alla nota sugli strumenti finanziari, per effetto degli aggiornamenti sull’emittente che questa deve riportare. Se l’emittente non sottopone ad autorizzazione il documento di registrazione, questo resta valido 12 mesi, soltanto se opportunamente aggiornato con le modalità dell’art.10 della Direttiva. Per recepire le richiamate previsioni, si è ritenuto necessario modificare gli articoli del RE che disciplinano il formato del prospetto, sostituendo il vigente art. 6 (Documento informativo sull’emittente) con un nuovo art. 6 - ridenominato "Formato del Prospetto" - ove confluiscono l’art. 5 paragrafo 2 della Direttiva, che disciplina il prospetto come documento unico, e il paragrafo 3 del medesimo articolo, che disciplina il prospetto in formato tripartito. Corrispondentemente sono stati abrogati l’art. 61 del RE - relativo alla scissione del prospetto per i programs di alcuni prodotti finanziari emessi da banche e da enti sopranazionali - e l’allegato 1 D - disciplinante il contenuto della nota informativa sintetica diffusa su base volontaria, in quanto non compatibile con la nuova disciplina comunitaria. B) Contenuti minimi del prospetto: il Regolamento n.809/2004/CE, in attuazione dell’art. 7 della Direttiva, disciplina il contenuto minimo del prospetto. Pertanto, gli attuali schemi di prospetto previsti dall’allegato 1B del RE devono ritenersi abrogati, così come le norme del RE che disciplinano i contenuti del prospetto (artt. 5, 53). Il vigente Allegato 1 B sarà completamente rinnovato e comprenderà i nuovi schemi di prospetto in allegato al Regolamento n. 809/2004. Il RE sarà integrato con gli articoli del Regolamento n.809/2004 che disciplinano i contenuti del prospetto e indicano gli schemi da utilizzare in relazione alle diverse tipologie di emittenti e di strumenti finanziari. I nuovi schemi di prospetto introdotti dal citato Regolamento comunitario, pur introducendo nuove richieste di informazioni, non differiscono sostanzialmente da quelli ora vigenti in Italia, considerato che entrambi trovano la loro fonte negli IOSCO Disclosure Standards e negli allegati alla direttiva 2001/34/CE. Analogamente a quanto previsto dal vigente Regolamento Emittenti, gli schemi di prospetto disciplinati dal Regolamento n. 809/2004/CE sono basati su un approccio che consente la combinazione di più schemi o moduli ("building block approach"). In particolare, a seconda della natura degli strumenti finanziari offerti, l’emittente può combinare le informazioni previste da più schemi per individuare le informazioni richieste nel caso specifico. Il Regolamento n.809/2004/CE riporta una tabella di combinazione (non esaustiva) volta ad assistere gli emittenti sulle modalità di combinazione dei diversi schemi. Tra le novità rilevanti introdotte dal citato Regolamento comunitario relativamente ai contenuti del prospetto, meritano di essere segnalate le seguenti: (i) la necessità di sottoporre a revisione contabile completa le informazioni finanziarie annuali storiche (3 esercizi per gli emittenti titoli di capitale e due per gli emittenti titoli non di capitale); (ii) l’obbligo, a regime, per gli emittenti che applicheranno gli IAS/IFRS nei successivi bilanci di presentare i conti degli ultimi due esercizi (uno per gli emittenti obbligazioni), già redatti secondo principi contabili nazionali, restated seguendo gli IAS/IFRS. Anche le colonne dei conti IAS/IFRS restated corredate di note esplicative devono essere sottoposte a revisione contabile completa. Queste disposizioni sono temperate da un regime transitorio che esclude detto obbligo per i bilanci precedenti a quelli chiusi nel corso del 2004 relativamente agli emittenti non quotati e, per quelli quotati il 1 luglio 2005, per i bilanci precedenti a quello in cui la società sarà IAS/IFRS first time adopter; (iii) la necessità di rendere accessibili al pubblico anche le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell’emittente citati ovvero parzialmente riportati nel prospetto, evidenziando eventuali posizioni di conflitto di interessi degli esperti; (iv) l’attestazione dell’osservanza da parte dell’emittente delle norme in materia di governo societario vigenti nello Stato ove l’emittente è stato costituito, nonché, in caso di inosservanza, l’indicazione dei relativi motivi; (v) nel caso di prospetto relativo ad azioni, la dichiarazione dell’emittente attestante che, a suo giudizio, i propri flussi di cassa sono sufficienti per i correnti fabbisogni finanziari o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere finanza aggiuntiva; (vi) l’evidenza di eventuali rapporti di parentela tra componenti degli organi sociali, alti dirigenti, soci fondatori (se la società à stata costituita da meno di cinque anni); i curricula vitae dei componenti gli organi sociali; con riferimento ad almeno i cinque anni precedenti, l’evidenza, per i medesimi soggetti, di eventuali condanne subite in relazione a reati di frode, così come l’indicazione di ogni eventuale procedura concorsuale o liquidazione societaria alla quale gli amministratori e/o gli alti dirigenti siano stati associati nell’assolvimento dei loro incarichi amministrativi e dirigenziali; (vii) l’inclusione nel prospetto di una sintesi dei contratti rilevanti relativi ad operazioni non ordinarie concluse nei due anni precedenti la pubblicazione del documento. Per quanto attiene ai requisiti relativi alle informazioni finanziarie di cui al punto (ii) sopra esposto, la disciplina comunitaria, rispondendo ad esigenze rappresentate anche dal mercato in sede di consultazione, stabilisce principi generali, piuttosto che regole analitiche, al fine di non determinare eccessive rigidità applicative. Ne risulta, dunque, che gli schemi di prospetto comunitari presentano un minor livello di dettaglio rispetto a quelli sino ad ora disciplinati dal RE. Tenuto conto di ciò, al fine di favorire un’uniforme applicazione degli schemi di prospetto comunitari, soprattutto per quelle parti non trattate dalle guide del CESR e che possono determinare incertezze nella prima fase applicativa, si forniscono le seguenti indicazioni in merito al regime transitorio previsto dall’art.35 del Regolamento n.809/2004/CE con riferimento ai prospetti relativi ad emittenti azioni che presentano domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Per tali prospetti, in base al richiamato art.35, durante il periodo transitorio, l’obbligo di riesporre le informazioni finanziarie storiche in conformità ai principi contabili internazionali applicabili ai bilanci annuali ai sensi del regolamento (CE) n.1606/2002, ove l’emittente ne preveda l’applicazione nei propri successivi bilanci annuali, sussiste soltanto relativamente alle informazioni finanziarie storiche relative all’esercizio 2004 (in quanto tale obbligo di riesposizione non si applica ai periodi precedenti). Occorrerà pertanto che per tale esercizio tutte le informazioni finanziarie storiche richieste dal punto 20.1 dell’allegato I al Regolamento comunitario. In considerazione del fatto che nel periodo transitorio detto obbligo di riesposizione dei conti sussiste per un solo esercizio e che, pertanto, potranno non essere disponibili dati comparativi del precedente esercizio predisposti secondo gli IAS/IFRS di cui al regolamento (CE) n.1606/2002, sono state avanzate alla Consob diverse richieste di chiarimenti sul contenuto minimo dei conti IAS/IFRS restated dell’esercizio 2004, delle note esplicative che dovranno corredare tali conti nonché sui criteri di presentazione della relazione semestrale relativa all’esercizio 2005. In proposito, fatte salve le norme sull’equivalenza dei conti inseriti nei prospetti informativi relativi ad emittenti di paesi terzi, si forniscono le seguenti indicazioni concernenti il regime transitorio applicabile ai prospetti di offerta/ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di azioni: per quanto attiene alla presentazione e redazione delle informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio in forma coerente con quella che sarà adottata dall’emittente in applicazione degli IAS/IFRS di cui al regolamento (CE) n.1606/2002, come sopra accennato, il Regolamento n.809/2004/CE prevede che l’obbligo di riesposizione si estenda a tutti i documenti di cui queste informazioni si compongono. In coerenza con le indicazioni rese nella guida del CESR e con quanto previsto dall’IFRS 1 ("Prima adozione degli International Financial Reporting Standard), si ritiene che le informazioni finanziarie storiche riesposte per un solo esercizio in conformità agli IAS/IFRS non siano da considerare una "prima adozione degli IAS/IFRS" così come disciplinata dallo stesso IFRS 1, quantomeno per effetto dell’indisponibilità per il precedente esercizio di dati comparabili. Per tale ragione, se da un lato resta fermo che il contenuto e la forma di riesposizione delle informazioni finanziarie storiche dell’ultimo esercizio dovranno risultare il più possibile conformi a quelle che l’emittente adotterà successivamente all’ammissione alle negoziazioni, dall’altro lato, trattandosi di documenti contabili predisposti ai soli fini prospetto, potranno essere applicate in forma più flessibile le previsioni dell’IFRS 1; per quanto attiene alle note esplicative relative ai prospetti contabili dell’ultimo esercizio riesposti conformemente al regolamento (CE) n.1606/2002, si ritiene che esse dovranno almeno illustrare: (a) i nuovi principi contabili adottati; (b) i criteri seguiti per realizzare il passaggio dai precedenti principi contabili agli IAS/IFRS; (c) gli effetti significativi della transizione sia con riguardo alla diversa classificazione delle varie voci di bilancio sia alla loro diversa valutazione e, quindi, ai conseguenti effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari; per ciò che concerne le informazioni finanziarie semestrali si ritiene che queste dovranno conformarsi ai requisiti del principio contabile internazionale n.34. C) Regime dell’omissione di informazioni: in linea con quanto già previsto dalla vigente normativa, la Direttiva riconosce la possibilità di omettere determinate informazioni dal prospetto. In particolare, sono disciplinati i seguenti casi di omissione di informazioni: a) omissione dei dati relativi al prezzo e alla quantità; b) omissione di informazioni su richiesta dell’emittente; c) omissione di informazioni per inapplicabilità delle stesse. a) L’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva prevede che il prezzo d’offerta definitivo e la quantità definitiva dei titoli che verranno offerti al pubblico possano essere esclusi dal prospetto a condizione che in tale documento siano indicati i criteri in base ai quali tali elementi saranno determinati o nel caso del prezzo, il prezzo massimo. Il medesimo comma dispone che i dati mancanti siano trasmessi all’autorità competente e pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione del prospetto. Tale disposizione è ora prevista dall’art.5, comma 2, del RE. Considerato che l’avviso integrativo per la pubblicazione delle informazioni omesse è già disciplinato dall’art.9 del RE, tale norma non è stata modificata. Ne consegue che in base alla proposta di regolamentazione così com’è stata formulata l’investitore dovrà comunque disporre nel prospetto di tutte le informazioni richieste dagli schemi di riferimento per poter valutare l’adesione all’offerta. b) In linea con quanto già previsto dall’art. 5 comma 5 del RE, l’art. 8 paragrafo 2 della Direttiva prevede che l’Autorità competente dello Stato membro d’origine possa autorizzare l’omissione dal prospetto di determinate informazioni, sempre ché non sia pregiudicato il rispetto delle finalità informative del medesimo documento. c) L’art. 8, paragrafo 3, della Direttiva disciplina l’ipotesi in cui un’informazione richiesta dagli schemi di cui all’allegato 1B sia inapplicabile all’emittente o agli strumenti finanziari; in tal caso il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili. Di tale disposizione è previsto il recepimento nell’art.5, comma 6 , del RE. 4) Facoltà di utilizzo del "prospetto di base" per programmi di offerte Considerato che la Direttiva riconosce la facoltà di utilizzo del "prospetto base" - e, quindi, di fatto dello strumento dei programmi di emissione aventi ad oggetto strumenti finanziari non di capitale, inclusi i warrant - anche ad emittenti non bancari, si ritiene conseguentemente di adeguare gli artt. 9-bis e 62 del Regolamento Emittenti che, in relazione alle obbligazioni, ne limitano al momento il ricorso ai soli enti creditizi. Si osserva che, sebbene sia stata introdotta dalla Direttiva la nuova espressione "prospetto di base", nella sostanza resta ferma l’attuale disciplina del prospetto per i casi di programmi di emissione. Il programma è ora descritto nel cd "prospetto di base" ed il supplemento relativo al prezzo è definito "condizioni definitive" ("final terms"). Le condizioni definitive dell’offerta devono essere rese pubbliche e depositate presso la Consob quanto prima e, possibilmente, prima dell’inizio dell’offerta. Il prospetto di base è sottoposto al medesimo processo di approvazione e pubblicazione previsto per il prospetto. In linea di principio, non appare preclusa la possibilità di riferire il "prospetto base" a più emittenti. Ove l’autorità competente sia diversa per i vari emittenti, sulla base della Direttiva, sarà possibile utilizzare il meccanismo di trasferimento dell’approvazione ad un’unica autorità competente, subordinato al consenso delle altre autorità competenti. 5) Periodo di validità del prospetto, da disciplinarsi anche nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito Rispetto alla disciplina vigente, la principale differenza riscontrabile attiene, come già detto, al caso di redazione del prospetto in formato tripartito, in quanto la Direttiva subordina la validità per 12 mesi del documento di registrazione al suo aggiornamento annuale secondo le modalità previste dall’art.10, paragrafo 1. Le nuove previsioni in tema di durata dell’autorizzazione sono state riflesse in un nuovo articolo 9 ter del RE. 6) Documento di aggiornamento annuale In conformità all’art. 10 della Direttiva, si propone di prevedere nel novellato art.61 del RE che gli emittenti quotati depositino presso la Consob un documento che contenga o faccia riferimento a tutte le informazioni regolamentate pubblicate, sia all’interno che all’esterno della UE, negli ultimi 12 mesi precedenti. Ove il documento di aggiornamento annuale faccia riferimento a informazioni pubblicate, senza includere le medesime, è previsto che in esso siano indicati: il luogo ove sono disponibili, la data di pubblicazione e la relativa natura. 7) Inclusione di informazioni mediante riferimento (incorporation by reference) In conformità alla nuova disciplina comunitaria, si prevede, agli artt.5 e 8 del RE, la possibilità di inserire un’informazione nel prospetto mediante riferimento a uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purchè approvati dalla Consob ovvero depositati presso di questa in conformità al TUF o al RE. Si propone di introdurre tale previsione mediante il rinvio al Regolamento n. 809/2004/CE contenuto nel nuovo art.5, comma 1, del RE e mediante il nuovo comma 4 dell’art.8 del RE disciplinante le modalità di pubblicazione del prospetto contenente informazioni incluse mediante riferimento. 8) Pubblicazione del prospetto Con riguardo alla pubblicazione del prospetto, si propone di adeguare l’art.8 del RE all’art.14 della Direttiva e al Capo V del Regolamento n.809/2004/CE. Sono previsti 3 mezzi alternativi di pubblicazione, e, come già indicato, non è considerata obbligatoria la pubblicazione del prospetto sul sito internet dell’emittente. La Consob cura la pubblicazione dell’elenco dei prospetti e dei prospetti base approvati. 9) Modalità da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie Si propone di modificare l’art.14, comma 3, del RE al fine di prevedere che tutte le informazioni relative all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni divulgate, oralmente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, devono essere coerenti con quelle contenute nel prospetto come disposto dall’art. 15, paragrafo 4 della Direttiva. 10) Validità comunitaria del certificato di approvazione della Consob Sulla scorta delle considerazioni introduttive sopra svolte, è stato recepito il principio posto dall’art.17 della Direttiva per cui il prospetto approvato già dall’autorità competente dello Stato membro d’origine non necessita di ulteriore autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, purché quest’ultima riceva il certificato di approvazione emesso dalla prima. Pertanto, sono state inserite due nuove norme del RE, l’art. 10 e l’art.10 bis, secondo cui il prospetto e i relativi supplementi approvati dalla Consob, ove l’Italia sia lo Stato membro d’origine, sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in qualsiasi altro Stato membro ospitante, previa comunicazione a quest’ultima del certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto in conformità alla Direttiva. Analoga previsione si ritiene di contemplare con riferimento ai prospetti approvati da autorità di altri Stati della UE, ove siano quelli d’origine, per il riconoscimento in Italia della validità dell’approvazione di tali altre autorità, ove lo Stato italiano sia quello ospitante. 11) Lingue in cui è possibile redigere il prospetto e casi di traduzione della nota di sintesi nella lingua dello Stato membro ove l’offerta pubblica è svolta L’art. 19 della Direttiva disciplina l’impiego delle lingue in cui deve essere redatto il prospetto. I paragrafi 1, 2 e 3 dell’art. 19 della direttiva rimettono all’Autorità competente scelte, anche se limitate, sulla lingua in cui il prospetto deve essere redatto. Nella proposta avanzata, l’esercizio di tali facoltà è previsto nei citati nuovi artt. 10 e 10 bis del RE, nel senso di prevedere sempre la traduzione in lingua italiana della nota di sintesi e di specificare che, ove l’emittenti o l’offerente possano scegliere tra una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale o in una lingua accettata dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, detta ultima lingua è l’italiano. Inoltre, nel caso in cui l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate solo nello Stato membro di origine, è previsto che il prospetto debba essere redatto in lingua italiana. 12) Disciplina dei fondi comuni di investimento di tipo chiuso: A) Contenuto informativo del prospetto - B) Formato del prospetto - C) Regime della pubblicazione - D) Offerta in Italia Conformemente alla disposizione di cui all’art. 1, par. 2, della direttiva 2003/71/CE, la disciplina del Regolamento n. 809/2004/CE si applica ai fondi comuni di investimento di tipo chiuso che: 1. sono riconosciuti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stati costituiti come organismi di investimento collettivo di tipo chiuso ovvero 2. non assumono né tentano di assumere il controllo giuridico o la gestione degli emittenti dei loro investimenti sottostanti(3). In particolare, l’art. 18 del suddetto Regolamento prevede lo schema - da intendere come contenuto informativo obbligatorio - del documento di registrazione relativo ai fondi chiusi, rimandando alle informazioni indicate in Allegato XV ed integrate da specifiche informazioni sull’emittente di cui all’Allegato I (riferito ai titoli azionari). Non è invece contemplato lo schema della nota informativa sugli strumenti finanziari, né lo stesso rientra nelle previsioni di cui all’art. 21 del Regolamento 809/2004/CE che richiede la combinazione di schemi diversi per gli strumenti finanziari puntualmente indicati nell’Allegato XVIII. Sul punto, appare opportuno segnalare che i fondi di tipo chiuso non sono compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE (nel testo emendato dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, c.d. Direttiva UCITS III), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.). In particolare, l’art. 2 della suddetta direttiva prevede che «Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva () gli o.i.c.v.m. di tipo chiuso», così escludendo la possibilità per gli emittenti di beneficiare del passaporto unico proprio dei fondi "armonizzati" (ai sensi della Direttiva UCITS III) e del relativo regime di circolazione. Tale disciplina comunitaria è operativa nell’ordinamento nazionale in virtù del combinato disposto degli artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, TUF, ai sensi del quale l’offerta in Italia di quote/azioni di OICR esteri armonizzati può iniziare decorsi due mesi da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob. Il comma 5 dello stesso articolo prevede, per gli OICR esteri non armonizzati (sempre ai sensi della Direttiva UCITS III) che «L’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento () è autorizzata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani». Pertanto, stante l’attuale quadro normativo, gli offerenti fondi chiusi di diritto estero che intendessero avviare l’offerta in Italia sulla base del prospetto armonizzato ai sensi del Regolamento 809/2004/CE dovrebbero, in ogni caso, richiedere il provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia(4). La diretta applicabilità delle disposizioni di cui al Regolamento 809/2004/CE richiede l’adeguamento della normativa concernente gli OICR dettata dal Regolamento Consob n. 11971/99 (Parte II, Titolo I, Capo II) e, in particolare, delle disposizioni generali di cui alla Sezione I (artt. 20 - 22) e delle norme dedicate ai fondi chiusi di diritto italiano (Sezione IV: artt. 26 - 27-bis) e di diritto estero (Sezione V: artt. 28 - 28-bis), nonché dell’art. 60 (Parte III, Titolo I, Capo II) concernente la richiesta di ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi. Si illustrano, di seguito, le principali modifiche che si intende proporre con riferimento alla disciplina degli OICR prevista dal Regolamento Consob 11971/99. A) Contenuto informativo del prospetto Preliminarmente, si segnala che la proposta di modifica prevede, con gli opportuni adattamenti, la conservazione degli attuali schemi di prospetto richiamati dall’art. 26 e previsti in Allegato 1B (schemi 10, 11 e 12) in quanto: 1. la disciplina comunitaria è sostanzialmente incentrata sui fondi chiusi aventi struttura societaria e personalità giuridica e quindi non la forma contrattuale e l’autonomia/separatezza patrimoniale che caratterizza i fondi comuni di investimento chiusi di diritto italiano disciplinati dal TUF e dalla relativa regolamentazione attuativa; 2. i fondi chiusi di diritto italiano possono, conformemente alle previsioni del TUF (art. 37, come modificato ed integrato dal D.L. 351/ 2001, convertito in legge 410/2001) e della normativa attuativa di cui al D.M. Tesoro n. 228/99, effettuare emissioni di quote successive alla prima qualora tale facoltà sia espressamente prevista nel regolamento di gestione; 3. il contenuto informativo degli schemi di prospetto relativi ai fondi chiusi risulta pienamente in linea con quello dell’Allegato XV al Regolamento 809/2004/CE, che detta le informazioni obbligatorie specifiche riferite a tale tipologia di OICR. In particolare, la proposta prevede alcuni parziali adattamenti nell’articolazione - che saranno di seguito illustrati - degli schemi 10, 11 e 12 previsti in Allegato 1B al Regolamento Emittenti ed il mantenimento del contenuto informativo per essi previsto. Ciò consente, ad un tempo, il pieno rispetto degli schemi comunitari e, ai sensi dell’art. 23, par. 4, del Regolamento 809/2004/CE, l’adattamento di alcune informazioni che si ritengono non pertinenti per le quote di fondi chiusi italiani oggetto di emissione (e/o ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati). Conseguentemente, in considerazione della particolare forma giuridica prevista dall’ordinamento italiano per i fondi di tipo chiuso, i citati schemi di prospetto previsti in Allegato 1B costituiscono l’adattamento degli schemi comunitari alle peculiarità dei fondi chiusi di diritto italiano, in virtù del giudizio di "pertinenza" che la disposizione comunitaria sopra richiamata consente per adattare le informazioni minime da inserire nei prospetti di offerta e/o quotazione(5). Pertanto, i prospetti informativi approvati ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti beneficeranno della validità comunitaria del provvedimento di approvazione da parte della Consob e saranno validi ai fini dell’offerta al pubblico (e/o dell’ammissione alle negoziazioni) in altri Stati membri della UE (cfr., sul punto, la proposta di modifica dell’art. 10, concernente la validità comunitaria dell’approvazione di un prospetto da parte della Consob, illustrata sub 10). B) Formato del prospetto Con riferimento ai diversi formati del prospetto previsti dall’art. 5 della direttiva 2003/71/CE e disciplinati dall’art. 25 del Regolamento 809/2004/CE, non si ritiene di poter adattare l’art. 26 al fine di consentire la redazione del prospetto in documenti separati. Tale conclusione appare supportata dai seguenti elementi: - la nota informativa sugli strumenti finanziari non è prevista né come schema autonomo, né come combinazione di schemi dal Regolamento 809/2004/CE; - lo schema di cui all’art. 18 del medesimo Regolamento, concernente il documento di registrazione degli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, contiene tutte le informazioni sia sull’emittente che sugli strumenti finanziari oggetto di emissione con ciò svuotando di contenuto la nota informativa sugli strumenti finanziari che, nella logica del legislatore comunitario, dovrebbe invece rappresentare il documento contenente le informazioni riferite all’emissione. In ragione di ciò e in considerazione delle menzionate peculiarità dei fondi chiusi di diritto italiano, la proposta di modifica dell’art. 26 è volta a mantenere, con gli opportuni adattamenti, il formato di prospetto costituito da un unico documento avente struttura modulare, secondo la previsione di cui all’art. 25, paragrafo 1, del Regolamento 809/2004/CE. Si segnala, altresì, che è stata conservata l’articolazione del prospetto con riferimento in Parti I e II al fine consentire la possibilità, per gli offerenti, di procedere agli aggiornamenti in funzione delle "finestre di sollecitazione" successive alla prima emissione che, a norma del regolamento di gestione, gli amministratori della SGR hanno facoltà di deliberare (cfr. art. 27, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Emittenti). In particolare, gli interventi proposti riguardano: l’inserimento dell’indice, attualmente contenuto nella Parte I del prospetto, come parte autonoma e di apertura del prospetto; l’introduzione della nota di sintesi di cui all’art. 5, par. 2, della direttiva 2003/71/CE e dell’art. 24 del Regolamento 809/2004/CE; l’introduzione della nuova terminologia richiesta dalla regolamentazione comunitaria (es. "fattori di rischio" come denominazione di apertura delle Parte I e come titolo della sezione dedicata ai rischi generali e specifici connessi alla partecipazione al fondo). C) Regime della pubblicazione In considerazione della proposta di modifica dell’art. 8, comma 1, attraverso il quale si recepisce l’art. 14 della direttiva 2003/71/CE e si adegua la normativa interna alle disposizioni del Capo V del Regolamento 809/2004/CE, si propone di modificare l’art. 21, eliminando il riferimento alle lettere a) e b) dell’attuale formulazione, al fine di estendere a tutte le tipologie di OICR disciplinate nel Capo II la disciplina relativa alla pubblicazione del prospetto informativo. Si ritiene infatti che le modalità alternative di pubblicazione, introdotte dal legislatore comunitario, siano compatibili con le altre tipologie di OICR diverse dai fondi chiusi e, in particolare, con i fondi aperti atteso che la direttiva 85/611/CEE (nel testo emendato dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE) non detta misure di armonizzazione con riferimento alle modalità di pubblicazione dei documenti d’offerta. D) Offerta in Italia Con riferimento all’offerta in Italia di quote di fondi chiusi di diritto estero, è stato aggiunto il comma 3 all’art. 28, atteso che nella Sezione V del Capo II sono disciplinati tutti gli OICR esteri non armonizzati (ai sensi della Direttiva UCITS III), compresi i fondi esteri di tipo chiuso rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento 809/2004/CE. Con tale disposizione viene richiamata la disciplina di cui all’art. 10-bis proposto in consultazione, concernente il riconoscimento in Italia del prospetto approvato, ai sensi della normativa comunitaria in questione, dall’autorità competente di un altro Stato membro della UE. Sul punto, si richiama tuttavia quanto detto in precedenza a proposito della necessità, per gli offerenti, di richiedere il provvedimento di autorizzazione alla Banca d’Italia ai sensi del vigente art. 42, comma 5, TUF. ***** Sono state, infine, apportate alcune integrazioni alla documentazione prevista dall’Allegato 1 A (documentazione da allegare alla comunicazione ex art. 4 RE in caso di operazioni di sollecitazione all’investimento) e alle Tavole dell’Allegato 1 I del RE (documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione) principalmente al fine di tener conto dei casi in cui l’emittente deve trasmettere alla Consob la traduzione della nota di sintesi. NOTE 1. L’entrata in vigore differita delle norme che comporterebbero l’abrogazione delle parti dell’art.33, c.2, RE sopra richiamata non pregiudica invece la nuova disposizione, di cui al novellato art.33, c.1, che esenta dall’obbligo del prospetto le offerte di strumenti finanziari rivolte ad amministratori, ex amministratori, dipendenti, ex dipendenti da parte di emittenti quotati, loro controllan

26/07/2005

Documento n.4908

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