Consob. Delibera n.15029. Acquisto concertato di azioni della Antonveneta

in Sentenze e testi di legge
Delibera n.15029 Accertamento dell’avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente per oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta spa LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni; VISTA, in particolare, la parte IV del decreto legislativo n. 58/1998 e, segnatamente, l’articolo 122; CONSIDERATO che a partire dal mese di novembre 2004 l’andamento delle azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. ha evidenziato un progressivo incremento delle quotazioni e dei volumi scambiati; CONSIDERATO che la Consob ha conseguentemente posto in essere una serie di interventi di vigilanza volti ad acquisire ogni elemento utile al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e a monitorare l’andamento delle azioni nonché l’evoluzione degli assetti proprietari e dei patti parasociali della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.; VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta; RITENUTO che gli accertamenti compiuti fino al 9 maggio 2005 hanno evidenziato l’esistenza di elementi sufficienti ad accertare, allo stato, quantomeno l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente ad oggetto le azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.; patto rilevante ma non comunicato né pubblicato e depositato ai sensi dell’art. 122 del d.lgs n. 58/1998; RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere al formale accertamento dell’esistenza del suddetto patto parasociale, essendo innanzitutto indifferibile interesse del mercato che siano dissipate le incertezze attualmente esistenti circa i reali assetti proprietari della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.; incertezze, diffuse sul mercato e amplificate dalla stampa, il cui perpetuarsi rischia di compromettere l’ordinato svolgimento delle negoziazioni dei titoli quotati coinvolti. Detto accertamento costituisce, inoltre, il presupposto di operatività dell’obbligo di promuovere un’OPA, il quale deve essere adempiuto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d.lgs n. 58/1998, entro 30 giorni dal verificarsi dei relativi presupposti. Ragione ulteriore e decisiva per intraprendere una procedura accertativa d’urgenza è poi costituita dal provvedimento con cui la Banca d’Italia ha autorizzato ABN Amro ad acquisire il controllo di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. attraverso il lancio di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria; offerta che avrà luogo in tempi presumibilmente brevi, considerato che detta autorizzazione costituiva la condizione per l’avvio del periodo di adesione dell’offerta medesima. L’eventuale esistenza di assetti proprietari dell’emittente diversi da quelli dichiarati e gli sviluppi cui potrebbe dar luogo il relativo accertamento costituiscono circostanze della massima importanza sotto il profilo informativo, in particolar modo in pendenza di un’offerta di acquisto: esse formano infatti parte integrante del patrimonio conoscitivo di cui i soggetti interessati all’offerta devono disporre al fine di un regolare svolgimento dell’offerta stessa; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell’"Atto di accertamento" che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A E’ accertata l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente per oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla Banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122 del d.lgs n. 58 del 1998, tra: la BANCA POPOLARE DI LODI s.c.a r.l., il sig. EMILIO GNUTTI, la FINGRUPPO HOLDING s.p.a., la G.P. FINANZIARIA s.p.a., il sig. TIBERIO LONATI, il sig. FAUSTO LONATI, il sig. ETTORE LONATI, il sig. DANILO COPPOLA, (per il tramite di FINPACO PROJECT s.p.a. e di TIKAL PLAZA s.a.); ciò nei tempi, nei modi e per la motivazioni indicati nell’"Atto di accertamento" che è unito alla presente delibera della quale forma parte integrante e necessaria. Il patto è stato stipulato quantomeno in data 18 aprile 2005, con superamento della soglia rilevante ai sensi dell’art. 106, comma 1, del d.lgs n. 58 del 1998, in data 19 aprile 2005. La presente delibera sarà comunicata agli interessati ad ogni effetto di legge e pubblicata sul sito e nel bollettino della Consob. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione. Roma, 10 maggio 2005 IL PRESIDENTE Lamberto Cardia

11/05/2005

Documento n.4653

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