Centrale Rischi: utente Adusbef ottiene giustizia

in Sentenze e testi di legge
LA TUTELA DEGLI UTENTI BANCARI E LE SEGNALAZIONI DEI CREDITI BANCARI ALLA CENTRALE DEI RISCHI: UTENTE ADUSBEF OTTIENE GIUSTIZIA (Delegazione ADUSBEF della Puglia: avv. Antonio TANZA) Un associato ADUSBEF ha ottenuto un ordinanza per la cancellazione della segnalazione di credito "a sofferenza" effettuata da una banca alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia. Il Tribunale di Brindisi, Prima Sezione Civile, Pres. Terzi, Est. Guida, con Ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 20 luglio 1999, nella causa iscritta al n. 30 del 1999 del R.G. del Contenzioso Civile tra T.F. Tecnologie per il Futuro s.r.l. e Banca del Salento S.p.A., avente ad oggetto un reclamo ex art. terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del G.I. della causa di merito, datata 20 aprile 1999, con la quale si dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale, in corso di causa, l'utente bancario chiedeva al G.I. che volesse ordinare alla banca convenuta di revocare la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia operata dall'istituto di credito. Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. la parte ricorrente esponeva che la banca aveva disposto, a seguito dell'impugnazione del presunto credito bancario, il mutamento del suo credito vantato nei confronti dell'utente da una posizione di "incaglio" ad una di "sofferenza" e che, determinando, al 31 dicembre 1998, in lire 924.000.000 un credito che al 31 dicembre 1995 era stato quantificato in lire 594.000.000, aveva effettuato la segnalazione alla Centrale dei Rischi creando gravissimi danni, atteso che, la Banca Commerciale Italiana aveva chiesto spiegazioni di tale segnalazione e sospeso il credito. Il G.I. dichiarava inammissibile il ricorso per diversità del petitum rispetto alla causa di merito pendente tra le medesime parti: il giudizio pendente aveva per oggetto l'accertamento dell'ammontare del credito della banca fino al saldo del 31 dicembre 1995; mentre, invece, il ricorso ex art. 700 c.p.c. era strumentale all'accertamento dell'ammontare del credito della banca fino al saldo del 31 dicembre 1998. Lo stesso giudice trasmetteva, però, il ricorso al Procuratore della Repubblica di Brindisi, in quanto contenente una sostanziale denuncia di illeciti penalmente rilevanti nella parte in cui rileva l'illegittimità dell'incremento delle pretese creditizie della banca, nel corso di tre anni. Il Tribunale, in sede di reclamo, non solo dichiara ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. ma "... ordina alla Banca del Salento S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di procedere immediatamente al ritiro e/o alla revoca della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia relativa al credito vantato nei confronti della T.F. Tecnologie per il Futuro S.r.l., comunque ponendo in essere tutte le attività che saranno necessarie al fine di far venir meno gli effetti della predetta segnalazione". Il ricorso è ammissibile, secondo il Tribunale brindisino, poiché non appare fondato il presupposto su cui si basa la decisione del giudice di prime cure e cioè che sia ancora in essere un rapporto creditizio tra la banca e l'utente. Infatti, la domanda di accertamento negativo introdotta dall'utente con l'atto di citazione presuppone implicitamente il venir meno del rapporto contrattuale instaurato con l'istituto di credito, tant'è che da un lato la società attrice contesta radicalmente la sussistenza di un'eventuale credito e dall'altro, comunque, il quantum così come determinatosi. In ogni caso l'istituto, dal canto suo, aveva richiesto la risoluzione contrattuale ed aveva spiegato domanda riconvenzionale. Non esistendo, dunque, secondo il Tribunale, alcun rapporto contrattuale tra le parti discende logico che tutte le attività che da quel rapporto traggono origine rientrano nell'ambito del giudizio di merito già pendente e "ben può rientrarvi una illegittima ed arbitraria segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia !". In questo senso appare analoga anche la causa petendi tra giudizio di merito ed istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., e cioè "la lesione del diritto d'impresa, diritto costituzionalmente garantito". Conclude l'ordinanza, sul punto dell'ammissibilità del ricorso, evidenziando come la procedura cautelare atipica trova la sua fondatezza proprio nella pretesa di risarcimento dei danni avanzata dalla società attrice per i presunti comportamenti arbitrari che sarebbero stati posti in essere nel corso del rapporto dalla banca e proseguiti anche nel corso del giudizio di merito e che si sarebbero sostanziati nella erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi. Il Tribunale prosegue con una mirabile disamina della fondatezza del ricorso anche nel merito, analizzando prima l'esistenza del fumus e poi del periculum. "...la Centrale dei Rischi è stata istituita al fine specifico di consentire la conoscibilità, da parte degli istituti di credito, del rischio complessivo collegato ad un cliente e dare, quindi, la possibilità di valutare meglio l'affidabilità del cliente stesso sia ex ante, cioè al momento della verifica dell'opportunità di concludere un contratto che preveda un'esposizione della banca, sia nel corso dell'esecuzione di un rapporto già concluso (cfr. Tribunale di Cagliari, ord. 28 novembre 1995)." Ciò premesso il Collegio ritiene che: "...è di tutta evidenza come una segnalazione erronea alla centrale dei rischi possa determinare una lesione del diritto d'impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso. In un sistema informativo generalizzato, infatti, teso proprio a consentire a tutti gli aderenti del circuito bancario la possibilità di valutare i rischi dell'affidamento richiesto, l'eventuale segnalazione di una posizione di rischio, con connessa rilevante difficoltà di andare a verificare le effettive cause, comporta, o comunque può comportare, un effetto a catena di mancati affidamenti o, peggio, di revoca di quelli già concessi. Vi è di più. Una errata segnalazione può incidere anche sul regime della libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio: il mancato accesso al credito di un'impresa o la revoca degli affidamenti porta ad avvantaggiare le altre imprese operanti nel medesimo settore, così come può essere fuorviante per le stesse altre banche condizionandone la loro politica creditizia". Dunque, l'erronea segnalazione alla Centrale dei rischi crea un danno sia all'utente che alle altri istituti creditizi. Il Tribunale, poi, evidenziando come la stessa Banca d'Italia prevede un dovere degli intermediari di effettuare la rettifica di una segnalazione tramite il servizio di prima informazione osserva che:"..E' possibile, quindi, procedere ad una correzione di un'eventuale segnalazione erronea da parte dell'intermediario che l' ha operata, a maggior ragione se ciò deriva da un ordine del giudice !" Circa la correttezza delle modalità di segnalazione nell'ordinanza si evidenzia come "... non è, quindi, corretto ritenere che la segnalazione sia un fatto automatico e non implichi, invece, una valutazione della banca in ordine alla insolvenza del cliente, insolvenza che deve essere tale da legittimare l'appostazione del credito a sofferenza. E', infatti, questo il passaggio che determina, poi, l'automatismo della segnalazione: tutte le posizioni di sofferenza, infatti, a prescindere dalla loro entità, vanno segnalate, ma è la banca che deve decidere se lo stato di insolvenza del cliente è tale che non vi sono più possibilità, rectius, vi sono rilevantissime difficoltà di recuperare il credito. Va, inoltre, ulteriormente evidenziato come tutta la procedura si svolga senza contraddittorio: è la banca, cioè, che procede nella istruttoria e può anche non interpellare il cliente, ma effettuare la segnalazione anche senza comunicarglielo. La procedura, in conseguenza dei rilevantissime effetti pratici che può determinare, appare di per sé anomala e, comunque, poco garantista : deve, perciò, richiedersi, in virtù dei generalissimi principi di correttezza e buona fede, alla Banca una più che attenta diligenza nella istruttoria e nella conseguente, eventuale, segnalazione. ... Per stato di insolvenza non si richiede l'accertamento, da parte della banca, dello stato di decozione dell'impresa ché tale nozione attiene la normativa fallimentare ed appartiene alla competenza giurisdizionale, ma indubbiamente la banca deve ancorare la sua valutazione a qualche elemento oggettivo a sua disposizione, elemento che non può essere il mero ritardo nel pagamento o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito!". Relativamente al periculum il Tribunale osserva che questo è rappresentato "dalla impossibilità o, comunque, rilevantissima difficoltà per l'imprenditore oggetto dell'erronea segnalazione alla C.R. di accedere al credito bancario o di vedersi chiudere le fonti di credito già in essere". Seppure crescente, il numero delle decisioni che affrontano la materia della segnalazione dei crediti alla centrale dei rischi è, ancora, sparuto. Detta ordinanza si pone in linea con le statuizioni del Tribunale di Roma, Sez. II, ordinanza del 18 marzo 1998, Pres. Misiti, Est. Nazzicone, I.G.E. S.r.l. e Rialti c/ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e con quelle del Tribunale di Cagliari, ordinanza del 28 novembre 1995, Pres. Pisotti, Est. Amato, VI.SAN. di Nino Villa Santa s.a.s c/ Banco di Napoli S.p.a., centrando però in maniera più puntuale e completa le varie tematiche. L'ordinanza del 18 marzo 1998 emessa dalla Sez. II del Tribunale di Roma, in maniera ancora più radicale da quanto previsto dal Tribunale di Brindisi, ritiene che la segnalazione in sofferenza deve essere subordinata alla presenza del requisito soggettivo del debitore di trovarsi nell'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art. 5 L.F.) o in un uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria. In particolare osserva che: " ... il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto ad adempiere, se non è correlato ad un oggettivo stato di difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito come in sofferenza. L'eventuale iscrizione, da parte della banca, del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile della conseguenza del risarcimento del danno". Il Tribunale di Cagliari nella citata ordinanza sostiene come in caso di segnalazione erronea (per negligenza o imperizia nella valutazione della sussistenza dei presupposti prescritti per la segnalazione) , ovvero "abusiva (per l'intenzionalità della comunicazione di dati non veritieri) alla Centrale dei rischi, la banca è tenuta a risarcire i danni causati al cliente, a titolo di responsabilità contrattuale, se la segnalazione è avvenuta nell'ambito di un rapporto negoziale già operante tra le parti o, altrimenti, a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il Collegio ha precisato che: "Possono in generale ipotizzarsi alcune situazioni esemplificative di contegni implicanti l'uno o l'altro profilo di responsabilità, chiaramente a seconda che il comportamento dell'istituto di credito sia posto in essere, erroneamente, o, in ipotesi, addirittura intenzionalmente, nell'ambito di un rapporto negoziale già operante tra le parti, ovvero venga realizzato in violazione degli obblighi generali di astensione e tutela imposti dai principi in materia di responsabilità extracontrattuale: 1) la banca segnala alla Centrale dei rischi un affidamento del cliente per un credito superiore a quello effettivamente in essere; 2) la banca segnala alla Centrale dei rischi un affidamento del soggetto per un credito inesistente; 3) la banca segnala alla Centrale dei rischi una posizione di rischio definibile come sofferenza, a fronte della piena capacità del soggetto, cliente o terzo, di far fronte regolarmente all'eventuale debito con il suo patrimonio. Quanto alla natura dei comportamenti denunziati, può brevemente farsi riferimento, riguardo alle ipotesi di erroneità delle segnalazioni, ad alcuni dei casi probabilmente più evidenti : a) la possibile negligenza nelle registrazioni dei dati presso la centrale dei rischi, innanzitutto, sotto l'aspetto anagrafico, come nell'ipotesi della sostituzione di un soggetto ad un altro, fortemente indebitato verso il sistema bancario, ovvero indicato come non solvibile; b) la negligenza e l'imperizia nella valutazione della sussistenza dei presupposti per le registrazioni dei dati presso la Centrale dei rischi, in relazione all'ammontare dell'esposizione debitoria del soggetto nei confronti della banca, come nel caso di mancata indicazione dei limiti esatti del debito, in relazione al relativo titolo negoziale; c) la negligenza e l'imperizia nella valutazione della sussistenza dei presupposti per le registrazioni dei dati presso la Centrale dei rischi, in relazione allo stato di insolvenza od alle situazioni sostanzialmente equiparabili, come nell'ipotesi dell'imprenditore che sia titolare di un patrimonio aziendale sicuramente idoneo, in termini di entità e di quantità dei beni che ne fanno parte, a far fronte all'obbligazione menzionata. Riguardo alle ipotesi, invece, di intenzionalità della segnalazione alla Centrale rischi, di situazioni non veritiere, ci si può limitare ad indicare, in questa sede, la possibilità che, a fronte di fondate contestazioni del cliente in ordine ad una pretesa della banca, quest'ultima utilizzi la segnalazione come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad una definizione più sollecita ed a condizioni gradite della controversia . sotto altro profilo, riguardo cioè alle conseguenze delle segnalazioni erronee o abusive, può rilevarsi che la posizione del soggetto segnalato può essere pregiudicata sotto diversi profili: a) viene innanzi tutto, almeno indirettamente, limitato l'accesso del soggetto segnalato, al mercato del credito, tenuto conto del fatto che, se è vero che non viene astrattamente impedita la possibilità di concessione di nuovi affidamenti, questi vengono sostanzialmente ostacolati dalla difficile dimostrabilità, agli altri istituti di credito, della fondatezza dell'eventuali contestazioni del credito o della piena solvibilità pure eventualmente sostenute in sede giudiziale; b) in alcuni casi la stessa segnalazione potrebbe provocare uno stato di vera e propria insolvenza del soggetto segnalato, collegata all'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento (art. 5 L.F.) come nell'ipotesi in cui, in conseguenza della registrazione, da un lato la persona segnalata non riesca più ad attingere a fonti di finanziamento ordinarie, e, dall'altro, si trovi a dover far fronte a nuove ed imprevedibili situazioni debitorie, rappresentate dal recesso da parte di altre banche da rapporti di finanziamento in corso, dovuto all'apparente situazione di rischio. Attraverso il meccanismo delle segnalazioni non veritiere alla Centrale dei rischi, inoltre, l'istituto di credito non solo potrebbe vanificare gli obbiettivi della rilevazione dei rischi, ma arrivare a danneggiare le impresi concorrenti, con una deformazione a loro esclusivo danno della reale situazione debitoria e della affidabilità economica complessiva del soggetto segnalato. Deve ritenersi conseguentemente ipotizzabile, in astratto, il ricorso alla tutela cautelare atipica, al fine di ottenere un ordine di ritiro o revoca di una segnalazione illegittima, in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare, in modo irreparabile, la posizione del soggetto segnalato, ed al fine di evitare il prevedibile danno al patrimonio dello stesso, nelle more della proposizione dell'azione di merito diretta ad accertare l'illiceità del comportamento dell'istituto di credito ed alla eventuale condanna al risarcimento del danno". Il Tribunale di Roma, Sez. I, con l'ordinanza del 05 agosto 1998, Gesis S.r.l. (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) c/ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha correttamente ritenuto che la segnalazione a sofferenza implica una valutazione globale, da parte della banca o altro intermediario, della condizione economico-finanziaria del cliente, ossia della capienza e consistenza del suo patrimonio complessivamente considerato. Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 13 settembre 1993, di fronte all'istanza cautelare di un'impresa italiana avente in corso un contratto per la fornitura di impianto industriale all'Iraq, parzialmente non eseguito a causa dei provvedimenti di embargo conseguiti alla guerra del Kuwait ha ordinato alle banche italiane garanti del contraente iracheno e controgaranti dell'impresa fornitrice non solo lo svincolo di tutte le garanzie, ma anche la comunicazione dell'estinzione delle correlative obbligazioni dell'impresa alla Centrale dei rischi. Questo recente progresso della giurisprudenza di merito si allontana dagli altri pochi precedenti editi i quali hanno affrontato l'argomento in termini molto sbrigativi e lesivi del dei diritti del consumatore. ADUSBEF promuoverà una serie di giudizi tesi a contestare l'ingiustificato unilaterale potere delle banche di segnalazione "a sofferenza" delle posizioni ritenute scomode: vi è assoluta necessità di controllo e di contraddittorio. Non si possono continuare ad accordare alle istituzioni bancarie diritti antidemocratici di coercizione e soffocamento della libertà imprenditoriale e privata. La segnalazione "a sofferenza" o dovrà essere effettuata da un Garante che assicuri, attraverso l'esame soggettivo ed oggettivo dell'utente, la neutralità e necessità della segnalazione o, più correttamente, dovrà essere eliminata, essendo, peraltro, gravemente lesiva del diritto alla riservatezza. Lecce, 14 gennaio 2000 Avv. Antonio Tanza

14/01/2000

Documento n.3082

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