Cassazione: Adusbef vince nuovamente sulla prescrizione

in Sentenze e testi di legge

Autore: Avv. Antonio Tanza - Presidente Adusbef

Corte di Cassazione, sez. VI,1,  Pres. Consigliere Massimo Dogliotti,  Rel. Consigliere Magda Cristiano, con la sentenza n° 20933 del 7-9-2017, ha accolto il motivo d’impugnazione avanzato dal difensore dell’Adusbef secondo il quale l’eccezione di, prescrizione avanzata dall’istituto di credito era formulata in maniera generica e senza l’indicazione delle operazioni aventi natura solutoria, erroneamente applicando, la Corte d’Appello di Lecce, il principio del c.d. “overruling” enunciato da Cassazione Sezioni Unite n° 15144/2011 esclusivamente limitato al mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di interpretazione di norme processuali, ad una fattispecie in cui venivano in rilievo norme di diritto processuale. La Corte ha avuto modo di ribadire come, a partire dalla sentenza n° 24418 del 3-12-2010 resa dalle Sezioni Unite - a beneficio di un socio di Adusbef - si è costantemente affermato come l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, dalla chiusura del rapporto.

Nel caso in esame, la natura ripristinatoria delle rimesse è solo presunta dovendo la banca, parte che eccepisce la prescrizione, allegare e provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria, con la conseguenza che a fronte della formulazione generica della eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto, in data anteriore al decennio, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri da parte della banca, essendo la prescrizione una eccezione in senso stretto e, dunque, non può l’Ufficio aiutare la banca individuando i versamenti solutori, o dando mandato ad un CTU di farlo in sostituzione alla carente difesa bancaria. Inoltre la Corte ha ritenuto che la banca  debba pagare anche gli interessi creditori maturati nel corso del rapporto, seppur domandati solo nel corpo dell’atto di citazione.

Scarica qui l'ordinanza 

Leggi la nota all'ordinanza Sulla natura dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie

 

Corte d’Appello di Roma Roma sentenza num. 5706/17

La sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5706, Pres. rel. Edoardo COFANO, pubblicata l’11 settembre 2017 fa ottimo uso del recente insegnamento  che Corte di Cassazione, sez. VI, 1, Pres. Consigliere Massimo Dogliotti, Rel. Consigliere Magda Cristiano, con l’ordinanza  n° 20933 del 7-9-2017, ha inteso affermare in tema di formulazione ed onere della prova  dell’eccezione di prescrizione, nonché di formulazione della domanda sugli interessi creditori.

La Corte d’Appello, lucidamente ha affermato che: “è di tutta evidenza come la società, nel proporre la domanda di ripetizione di indebito, avesse chiesto che, nella determinazione dell'ammontare di quest'ultimo, si tenesse conto degli eventuali interessi a proprio credito, così come la Banca li aveva conteggiati, seppure in modo non dovuto, vale a dire applicando clausole nulle o inefficaci. La misura nella quale tali interessi sono stati calcolati, d'altra parte, non è stata oggetto di specifica contestazione. Con la sentenza non definitiva è stata d'altra parte rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione sollevata dalla banca, di guisa che non è questa la sede nella quale valutare un'eccezione già esaminata e respinta. Per mera completezza di motivazione può solo aggiungersi che la ricostruzione, tra le varie rimesse, di quelle aventi l'asserito carattere solutorio, e non ripristinatorio, è stata effettuata solo nel contesto della CTU contabile esperita in questo grado, laddove la giurisprudenza richiamata nella precedente pronunzia (non definitiva) di questa Sezione si era evidenziato che lo specifico onere di allegazione e prova gravante sulla Banca deve essere tempestivamente adempiuto.” Alla Banca non resta che restituire il maltolto e pagare le spese del doppio grado di giudizio, oppure ricorrere in Cassazione sperando, però, in un cambiamento del vento.

Scarica qui la sentenza

18/02/2018

Documento n.10568

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