Caso EDI ed EDIFIN - aggiornamento del 18.3.03: Ordinanza del giudice Orlandi

in Sentenze e testi di legge
RICORDIAMO CHE: QUESTIONE E.D.I. FIN S.P.A. E E.D.I.S.R.L. RICORSO ex art.700 C.p.c. - FEDERCONSUMATORI e ADUSBEF, nei confronti di E.D.I. FIN s.p.a. e E.D.I. s.r.l., Dall?Ordinanza si evince che: 1) le somme pretese dalla E.D.I. s.r.l., a titolo di ?costo di recupero (tariffa applicata)? nonché di ?spese per esazione domiciliare?, non sono legittime; 2) i debitori ceduti sono tenuti nei confronti della cessionaria (E.D.I.s.r.l.) UNICAMENTE al pagamento della somma capitale e degli interessi di mora dovuti alla cedente( TIM), secondo la disciplina dettata dagli artt. 1260 e ss c.c.; 3) per le somme versate e non dovute dai soggetti ceduti, in adempimento alla richiesta effettuata dalla società E.D.I. s.r.l., può essere richiesto il rimborso in quanto costituiscono indebiti oggettivi. Inoltre, si ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in male fede, oppure dal giorno della domanda se questi era in buona fede (ex art. 2033 C.c.); 4) il diritto all?azione di richiesta di rimborso si prescrive in dieci anni. Da ciò si evincono le somme da pagare, qualora certificate e i rimborsi da chiedere qualora già pagati. IL TESTO DELLA ORDINANZA DEL GIUDICE NICOLETTA ORLANDI ________________ COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ADUSBEF - FEDERCONSUMATORI RECUPERO CREDITI CON INTERESSI ABNORMI: IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, ACCOGLIENDO LE TESI DI ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI, ASSISTITI DAL PROF.AVV. UGO RUFFOLO, HA INIBITO ALLE SOCIETA? ?EDI? ED ?EDIFIN? DI APPLICARE COSTI DI RECUPERO ED ALTRE SPESE EXTRAGIUDIZIARIE PER ESAZIONE DOMICILIARE, PERCHE? NON COSTITUISCONO LE SPESE DI PAGAMENTO ! APPLICANDO LA ?CLASS ACTION? PREVISTA DALLA LEGGE 281/98, IL GIUDICE DESIGNATO NICOLETTA ORLANDI, ORDINA LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SUI 2 MAGGIORI QUOTIDIANI, PER INFORMARE COMPIUTAMENTE 163.416 CITTADINI, COLPITI DA ELEVATE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. Federconsumatori ed Adusbef avevano invitato centinaia di migliaia di cittadini, destinatari di ingiunzioni di pagamento per vecchie bollette telefoniche (crediti ceduti dalla Tim) inviate dalle società Edi srl ed Edifin srl, a non pagare alcunché, in attesa della pronuncia del Tribunale Civile di Roma, al quale si erano rivolti, patrocinati dal prof. Ugo Ruffolo, per chiedere di inibire comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori. Il Tribunale Civile, accogliendo le richieste di Federconsumatori e Adusbef: ?ritenuto che ricorrono in modo paradigmatico le esigenze di tutela cautelare dei consumatori perseguite anche da altri ordinamenti (class action); osservato che va disposta, ai sensi dell?art.3 legge 281/98,la pubblicazione per estratto della presente ordinanza; ordina a EDI srl di non procedere alla riscossione delle somme richieste ai debitori ceduti da Tim a Edifin Spa a titolo di costo recupero (tariffa applicata) e di spese extragiudiziarie per esazione domiciliare,in quanto non costituenti spese del pagamento; ordina la pubblicazione sui quotidiani la Repubblica e Corriere della Sera?. Tim aveva ceduto ad una società di recupero crediti denominata ?Vonwiller?, oltre 700.000 crediti individuali risultanti da altrettante bollette telefoniche non onorate di consumatori che erano passati dal sistema TACS al sistema prepagato GSM,al prezzo di 2 lire su 100 lire,confidando che le restanti 98 lire sarebbero state sufficienti a coprire le spese per il recupero. Qualche mese dopo (ottobre 2002) centinaia di migliaia di cittadini, avevano ricevuto una ingiunzione di pagamento da parte della società EDI (Esazioni Dirette- Sezione Recupero Forzoso Credito),che con un prestampato paragonabile a quello del ministero delle Finanze con lo stemma della Repubblica ed un analogo timbro circolare,chiedeva per conto del creditore EDIFIN (che ha dato mandato per il recupero del credito cedute dalla TIM alla Vonwiller e da questa alla Edifin),ingiungendo di pagare,nel migliore dei casi,quasi il triplo della somma originaria,nel peggiore dei casi,quasi cinque volte il presunto debito originario. ?Poiché non avete rispettato i termini di pagamento stabiliti-aggiunge la lettera recapitata ai cittadini- siete decaduti dal beneficio del pagamento dilazionato. In base alla vostra posizione inadempiente sono inoltre a vostro completo carico le spese sostenute nonché gli interessi moratori. Pertanto vi invitiamo a versare entro e non oltre 10 giorni dalla data della presente l?importo di Euro ??..ricordandovi che non ottemperando al pagamento di quanto sopra,ci vedremo costretti a presentare,alla competente AUTORITA? GIUDIZIARIA, ricorso per decreto ingiuntivo con eventuali maggiori spese a vostro carico?. Tra spese,costi e commissioni, 51 euro di presunto debito originario nei confronti di Tim,ceduto alla Vonwiller per un controvalore di 1,02 euro, diventano 142,97 euro pari ad un tasso di interesse del 280,3 per cento,se si paga entro 10 giorni, di ben 229,73 euro,pari ad un tasso di interesse del 450,45 se si superano i 10 giorni,maggiorati come sono di interessi moratori, rivalutazione monetaria,spese,costo recupero, costituzione in mora,spese extragiudiziarie, imponibile ed Iva ! Ma la cosa più vergognosa è costituita dal fatto che in violazione di qualsiasi legge sull?usura (legge 108/96), la società di recupero ha acquistato 51 euro di crediti pagandoli 1,02 euro, dai quali ricaverà 142,97 euro se l?utente si lascia intimidire e paga entro 10 giorni,corrispondendo un tasso di interesse del 14.016 (quattordicimilasedici) per cento su base annua,mentre trascorsi 10 giorni dovrà affrontare un tasso di interesse pari a 44.161 (quarantaquattromilacentosessantuno) l?anno ! Il giudice designato del Tribunale Civile di Roma,dott.ssa Orlandi,applicando la legge 281/98,ha scritto nell?ordinanza, una delle più belle sentenze per la tutela dei diritti dei consumatori in merito al far west delle società di recupero crediti, che agivano indisturbate,senza neppure documentare compiutamente la liceità o meno del credito (spesso prescritto),caricando il debito originario di costi, spese e commissioni improprie. Con questa sentenza milioni di consumatori sono più tutelati ! Roma,18.3.2003 _____________________________ RIPORTIAMO IL TESTO DELLA ORDINANZA DEL GIUDICE NICOLETTA ORLANDI _____ Il Giudice designato, dr. Nicoletta Orlandi, nel procedimento iscritto al n. 84705/2002 R.G., Misure Cautelari, promosso da FEDERCONSUMATORI- Federazione nazionale di consumatori e utenti, in persona del Segretario generale Rosario Trafiletti e S. P , elettivamente domiciliati in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 308, presso lo studio dell?Avv. Ugo Ruffolo, che li rappresenta e difende unitamente agli Avv. Domenico Romito e Marcella Rendo come da procura in margine al ricorso Ricorrente Nei confronti di E.D.I.Fin S.p.A. e E.D.I. s.r.l. elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 290, presso lo studio degli avvocati Marco Spadaro e Emanuela Gara??che li rappresentano e difendono come da procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta Resistenti e di ADUSBEF- Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari, in persona del suo legale rappresentante Elio Lanutti, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 308, presso lo studio dell?Avv. Ugo Ruffolo, che li rappresenta e difende unitamente all?Avv. Marcella Rendo come da procura in margine alla comparsa di intervento Interveniente a scioglimento della riserva di cui la verbale di udienza del 18/12/2002, letti gli atti e le note depositate dalle parti 1. premesso che Federconsumatori, società iscritta nell?elenco di cui all?art.5 della L. 30/7/1998 n. 281, ed il Sig. ??? hanno chiesto che sia accertata in via d?urgenza il carattere decettivo delle comunicazioni inviate dalle resistenti ai debitori ceduti da TIM e la non debenza delle somme pretese dalle predette società a titolo di ?Costo recupero (Tariffa applicata)?, ?IVA?, ?Costituzione in mora?, ?Spese extragiudiziarie per esecuzione domiciliare?, che sia accertato inoltre il diritto dei predetti debitori TIM di ripetere quanto eventualmente pagato per tali voci e di liberarsi versando unicamente le somme dovute alla originaria titolare del credito, che sia conseguentemente inibito alle resistenti di reiterare i predetti comportamenti, con emanazione dei provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, quale l?ordine di diffusione di un comunicato correttivo rivolto ai consumatori, e che sia infine disposta la pubblicazione del provvedimento emanato; 2. osservato che i ricorrenti hanno dichiarato di voler proporre nel merito le medesime domande sopra indicate oltre alla richiesta di risarcimento dei danni patiti dal Sig. ??? destinatario di una delle richieste di pagamento inviate da E.D.I. , e di accertamento negativo del credito vantato dalle resistenti nei confronti del predetto??..; 3. rilevato che l?intervenuta ADUSBEF, anch?essa iscritta nell?elenco di cui all?art. 5 della L. 30/7/1998 n. 281, ha formulato le stesse richieste di Federconsumatori, 4. osservato che le resistenti hanno chiesto in via riconvenzionale che sia ordinato alle associazioni di consumatori di non reiterare l?invito di debitori insolventi a non pagare le somme loro richieste con lettera di messa in mora oggetto di causa, intendendo nel merito chiedere il risarcimento dei danni derivanti a seguito della campagna stampa promossa dalle predette associazioni; 5. osservato che deve essere preliminarmente ordinato lo stralcio della documentazione prodotta dai ricorrenti unitamente alle note di replica del 25/01/2003, il cui deposito non è stato autorizzato; 6. ritenuto che va inoltre respinta la richiesta delle resistenti di riunione del presente procedimento a quello promosso da TIM nei loro confronti di Venwiller S.p.A., prima cessionaria dei crediti TIM, successivamente in parte ceduti a EDIFIN, a di Gonzaga Servizi S.r.l., mandataria insieme a EDI per il recupero dei predetti crediti, tenuto conto della diversità sia delle parti che dell?oggetto del predetto procedimento, nel quale TIM lamenta la lesione della propria reputazione commerciale a seguito delle modalità di esazione utilizzate dalle cessionarie dei crediti e dalle rispettive mandatarie; 7. osservato che parimenti va rigettata la richiesta delle resistenti di essere autorizzate a chiamare in giudizio TIM al fine di esserne manlevate, non avendo la domanda di garanzia contenuto cautelare e dovendo essere eventualmente proposta in sede di merito; 8. rilevato che le resistenti hanno rinunciato nella memoria del 15/01/03 all?eccezione di carenza di legittimazione processuale dei sig.ri Trafiletti e Lannutti, che hanno agito rispettivamente in nome e per conto di Federconsumatori e di Adusbef; 9. osservato che tale eccezione risulta comunque priva di fondamento in base agli statuti delle due associazioni, che conferiscono la rappresentanza sostanziale e processuale rispettivamente al segretario generale ed al presidente, ed in base al verbale di elezione del sig. Trafiletti ed alla dichiarazione del sig. Lannutti allegata alla richiesta al Ministero dell?Industria di iscrizione di ADUSBEF all?elenco previsto dall?art. 5 L. 281/98, prodotti dalla ricorrente e dall?intervenuta; 10. ritenuto, quanto alla doglianza delle resistenti per la mancata attivazione da parte delle associazioni dei consumatori di procedura conciliativa, che tali procedure sono previste dall?art. 3, comma 2, L. 281/98 come facoltativa e non come obbligatoria e che la diffida prescritta dal comma 3 del predetto articolo non appare compatibile con la struttura del procedimento cautelare (si pensi alla possibilità di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte, prevista dall?art. 669 sexies, comma 2 , c.p.c.), fermo restando che l?eventuale rifiuto delle associazioni de consumatori a prendere in considerazione proposte transattive dalle controparti, sinora non formulate, potrà essere valutato in sede di merito con riferimento alle spese processuali; 11. ritenuto che risultano superflui i mezzi istruttori indicati dalle resistenti, stante la genericità e l?influenza delle circostanze vertenti sulla natura dell?attività di recupero crediti e sull?organizzazione aziendale di EDI; 12. osservato che ininfluente risulta anche l?accertamento relativo al completamento delle operazioni di spedizione delle lettere di messa in mora, non discendendo da tale circostanza la cessazione della materia del contendere, come preteso dalle resistenti, giacchè è pacifico che sono tuttora in corso le procedure di riscossione dei crediti oggetto delle predette lettere; 13. ritenuto che risulta infondata l?eccezione delle resistenti di carenza di legittimazione attiva di Federconsumatori e ADUSBEF, basata sull?assunto che la normativa invocata dalla ricorrente e dall?intervenuta sarebbe rivolta a tutelare solo i consumatori adempienti, assunto che non trova nessun riscontro nella disciplina in esame, che prevede il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed equità in tutte le fasi del rapporto contrattuale, senza esclusione di quella relativa all?eventuale inadempimento della parte debole, si veda, in tema di clausole abusive, quanto previsto dall?art. 669 bis, comma 3 numeri 5 e 6, che proprio a tale fase fanno riferimento; 14. osservato, quanto alla posizione del sig. ????? , che , esclusa la sua legittimazione ai sensi dell?art. 3, comma 6, L. 281/98, deve valutarsi in base all?art. 700 c.p.c. la sussistenza dei presupposti per la cessione della tutela cautelare da lui individualmente richiesta nei confronti delle resistenti e che va conseguentemente negato che nell?ipotesi in esame i diritti del ricorrente siano minacciati dal pericolo di un pregiudizio irreparabile, tenuto conto della modestia dell?importo oggetto della lettera di messa in mora da lui ricevuta, il cui pagamento non comprometterebbe altri suoi diritti fondamentali, e tenuto conto che egli, con la proposizione del presente ricorso, ha dimostrato di essere in grado di adire l?Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l?accertamento di quanto effettivamente dovuto alle resistenti e di ripetere quanto eventualmente pagato oltre tale importo; 15. osservato che infondato appare la deduzione della ricorrente e dell?intervenuta in ordine alla decettività della indicazione contenuta nelle lettere di messa in mora inviate ai consumatori da EDI, in qualità di mandataria di EDIFIN, dell?avvenuta cessione dei crediti TIM da quest?ultima società a Vonwiller S.p.A: e da questa alla predetta EDIFIN; 16. rilevato infatti che tale indicazione risulta veritiera e doverosa al fine di individuare il titolo della pretesa creditoria azionata con le lettere di messa in mora oggetto di causa e che la notifica al debitore della cessione del credito vantato nei suoi confronti non richiede particolari formalità (vedi in tal senso Cass. 99/10788, Cass. 74/1387), non avendo peraltro fondamento normativo l?assunto di Federconsumatori e ADUSBEF secondo cui la predetta modificazione non potrebbe essere effettuata su mandato della cessionaria; 17. osservato che estranea alle questioni in esame risulti la tematica dell?usura, evocata dalla ricorrente e dalla intervenuta in relazione alle somme richieste da EDI per le voci indicate in premessa che portano nella comunicazione diretta al sig. ????. , prodotto unitamente al ricorso, quasi a triplicare il credito iniziale, ed a quadruplicarlo, ove il debitore non paghi entro 10 giorni e venga attivata la cosiddetta ?esazione domiciliare?; 18. osservato infatti che l?elemento costitutivo del reato previsto dall?art. 644, comma 1, c.p. e la conclusione di un contratto di cui sia parte l?usurato in base al quale venga preteso dalla persona offesa un compenso iniquo, e che nel caso in esame nessun rapporto contrattuale è invece intercoso fra le resistenti e i debitori ceduti; 19. rilevato che proprio alla luce di tali considerazioni relative all?assenza del conferimento di incarico da parte dei debitori alla società di recupero crediti, risulta non debenza della somma da questa pretese a titolo di ?costo di recupero (tariffa applicata)? nonché di ? spese per esazione domiciliare? costituendo tali somme, secondo quanto riconosciuto dalle resistenti, il corrispettivo dell?attività di impresa svolta da EDI, di cui questa potrà eventualmente richiedere il pagamento alla propria mandante, ma che non può essere riversato sui debito ceduti, i quali, secondo la disciplina dettata dagli artt. 1260 e ss. c.c., sono tenuti nei confronti della cessionaria unicamente al pagamento della somma capitale e degli interessi di mora dovuti alla cedente; 20. osservato che inconferente rispetto a quanto esposto risulta la circostanza che le tariffe applicate da EDI siano state depositate in Questura, ai sensi degli artt. 115 TULPS e 204 del relativo regolamento, approvato con R.D. 6/5/1940, n. 695, trattandosi di normativa di ordine pubblico, rivolta ad assicurare la pubblicità dell?attività svolta dalle agenzie di affari che nulla dice in ordine alla congruità dei compensi pretesi e soprattutto nei soggetti tenuti al pagamento di essi; 21. rilevato che, come esplicitamente ammesso dalle resistenti, le predette somme potrebbero essere pretese nei confronti dei debitori ceduti unicamente a titolo di risarcimento dei danni, con conseguente illiquidità del relativo credito che in quanto tale non può formare oggetto di decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto asserito nelle comunicazioni oggetto di causa inviate da EDI ai debitori TIM; 22. rilevato che privo di pregio risulta il richiamo da parte delle resistenti all?art. 6 del D.L.vo 9/10/2002, n. 231, che prevede l?obbligo del debitore di rimborsare al creditore i costi sostenuti per il recupero del credito, determinati secondo le tariffe forensi in materia extragiudiziale, applicandosi tale disciplina unicamente ai rapporti fra imprenditori e non essendo conseguentemente estensibile in via analogica ai contratti di cui è parte un consumatore, stante la diversità delle situazioni considerate, quali si evince dall?esistenza di un corpus normativo volto a tutelare i diritti di quest?ultima categoria in contrapposizione di quella che esercita professionalmente l?attività di impresa; 23. osservato sulla base di quanto esposto che appaiano fondate le domande che Federconsumatori e ADUSBEF intendono proporre nel merito, avente ad oggetto l?accertamento della violazione da parte delle resistenti dei diritti fondamentali dei debitori TIM ad una adeguata informazione alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali, stante la recettività delle comunicazioni oggetto di causa, nelle quali compensi per la propria attività professionale, non dovuti dai debitori ceduti, vengono richiesti ai consumatori come spese del pagamento, azionabili con procedimento monitorio ai sensi degli artt. 1196 c.c. e 633 c.p.c.; 24. ritenuto che scorretta risulta anche la mancata indicazione nelle comunicazioni in esame degli elementi idonei ad individuare il credito che si assume evaso dal debitore, di cui è riportato unicamente l?importo ma non all?epoca di maturazione di esso negli estremi del contratto intercoso con TIM e dell?eventuale bolletta non pagata, sin da rendere estremamente difficile all?utente verificare l?effettiva debenza delle somme richiestegli e fornire la prova dell?avvenuto pagamento di esse; 25. osservato che fondate risultano anche le doglianze di Federconsumatori e ADUSBEF in ordine alla forma delle predette richieste di pagamento, tale da ingenerare la convinzione del carattere pubblicistico dell? attività svolta da EDI; 26. rilevato infatti che tali comunicazioni sono stampate su carta verde chiaro e recano nell?intestazione la dizione SEZIONE RECUPERO FORZOSO CREDITO ? ESAZIONI DIRETTE, con apposto fra le due ultime parole un fregio simile al sigillo di Stato, formato da una corona di foglie con sovrastante una stella ed all?interno la scritta EDI, nonché un timbro rotondo nel quale è riprodotta la medesima dizione; 27. ritenuto che il fatto che le parole ESAZIONI DIRETTE costituiscono la denominazione della resistente e siano da questa utilizzate come marchio non esclude il controllo giudiziale della decettività di esse ai sensi della L. 281/98, essendo quello di verità principio fondamentale per la validità dei segni distintivi e la legittimità dell?uso di essi e tenuto conto che la predetta espressione avvalora la convinzione, unitamente al termine ?forzoso?, che la resistente possa agire esecutivamente per il recupero del credito vantato; 28. ritenuto che sussistono giusti motivi d?urgenza al fine di inibire in via cautelare la prosecuzione della procedura di riscossione dei crediti il cui pagamento è stato richiesto da EDI mediante le lettere di messa in mora oggetto di causa giacché nel caso in esame il danno appare di fatto pressoché irrisarcibile, essendo estremamente difficile che possano essere ripetute dai consumatori le somme che essi pagassero indebitamente nelle more del giudizio di merito volto ad accertare la violazione da parte delle resistenti della L. 281/98, sicché né risulterebbe vanificata la tutela accordata all?esito di quel giudizio; 29. rilevato infatti che EDI ha dichiarato di aver inviato la lettera di messa in mora 163.416 debitori TIM e che, stante l?elevato numero dei destinatari, la loro dispersione su tutto il territorio nazionale, nonché la polverizzazione degl?importi singolarmente pretesi, è presumibile che solo un limitato numero di consumatori attivi onerose procedure giudiziarie al fine di ottenere la restituzione delle somme pagate in forza delle lettere in esame; 30. ritenuto pertanto che ricorrono in modo paradigmatico esigenze di tutela cautelare dei consumatori perseguite anche da altri ordinamenti (si pensi ad esempio alla tutela apprestata nell?ambito delle class actions); 31. osservato che va inoltre disposta, ai sensi dell?art. 3, comma1, lettera c L 287/98, la pubblicazione per estratto della presente ordinanza, giacchè tale provvedimento appare sufficiente a garantire l?effettività della tutela concessa, ponendo gli utenti TIM in grado di avere una corretta informazione in ordine all?atto di messa in mora ricevuto; 32. ritenuto inoltre che la pubblicazione del provvedimento risulta concedibile in via cautelare, pur non essendo espressamente prevista nell?art 3, comma 6, della predetta L. 281/98, alla luce di una interpretazione di tale norma conforme alla normativa comunitaria ed in base ai principi generali della tutela cautelare (vedi in tal senso Trib. Torino, ord. 17/5/2002, Altroconsumo /Fiat auto S.p.A., Cons. di Stato, ord. 15/12/1998 n. 1884); 33. rilevato, sulla base di quanto esposto, che devono essere rigettate le istanze cautelari formulate in via riconvenzionale dalle resistenti; 34. ritenuto che appare equo compensare le spese processuali fra le società resistenti ed il sig. ??? tenuto conto sia della fondatezza delle doglianze da lui espresse in ordine al contenuto ed alla forma della lettera di messa in mora inviategli sia dal fatto che le predette società non hanno svolto una particolare attività difensiva in relazione alla richiesta cautelare avanzata dal ricorrente. P.Q.M. 1) rigetta il ricorso proposta da ........ nei confronti di E.D.I.FIN S.p.A. e di E.D.I. s.r.l.; 2) compensa integralmente le spese del presente procedimento fra ???. E.D.I.FIN S.p.A. e di E.D.I. s.r.l.; 3) ordina alla EDI s.r.l. di non procedere alla riscossione delle somme richieste ai debitori ceduti da TIM S.p.A. a E.D.I.FIN S.p.A. a titolo di ?costo recupero (tariffa applicata)? e di spese extragiudiziarie per esazione domiciliare?, in quanto non costituenti spese del pagamento; 4) ordina la pubblicazione dei paragrafi 23, 24, 25 e 26 delle motivazioni e del capo 3 del dispositivo del presente provvedimento, per una sola volta, sui quotidiani Il Corriere della Sera e la Repubblica, a cura di Federconsumatori e ADUSBEF ed a spese di E.D.I. s.r.l. ed E.D.I.FIN. S.p.A., in solido fra queste due ultime; 5) fissa per l?inizio del giudizio di merito il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Roma 11/03/2003 .

18/03/2003

Documento n.3048

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