Bond Argentina: due proposte di legge a favore dei sottoscrittori

in Sentenze e testi di legge
I 450.000 risparmiatori italiani con le loro famiglie (più di 1.000.000 di voti !) possessori dei bond argentini, ringraziano le forze politiche che sono intervenute in loro aiuto, presentando in questi giorni i due PDL di seguito riportati e chiedono al Parlamento di dare immediato corso ai suddetti provvedimenti.
INIZIO TESTO PRIMO PDL XIV LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N.4669 depositata il 4 febbraio 2004 d?iniziativa dei deputati Guido Rossi, Cé, Sergio Rossi, Dario Galli, Bricolo, Ballaman, Caparini, Didoné, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Parolo, Polledri, Rodeghiero, Stucchi, Vascon MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEI RISPARMIATORI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI DI EMITTENTI PUBBLICI DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Articolo 1 (Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni argentine) 1. Al fine di realizzare un parziale indennizzo a favore dei titolari di obbligazioni pubbliche argentine, che ne risultino intestatari alla data del 20 dicembre 2001, coincidente con l?accertamento del primo default dello Stato argentino, gli istituti di credito, autorizzati ad operare in Italia ai sensi del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che hanno collocato le suddette obbligazioni devono provvedere all?acquisto delle medesime nei confronti dei propri clienti sottoscrittori, secondo le seguenti modalità e disposizioni: a) i titolari delle obbligazioni beneficiari della presente disposizione sono esclusivamente persone fisiche, con cittadinanza italiana; b) l?operazione riguarda le obbligazioni emesse da emittenti pubblici della Repubblica argentina ed é effettuata adottando come prezzo il 70% del valore di acquisto dei titoli consegnati per il rimborso dai soggetti di cui alla lettera a) fino ad un limite massimo di rimborso non superiore a 50.000 euro; c) i soggetti interessati hanno facoltà di aderire alla proposta di acquisto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4; l?adesione comporta la rinuncia automatica ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti dell?istituto di credito acquirente. 2. La Banca d?Italia, con propri provvedimenti, è autorizzata a concedere agli istituti di credito, che effettuano l?acquisto di cui al comma 1, un rimborso dell?onere sostenuto nel limite del 20 per cento. 3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2, la Banca d?Italia è autorizzata ad istituire un fondo alimentato da: a) destinazione degli utili netti residui di cui all?art. 54 dello Statuto della Banca d?Italia; b) da una percentuale della consistenza dei sistemi di indennizzo di cui all? articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) da una percentuale prelevata dal fondo dei sistemi di garanzia dei depositanti previsto dall?articolo 96 del T.U. bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 4. La Banca d?Italia, con propri provvedimenti, adotta idonee forme di pubblicità della presente legge, allo scopo di consentire ai beneficiari l?esercizio della facoltà prevista alla lettera c) del comma 1. 5. A seguito dell?applicazione della presente legge, è fatto divieto agli istituti di credito interessati di procedere all?aumento dei costi dei servizi bancari per un periodo di 24 mesi. 6. Il Ministro dell?economia e delle finanze, sentiti il CICR e la Banca d?Italia, entro 60 giorni dall?entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della presente legge. Articolo 2 (Modifica al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) 1. All?articolo 96-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al comma 4 , alla lettera b) le parole "le obbligazioni e" sono soppresse. Articolo 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. FINE TESTO PRIMO PDL
INIZIO TESTO SECONDO PDL XIV LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. depositata il 16.2.2004 d?iniziativa dei deputati Benvenuto, Violante, Olivieri, Ventura Michele, Bressa, Lettieri, Pistone, Ruzzante, Gambini, Quartiani, Brugger, Vianello, Abbondanzieri, Bettini, Carboni, Detomas, Fluvi, Galeazzi, Lolli, Magnolfi, Mariani Raffaella, Mariotti, Maurandi, Nannicini, Nigra, Ottone, Piglionica, Preda, Ranieri, Sandri, Sereni, Tolotti, Widmann, Zeller MISURE IN FAVORE DEI SOTTOSCRITTORI DI BOND ARGENTINI Art. 1 (Finalità) 1. Scopo della presente legge è di stabilire misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia (di seguito denominate "obbligazionisti"), che a decorrere dal 23 dicembre 2001, data della moratoria dichiarata dall?Argentina sul debito estero, e sino alla data di entrata in vigore della presente legge siano rimasti possessori di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte nell?albo di cui all?articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito denominate "banche collocatrici"). 2. Gli obbligazionisti possono, a loro scelta, avvalersi di una delle misure previste nell?articolo 2. 3. Le modalità attuative delle misure di cui all?articolo 2 sono stabilite con delibera assunta d?intesa fra la Banca d?Italia e la CONSOB, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette modalità sono altresì adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, in radiotelevisione, in INTERNET e sugli altri mezzi di informazione. 4. L?adesione ad una delle misure di cui all?articolo 2 comporta per l?obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui all?articolo 1, comma 1. Art. 2 (Misure previste) 1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera di cui all?articolo 1, comma 3, gli obbligazionisti hanno diritto di vendere le obbligazioni di cui all?articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l?obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo: a) contanti per il 60 per cento del valore nominale delle obbligazioni di cui all?articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 60.000 euro; b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrale e tasso di interesse variabile non inferiore all?EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all?articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro. 2. In alternativa alle misure di cui al comma 1, gli obbligazionisti che, entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di cui all?articolo 1, comma 3, aderiscono ad offerte pubbliche di scambio, effettuata da soggetti residenti nell?Unione europea, delle obbligazioni di cui all?articolo 1, comma 1, con categorie di strumenti finanziari ammesse dalla medesima delibera, possono fruire, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di un credito d?imposta commisurato alle minusvalenze eventualmente emergenti dall?adesione all?offerta, da fruire, entro il limite del 50 per cento delle minusvalenze stesse, ed in ogni caso entro il massimo individuale di 50.000 euro, nell?anno dell?adesione all?offerta e nei quattro anni successivi in quote costanti. La fruizione del credito d?imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall?Agenzia delle entrate secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3. L?Agenzia delle entrate provvede a dare attuazione a quanto disposto nel periodo precedente, in base all?ordine cronologico di presentazione delle domande, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009. 3. Con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità applicative del comma 2. Art. 3 (Fondo bancario di mutualità) 1. Le banche iscritte nell?albo di cui all?articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alimentano un Fondo bancario di mutualità denominato "bond Argentina" mediante il versamento, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell?1 per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2003. 2. Il Fondo di cui al comma 1 viene ripartito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all?articolo 2, comma 1, fra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini di esborso di contanti, di cui alla lettera a), e di valore nominale delle obbligazioni emesse, di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell?articolo 2. 3. Entro il medesimo termine di cui all?articolo 1, comma 3, la Banca d?Italia e la CONSOB, d?intesa fra loro, stabiliscono le modalità di alimentazione e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Art. 4 (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dall?anno 2005, con i decreti di cui al comma 8 dell?articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 100 milioni di euro. FINE TESTO SECONDO PDL
I risparmiatori valuteranno attentamente i prossimi comportamenti del Governo e delle forze politiche e non dimenticheranno alle future elezioni chi avrà saputo dimostrare di essersi impegnato seriamente nella doverosa tutela dei loro diritti

17/02/2004

Documento n.3779

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