BANKITALIA. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE.

in Sentenze e testi di legge
BANKITALIA. Da "ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE". Premessa Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 ??????????? [omissis] TITOLO IX (mercato) Capitolo 1 EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E OFFERTA IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO IX - Capitolo 1 SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La possibilità che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed ordinato di titoli di debito privati è direttamente collegata all?efficacia dei controlli volti a garantire la stabilità e l?efficienza del mercato stesso. Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell?afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore. In relazione a ciò l?art. 129 del T.U., così come modificato dall?art. 64 del d.lgs. n. 415 del luglio 1996, prevede a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia obblighi informativi nei confronti della Banca d?Italia, quando l?entità dell?operazione risulti superiore al limite ivi indicato, o al maggior importo determinato dalla Banca d?Italia ovvero qualora i valori non presentino caratteristiche individuate dalla Banca d?Italia in conformità delle deliberazioni del CICR (c.d. caratteristiche "standard"). La Banca d?Italia può differire o vietare le operazioni che possono compromettere la stabilità e l?efficienza del mercato dei valori mobiliari. L?esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12.1.1994, è finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantità rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possono ostacolare il buon funzionamento del mercato. La Banca d?Italia, in conformità della citata delibera del CICR, può definire le caratteristiche "standard" dei valori mobiliari, nonché individuare tipologie di operazioni sottratte all?obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione. È anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricomresi anche i dati relativi ad operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile. [omissis]

16/01/2004

Documento n.3710

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