Agenzia delle Entrate. Circ. n° 32/E. Indagini finanziarie

in Sentenze e testi di legge
Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 32 del 19.10.2006. Oggetto: Indagini finanziarie - Poteri degli uffici: art. 32, primo comma, numeri 2), 5) e 7) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, numeri 2), 5) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 INDICE • Introduzione • Capitolo I - Ambito soggettivo • Capitolo II - Ambito oggettivo • Capitolo III - Procedure di acquisizione • Capitolo IV - Garanzie a tutela del soggetto sottoposto a indagini • Capitolo V - Utilizzo dei dati e notizie acquisiti nel corso delle indagini • Capitolo VI - Sanzioni nei confronti degli operatori finanziari • Capitolo VII - Il potere di richiesta previsto dal numero 5) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 • Capitolo VIII - Modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relative agli adempimenti degli intermediari finanziari ________________________________________ INTRODUZIONE Generalità Tra le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, Finanziaria 2005, nell'ottica del rafforzamento dei poteri di controllo, particolarmente significative, per gli effetti diretti nei confronti degli Uffici e della Guardia di finanza, ma immediati anche nei confronti dell'aumentato numero degli intermediari, risultano le regole concernenti l'attività istruttoria che nel lessico comune, sotto la previgente disciplina, si è consolidata come quella delle "indagini bancarie" e, talvolta, ancor più impropriamente, degli "accertamenti" bancari. Definizione che ora, per un doveroso adeguamento al nuovo dato normativo, deve invece registrare, quantomeno, anche l'aggettivazione di "finanziarie", in aderenza alla dimensione e alla destinazione assunte dal più incisivo e penetrante degli strumenti d'indagine, su richiesta e non, in quanto deputato ad operare ben oltre il ristretto piano dei conti correnti bancari e postali, per intercettare, invece, anche il più vasto e articolato ambito generale del mercato finanziario. In sostanza, al predetto settore d'indagini i commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge, nell'ambito dei rispettivi comparti impositivi delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, hanno apportato un forte e importante potenziamento attraverso interventi di varia natura che attengono, da un lato, al problema della chiarezza e della leggibilità dei testi legislativi e, dall'altro lato, rimuovendo anche le non poche "scorie" di segretezza opponibili all'Amministrazione, hanno reso possibile l'accesso a una molteplicità di nuovi rapporti: di natura soggettiva, nei confronti di qualsiasi operatore creditizio o finanziario (comprese, con rinnovata attenzione, le società fiduciarie, comunque denominate), e oggettiva, rispetto a ogni tipologia di rapporto, operazione (intesa in senso omnicomprensivo) anche isolata o servizio, indipendentemente da qualsivoglia collegamento funzionale, anche solamente "connesso", ad un "conto" la cui nozione, peraltro, si identifica pur'essa in un rapporto, sia pure di natura del tutto speciale, tra intermediario e cliente. Si tratta di un naturale approdo della lunga evoluzione che si è mossa nel solco dell'indirizzo segnato dalla stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 51 del 18 febbraio 1992), in cui gli interventi operati, a più riprese, dal legislatore hanno condotto a un totale superamento del c.d. segreto bancario e a un rafforzamento dei poteri conoscitivi dell'Amministrazione finanziaria, anche nel caso di inottemperanza o di reticenza in fatto di informazioni irrinunciabili per l'attività di controllo e di accertamento. E ciò, anche in armonia con la posizione assunta dall'OCSE - nel quadro degli strumenti concernenti lo scambio di informazioni recentemente approvati o aggiornati - il cui Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni (versione 2005), all'art. 26, paragrafo 5, stabilisce ora il principio che uno Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire dette informazioni adducendo la previsione del "segreto bancario" all'interno del proprio ordinamento. In ogni caso, il risultato complessivo è quello di un equo contemperamento tra l'interesse privato alla riservatezza, derivante dal predetto riserbo "bancario", e quello pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla repressione dell'evasione. E ciò nel ragionevole apprezzamento, da parte del legislatore, dei fini di utilità e di giustizia sociale di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della stessa Costituzione, nella considerazione che il legislatore non potrebbe spingersi fino a fare di tale riserbo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della individuale capacità contributiva. In particolare, per quanto riguarda l'eventuale "censura di violazione dell'art. 24 della Costituzione, essa non ha fondamento, essendo il contribuente tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni imponibili" (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 260 del 7 luglio 2000). Di analogo tenore - circa i parametri costituzionali riaffermati in ordine all'utilizzo delle risultanze bancarie acquisite in sede di indagini penali - l'ordinanza n. 33 del 26 marzo 2002. In sostanza, conformemente ai suddetti parametri si è consolidata la ratio che - a far data dalla legge n. 413 del 1991 - ha ispirato l'intera procedura in predicato, ma che, pur revocando l'obbligo della preventiva dimostrazione di una evasione rilevante per giustificare una ricostruzione, su base presuntiva, di ricavi e compensi, non era finora riuscita a esprimere un forte e chiaro dato giuridico. Posto che gli esiti delle indagini in questione costituiscono, per espressa volontà di legge, una componente essenziale delle varie forme di accertamento, il legislatore si è dato cura di rivitalizzarne la metodologia acquisitiva, recependo anche l'intento di espandere la tendenza a capovolgerne l'onere della prova, atteso che anche il giudice delle leggi ha statuito che la ricostruzione della capacità contributiva attraverso lo strumento presuntivo non viola l'articolo 53 della Costituzione. Come dire che in materia di indagini creditizie e finanziarie il legislatore della Finanziaria 2005 ha sbloccato non solo la politica di efficienza ma anche quella dell'equità e della neutralità del "rischio indagini" - rispetto alle diverse forme di investimento e di diversificazione degli impieghi -, cancellando anche ogni residuo di complicanza interpretativa delle norme relative e di sperequazione soggettiva e oggettiva di riferimento. In tale contesto, infatti, la legge ha anche ovviato a una palese disparità di trattamento in materia di imposte dirette, fra imprenditori e lavoratori autonomi, stabilendo che ai fini della valenza presuntiva i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o effettuate con gli enti creditizi e intermediari finanziari, in assenza dell'indicazione del beneficiario, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti - ricorrendone i presupposti - sia come ricavi che come compensi. Fermo restando che, seppure in base alla vigente disciplina il valore probatorio di dati, notizie e documenti, regolarmente acquisiti, non è rigorosamente condizionato dal preventivo esperimento del c.d. contraddittorio, la stessa Corte di Cassazione ha ripetutamente asserito che tale esperimento, pur non rappresentando un obbligo ma una mera facoltà, si raccomanda per principio di economicità amministrativa. In ogni caso, l'essenza innovativa della legge ha significato l'affinamento delle regole per tutti, non solo per quanti sono destinati a misurarne le conseguenze, ma anche per i soggetti tenuti, in maggior numero, ad applicare tali regole, compresi gli organi chiamati a interpretarle e a darvi esecuzione. Per l'intento, l'ottica del legislatore è stata quella di contenere all'essenziale le modificazioni, sia formali che sostanziali, preferendo ampliare i poteri e le operatività già esistenti e numeralmente tuttora individuati ai numeri 2), 5) e 7) dell'art. 32, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (numeri che, successivamente, saranno citati anche senza i riferimenti normativi) senza indulgere alle sollecitazioni di crearne di nuovi. In sintesi, le modificazioni apportate dalla legge hanno inteso porre rimedio a effettivi scoordinamenti dell'impianto legislativo esistente non agevolmente risolvibili sul piano interpretativo, neppure giurisprudenziale. Tali scoordinamenti, infatti, erano venuti inevitabilmente a determinarsi a seguito della profonda evoluzione della normativa di settore, della insorgenza di nuove funzioni o di nuove figure di intermediari e delle conseguenti opzioni consentite agli utenti. Si è trattato, pertanto, di correzioni assolutamente indispensabili e comunque di significato meramente strumentale, nel contenuto espansivo e nelle modalità e nei termini di operatività delle norme già abbondantemente in vigore ma i cui poteri non avevano potuto essere adeguatamente esercitati. In sostanza, si è dato corso a un nuovo modello di gestione dei poteri preesistenti, sviluppato nel modo più corretto ed equilibrato, poiché chiaramente improntato al rispetto dei canoni amministrativi, come quello autorizzatorio, e dei diritti, come quello dell'informazione del contribuente ai fini e per gli effetti della sua tutela, soprattutto nell'ambito di un libero confronto, in sede di contraddittorio, con l'ufficio competente all'accertamento. Tale modello, oltre a consentire - grazie ai suaccennati ampliamenti di natura soggettiva e oggettiva - una più incisiva azione di contrasto all'evasione, specialmente in quei settori che presentano maggiori difficoltà di controllo, si adegua al generale processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di accelerazione degli stessi anche in chiave tecnologica, come - nel presente iter procedimentale - la prevista obbligatorietà dei flussi "esclusivamente in via telematica". Sotto quest'ultimo profilo, è appena il caso di precisare che per il combinato disposto del comma 404 della legge e dei numeri 7) - come novellati, rispettivamente, dai precedenti commi 402 e 403 ai commi terzo dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quarto dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 - resta chiaramente stabilito che la decorrenza operativa della procedura telematica dei flussi di richieste e relative risposte, per ovvie ragioni di ordine tecnico, non poteva essere anteriore ad una certa data (originariamente del 1 luglio 2005, successivamente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 luglio 2005) essendo essa condizionata alla emanazione dell'apposito provvedimento che ha fissato le specifiche modalità; laddove la operatività della nuova disciplina è quella stessa della generale entrata in vigore della legge, ma pur essa successivamente prorogata, per taluni aspetti, alla predetta ultima data, ad opera del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Sotto altro profilo, va altresì precisato che per ambedue le procedure, cartacea e telematica in successione di tempo (quest'ultima solo a partire dal 1 settembre 2006, come stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 aprile 2006), la decorrenza di taluni degli effetti delle modifiche strutturali, nei confronti sia degli intermediari richiesti che dei contribuenti controllati, non può non interessare anche i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1 gennaio 2005). E ciò, per l'indubbia natura procedimentale delle stesse, che non hanno mutato né il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi né, tanto meno, quello sanzionatorio, laddove l'espansione della valenza probatoria degli esiti acquisiti trova una naturale e concreta sterilizzazione nelle prerogative che la stessa legge conferma per quanto riguarda la effettiva tutela e garanzia del contribuente (autorizzazione, informazione). Sarebbe pertanto improprio invocare l'irretroattività delle nuove disposizioni sol perché sul piano della tecnica legislativa non è stata espressa, almeno immediatamente, un'esplicita volontà in senso contrario, considerato che siffatto opposto principio si è abbondantemente consolidato nel nostro sistema, avendo trovato applicazione ripetuta in analoghe occasioni, remote e anche recenti. Principio, peraltro, non contraddetto dallo Statuto dei diritti del contribuente, in quanto non disgiunto da quello della certezza del diritto e anzi correlato in senso assoluto a quello dell'affidamento per il contribuente a non vedersi ribaltare le regole "in corsa" ma solo quando è venuto a mutare, anche in via interpretativa, il profilo sostanziale del rapporto giuridico d'imposta. Peraltro, le recenti disposizioni correttive di cui alla citata legge di conversione n. 248 del 2005 hanno - anche sotto l'aspetto più strettamente operativo e per tutte le categorie di contribuenti - risolto le eventuali e obiettive difficoltà organizzative accusate dagli intermediari, al momento dell'introduzione del nuovo assetto istruttorio, a causa del riversamento all'indietro nel tempo - in cui le proprie procedure difettavano di sistematicità - della nuova disciplina oggettiva, tenuto conto che questa risulta ora assolutamente compatibile con le disponibilità pregresse e attuali degli intermediari stessi. Infatti, questi ultimi erano e sono in possesso della strumentazione di cui all'archivio unico informatico (AUI), imposto dal 1993 con la legge n. 197 del 1991 per prevenire l'attività di riciclaggio di denaro avente provenienza illecita, con il limite delle operazioni superiori, da ultimo, all'importo di euro 12.500; sulla predetta strumentazione si fondano le richiamate disposizioni correttive al fine di circoscrivere la base informativa - consistente in una gran mole di transazioni, oltre quelle annotate nei conti - sulla quale, per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 2006, potranno fare affidamento gli uffici procedenti nella formulazione delle richieste allo scopo di acquisire tutte quelle operazioni non transitate in un conto. A maggior ragione, per i periodi di imposta dal 2006 in poi, i medesimi intermediari potranno operare, ai fini delle risposte, basandosi sulle rilevazioni ed evidenziazioni imposte dalle integrazioni apportate, con effetto dal 1 gennaio 2006, dal nuovo assetto informativo di cui al sesto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, come modificato dalla citata legge di conversione n. 248 del 2005. La base informativa delle indagini finanziarie si è ulteriormente arricchita con l'implementazione del sistema dell'Anagrafe tributaria, concernente gli adempimenti degli intermediari finanziari. Infatti, l'art. 37, comma 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto - nella stessa logica dell'Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269, per cui ora la stessa risulta rivisitata e rivitalizzata, non avendo tuttora trovato concreta attuazione - l'istituzione della "anagrafe dei rapporti" tra intermediari finanziari e contribuenti. Quest'ultima sarà archiviata in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria e alimentata da comunicazioni aventi a oggetto la sola esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. La banca dati, la cui operatività è demandata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sarà aggiornata a partire dai rapporti intrattenuti con gli intermediari ancora in essere al 1 gennaio 2005 e non cessati prima della predetta data. Resta a dire, sempre in via anticipatoria, che lo specifico assetto delle sanzioni amministrative in materia, salvo l'ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione a opera della legge, non ha minimamente risentito di alcun inasprimento con riguardo alle nuove condotte, rispetto alle previsioni punitive formulate dal D.lgs. n. 471 del 1997, che aveva peraltro già eliminato il sovradimensionamento delle precedenti fattispecie punitive rispetto non solo all'effetto deterrenza ma anche alla stessa gravità degli inadempimenti. Premesso tutto quanto sopra, si precisa che l'intento delle presenti istruzioni non è quello soltanto di aggiornare operativamente la precedente prassi in materia e, in particolare, il contenuto della circolare n. 116/E del 1996, ma anche quello di dare soluzione a problematiche venutesi a determinare alla luce della esperienza successivamente maturata. Definizioni Sotto un profilo squisitamente formale, tra le "definizioni" che saranno successivamente utilizzate, si segnala che non pochi termini risultano aggiornati e altri ne sono stati coniati, in funzione della evoluzione della legislazione di riferimento sia tributaria che settoriale, e in particolare: - "legge" oppure "novella" in luogo di legge 30 dicembre 2004, n. 311; - "indagini creditizie e finanziarie" in luogo di indagini bancarie e postali; - "conto", non più inteso come rapporto speciale, condizionante l'acquisizione degli elementi bancari e postali, ma includente anche rapporti diversi, operazioni e servizi; - nuove denominazioni delle autorità sovraordinate in funzione autorizzatoria come il Direttore regionale, il Comandante regionale della Guardia di finanza e il Direttore centrale dell'accertamento, in luogo - rispettivamente dei primi due organi - dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette e quello delle imposte indirette e del Comandante di zona della Guardia di finanza; - "banche" in luogo delle aziende e istituti di credito; - "Poste italiane spa", o anche semplicemente "poste", in luogo di Amministrazione postale; - "intermediario finanziario" od "operatore finanziario", per intendere comprensivamente "le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie"; di cui alla elencazione contenuta nei novellati numeri 6-bis e 7) degli artt. 32 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e 51 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (vedi Capitolo Primo); - "responsabile della struttura accentrata" per intendere una ulteriore categoria di possibili destinatari delle richieste delle indagini oltre i tradizionali responsabili delle strutture locali e delle rispettive direzioni generali dei soggetti terzi, effettivi detentori - normalmente essi soltanto - delle informazioni sul contribuente; tale implementazione estende a tutti gli intermediari finanziari la prassi già consentita dalla circolare 116/E - all'epoca limitata a banche e poste - in materia di adempimenti procedurali intesi a superare la competenza territoriale delle singole dipendenze, a prescindere da quelle in cui il cliente-contribuente intrattiene i propri rapporti o abbia effettuato singole operazioni (vedi paragrafo 3.1.1 del Capitolo Terzo); - "contribuente", quale soggetto destinatario sostanziale delle indagini (vedi paragrafo 4.1 del Capitolo Quarto); - "cliente", soggetto - di solito coincidente con il contribuente - che intrattiene un rapporto negoziale continuativo e/o effettua singole operazioni occasionali presso l'intermediario finanziario; - "soggetti terzi", quali soggetti nei cui confronti vengono estese le indagini attivate nei confronti del cliente o contribuente nelle ipotesi di rapporti cointestati e/o in disponibilità per delega e/o per interposizione fittizia (vedi paragrafo 5.2 del Capitolo Quinto); - "Anagrafe" in luogo di Anagrafe dei conti e dei depositi di cui al D.I. n. 269 del 4 agosto 2000; - "Tuir", in luogo di Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. ________________________________________ Capitolo I Ambito soggettivo Premessa Come anticipato nelle Generalità, la legge ha ampliato, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, l'ambito di operatività della procedura istruttoria in questione attraverso la riformulazione dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, sia pure con contestuale ridimensionamento dell'ambito procedurale dei rispettivi numeri 5). Tale ampliamento rappresenta un necessario adeguamento alla profonda mutazione intervenuta nel mondo finanziario e creditizio, iniziata sin dai primi anni '90, che ha cambiato il volto e il numero degli intermediari finanziari istituzionali abilitati a compiere operazioni di impiego, gestione e movimentazione delle disponibilità economiche e finanziarie. Nel settore sono entrati Assicurazioni, Broker, Società finanziarie, Gruppi telefonici, Società di intermediazione e altri soggetti privati, prima dediti solo a svolgere la loro attività tipica. Infatti, attraverso la costituzione di società create allo scopo e con la veste tipica delle attività esercitabili nei diversi ambiti, tutti "fanno banca" o attività finanziaria. Così, accanto alle banche e alle poste hanno trovato ingresso le società appartenenti al cosiddetto settore parabancario (leasing, factoring, credito al consumo), le società finanziarie, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, le società di gestione del risparmio, nonché le varie forme di gestione e partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio. Sotto il profilo espositivo, l'ambito soggettivo della procedura istruttoria in questione sarà separatamente illustrato con riguardo all'esercizio delle diverse potestà di cui ai numeri 5) e ai numeri 7) sia dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 che dell'art. 51 D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, con riferimento ai numeri 7), vengono distintamente trattati: - Organi legittimati a formulare la richiesta di indagine (Capitolo Terzo, paragrafo 3.1.5.1); - Organi legittimati a esercitare il potere autorizzatorio (Capitolo Terzo, paragrafo 3.1.4); - Soggetti destinatari sostanziali delle indagini (Capitolo Quarto, paragrafo 4.1); - Soggetti destinatari delle richieste autorizzate, in quanto aventi la disponibilità dei dati e degli elementi oggetto della richiesta stessa; soggetti ai quali si aggiunge ora, per esplicita volontà di legge, la ulteriore categoria dei responsabili di una "struttura accentrata", le cui disponibilità documentali derivano da quelle effettive dei soggetti aderenti alla stessa struttura accentrata (Capitolo Primo, paragrafo 1.3). 1.1. Destinatari delle richieste Oltre le scansioni soggettive avanti enunciate, si sottolinea che quella di cui all'ultimo alinea costituisce lo snodo essenziale per il decollo della procedura in commento, attesa la notevole dilatazione che tale aspetto ha ricevuto dalla legge, rispetto al più ristretto ambito consentito dalla previgente normativa, in quanto limitato a banche e poste. Con il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2005 sono state individuate le categorie di intermediari destinatari delle richieste, dei quali si fornisce di seguito l'elenco. A) - Banche Imprese che svolgono congiuntamente l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito o, come meglio esplicitato dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito TUB), imprese la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto e, in particolare, riconoscendo allo stesso organismo la possibilità di svolgere tutte le attività elencate nell'allegato alla Direttiva n. 89/646/CEE (seconda direttiva di coordinamento, che introduce anche in Italia il modello di Banca Universale) poi recepita nel predetto TUB. B) - Poste Italiane SpA Società per azioni costituita il 28 dicembre 1998 per trasformazione dell'Ente Poste Italiane. Esercita il servizio universale postale e dei pagamenti su tutto il territorio nazionale ed è ripartita in cinque Divisioni tra cui quella, autonoma, di bancoposta che in particolare interessa la procedura istruttoria in commento, trattandosi della struttura competente per i servizi finanziari della Società. Affiancano la predetta Divisione due società controllate, che esercitano rispettivamente l'attività assicurativa ramo-vita e la produzione e la gestione di fondi di investimento mobiliare. Bancoposta colloca inoltre prodotti di soggetti terzi come i titoli di stato, obbligazioni, ecc., esercitando anche l'attività di gestione del credito tramite la concessione di prestiti personali fino a sessanta mesi e di mutui ipotecari. Offre, infine, carte di credito, carte di debito, servizio di trasferimento elettronico fondi Moneygram. I controlli su Bancoposta sono esercitati, come per le Banche e gli altri Intermediari finanziari, da Banca d'Italia e da Consob. C) - Altri intermediari finanziari C1) - Soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 comma 1 del TUB Sono soggetti che esercitano l'attività di concessione finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi di pagamento (tra cui emissione e gestione di carte di credito, trasferimento fondi sotto qualsiasi forma), intermediazione in cambi. C2) - Soggetti iscritti nell'elenco speciale tenuto da Banca d'Italia ex art. 107 del TUB Sono gli stessi soggetti già compresi nell'elenco generale di cui al predetto art. 106 del TUB ed esercenti naturalmente le medesime attività. Essi si caratterizzano sia per la maggiore dimensione che per la possibilità di esercitare, debitamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sentita la CONSOB, l'attività di servizi di investimento o ad acquisire fondi con l'obbligo di rimborso. C3) - Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico Si tratta delle Holding di partecipazione, iscritte in una apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del citato TUB. C4) - Soggetti che rilasciano garanzie a favore di Banche nell'interesse degli appartenenti ai soggetti stessi Rientrano in tale categoria i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, iscritte alla sezione dell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, del TUB, che esercitano in via esclusiva solo la predetta attività. C5) - Soggetti che esercitano l'attività di cambiavalute Sono iscritti nell'apposita sezione di cui all'art. 155, comma 5, del TUB. Si ricorda che tra questi soggetti sono comprese anche le Associazioni Turistiche Pro Loco. C6) - Soggetti detti "casse peota" Esercitano la raccolta in ambito locale di modesti importi, nonché l'erogazione di prestiti senza fini di lucro. Sono iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 155, comma 6, del TUB. C7) - Agenti in attività finanziaria Si tratta della categoria definita dall'art. 1, comma 1, lettera n), del D.lgs 25 settembre 1999, n. 374 e dal successivo art. 3 dello stesso decreto. I soggetti appartenenti a questa categoria svolgono attività di varia natura come, ad esempio, custodia, trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, oltre ad attività come quella immobiliare, dell'esercizio di case d'asta, del recupero crediti, ecc.. C8) - Operatori professionali in oro La categoria è disciplinata dagli artt. 1 e 2 della legge 17 gennaio 2000, n. 7. Si tratta di soggettività che interessano pur esse l'attività istruttoria in commento, in quanto il loro operato può dare origine a operazioni finanziarie vere e proprie, come quelle esercitate dalle banche situate nelle zone di Arezzo e Valenza Po (prestiti in oro, creazioni di garanzie, ecc.). C9) - Istituti di moneta elettronica (IMEL) L'art. 114-bis del TUB ha riservato l'emissione di moneta elettronica alle banche e agli IMEL, prevedendo per questi ultimi una specifica disciplina esplicitata nella circolare della Banca d'Italia n. 253 del 26 marzo 2004. I predetti istituti esercitano in via esclusiva l'attività di emissione della moneta elettronica, intendendosi per tale "il valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente". Pertanto, le somme in contanti ricevute dagli Imel sono tempestivamente trasformate in moneta elettronica e non costituiscono depositi della clientela; su di esse non sono conseguentemente corrisposti interessi e non sono coperte dalle garanzie dei depositi. Gli IMEL, pur non potendo esercitare la concessione del credito, possono però svolgere attività a esso connesse e strumentali, nonché offrire servizi di pagamento in relazione alla emissione di moneta elettronica. C10) - Imprese di investimento Trattasi, normalmente, delle imprese di investimento mobiliare (SIM), diverse dalle banche, tuttavia autorizzate, insieme a queste ultime, a svolgere servizi di investimento nei confronti del pubblico. Questa categoria è stata introdotta dal D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. decreto Eurosim). Sono definite -ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito solo TUF) - quali imprese di investimento soltanto le SIM e le altre imprese di investimento aventi sede legale e direzione generale in uno Stato sia comunitario che extra-comunitario. La loro attività principale è quella dell'intermediazione titoli e di collocamento per le nuove quotazioni di imprese. Gestiscono, inoltre, patrimoni e raccolgono risparmio; in particolare possono negoziare azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, prodotti derivati, collocare e distribuire strumenti finanziari. C11) - Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Il TUF all'art. 1, lett. m), individua tali organismi nei Fondi comuni di investimento e nelle SICAV. Queste ultime sono società per azioni aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'OPA (offerta al pubblico di proprie azioni). Giova rammentare che la differenza nell'investimento con una SICAV rispetto a un fondo comune, si traduce in un acquisto di azioni invece che di quote; il sottoscrittore SICAV può infatti partecipare all'assemblea degli azionisti, esercitare il diritto di voto e confrontarsi con l'operato dei gestori. Il fondo comune, naturalmente, è da intendersi in senso ampio e quindi riferibile ai fondi mobiliari aperti, chiusi e immobiliari. Si ricorda altresì che fondi e SICAV possono essere di diritto italiano o armonizzati UE e non armonizzati UE; questi ultimi sono liberi da vincoli e limitazioni previste dalla legge comunitaria e quindi considerati nettamente speculativi. C12) - Società di gestione del risparmio (SGR) Come stabilito dagli artt. 1, 18, 33 e 36 del TUF, le SGR sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia e sono utorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, istituzione, organizzazione e gestione dei fondi comuni di investimento, sia propri che istituiti da altri soggetti. Le predette società possono gestire anche il patrimonio delle SICAV e i fondi pensione; tale gestione si realizza, a sua volta, mediante l'investimento avente per oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili. In pratica, le SGR rappresentano lo strumento destinato alla gestione per conto terzi di portafogli mobiliari. La creazione di una siffatta società all'interno di un Gruppo finanziario consente di accentrare tutte le attività di asset management, in precedenza svolte da diversi soggetti, all'interno dello stesso Gruppo (banche, sim, fondi comuni, ecc.). Le SGR oltre che gestire fondi aperti, chiusi mobiliari e immobiliari, possono gestire anche fondi speculativi (quote di hedge fund esteri per le quali non è prevista l'emissione dei relativi certificati). C13) - Società fiduciarie Come accennato nella Introduzione, per quanto riguarda questa categoria la legge ha mostrato una particolare e innovativa attenzione, trasferendola espressamente dall'ambito di operatività dei numeri 5) ai numeri 7) dei rispettivi artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel rinviare per una dettagliata trattazione del tema al paragrafo successivo, è solo il caso di anticipare in questa sede che trattasi di società che si propongono di assumere l'amministrazione e la gestione di beni mobili, immobili e partecipazioni per conto terzi, l'organizzazione di aziende e la rappresentanza dei portatori di titoli e quote societarie. Questo tipo di società è regolamentato ancora dalla legge del 23 novembre 1939, n. 1966, richiamata dall'art. 199 del TUF. La nuova regolamentazione introdotta dai citati numeri 7) specifica che la stessa vale anche per l'elenco delle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 dello stesso TUF. Torna utile precisare che i rapporti gestiti da una società fiduciaria sono da considerare tutti continuativi in quanto ogni cliente deve sottoscrivere un contratto con la società, anche se il rapporto dura soltanto per un breve periodo. Conseguentemente non è dato riscontrare, con questi intermediari, il verificarsi di operazioni fuori contratto o (per fare un paragone con le operazioni per cassa in banca) operazioni extra-conto. E' noto che la contabilità delle operazioni effettuate per conto della clientela viene registrata in un apposito conto intestato alla fiduciaria e aperto presso la banca di riferimento; si tratta in pratica di un conto globale dove vengono registrati tutti i movimenti di entrata e di uscita dei clienti della fiduciaria, ovviamente tenuti distinti per singolo cliente tramite opportune codificazioni. 1.2. Evoluzione della procedura di indagine nella normativa fiduciaria Il nuovo numero 7) del primo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal comma 402 dell'art. 1 della legge, riconosce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane SpA, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. La stessa disposizione prevede, inoltre, che alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del TUF, può essere richiesto, fra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati. In sintesi, dunque, la legge finanziaria 2005 ha: - proceduto a omogeneizzare i poteri istruttori esercitabili nei confronti delle società fiduciarie e quelli contemplati per le banche (e per gli altri intermediari finanziari); - stabilito la possibilità di formulare, nei confronti delle sole società fiduciarie, richieste mirate, finalizzate alla individuazione dei titolari di beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese. Lo stesso comma 402 ha inoltre anche modificato il numero 5) dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del quale l'Amministrazione finanziaria può acquisire informazioni circa le operazioni poste in essere dagli organi e dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici, dalle società ed enti di assicurazione e dalle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi a favore di soggetti indicati singolarmente o per categorie. Proprio per effetto della riforma, tale modalità di accertamento non si applica alle banche, alla società Poste italiane s.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, soggetti tutti che rimangono, invece, compresi nel successivo numero 7) del medesimo art. 32. Con specifico riferimento al comparto delle società fiduciarie, deve dunque rilevarsi che le modifiche previste ai numeri 5) e 7) dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 determinano, innanzitutto, l'allineamento delle società fiduciarie agli altri operatori finanziari (banche, poste, ecc.). In particolare, importante risulta l'espressa esclusione anche delle società fiduciarie dal metodo di indagine "a campione" (per categorie) di cui al numero 5) dell'art. 32 e l'inclusione delle predette società esclusivamente nel numero 7), con conseguente estensione nei loro confronti delle procedure e garanzie proprie delle procedure di controllo finalizzate all'acquisizione dei dati in possesso delle banche. Sotto tale profilo, dunque, può ritenersi definitivamente superata la querelle, recentemente ripropostasi all'attenzione a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 2345 del 1 luglio 2003, se nei confronti delle società fiduciarie di amministrazione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, siano o meno esercitabili i poteri di indagine di cui al medesimo numero 5) dell'art. 32. Allo scopo di meglio comprendere le ragioni che stanno all'origine dell'intervento normativo relativo ai poteri istruttori esercitabili nei confronti delle fiduciarie, e dunque anche i motivi del nuovo assetto conferito in via normativa allo specifico comparto, occorre rammentare che, sotto la previgente disciplina l'art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliva che, per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte potessero, tra l'altro, richiedere alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statuarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti

25/10/2006

Documento n.6391

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