Reclamo su condotta illegittima della banca relativamente all'imposizione della sottoscrizione del modulo "autorizzazione all'addebito degli interessi"
MITTENTE:
_________________ _________________
Via/P.zza _____________________ n. ___
( ______ ) ___________________ - ____ -
RACCOMANDATA A.R.
o PEC
Spett.le
BANCA ________________________
DIREZIONE GENERALE
Via/P.zza ______________ n. __
( ______ ) __________ - ____
RACCOMANDATA A.R.
o PEC [email protected]
Spett.le
BANCA d’ ITALIA
Ufficio VIGILANZA
Via Nazionale, 91
00184 Roma
LETTERA SEMPLICE
o email : [email protected]
E p.c. Spett.le
ADUSBEF
Via Farini n. 62
(00185) ROMA
Oggetto: Reclamo su condotta illegittima della banca relativamente all’imposizione della sottoscrizione del modulo “autorizzazione all’addebito degli interessi”
Il sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________ il ____/____/_____, residente in __________________ alla Via ______________________________ n. ____, con telefono n. _________________________, e-mail _____________________________, nella qualità di associato ad ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali Assicurativi), con sede in Roma alla Via Farini n. 62, nella persona del Presidente Dott. Elio LANNUTTI,
premesso che:
con delibera adottata in data 3 agosto 2016, n° 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha emanato nuove norme in materia di anatocismo, le quali sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016.
La delibera prevede nei rapporti bancari la medesima periodicità nel calcolo degli interessi creditori e debitori, nonché l’espresso divieto di anatocismo, con esclusione per gli interessi di mora.
In particolare l'art. 3 della delibera dispone al primo comma che gli interessi debitori maturati non possano produrre interessi, salvo quelli di mora, disposizione che riprende quella dell'art. 120 TUB. L'art. 4, comma terzo, prevede, in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti, che gli interessi debitori siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
Gli interessi debitori diventano esigibili a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (art. 4, comma quarto); tuttavia il contratto può comunque prevedere termini diversi di esigibilità se a favore del cliente.
La nuova normativa evidenzia queste novità:
Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.
Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità e non può essere inferiore a un anno.
Il termine per il calcolo degli interessi passivi è fissato a una data certa: il 31 dicembre di ciascun anno. Solo per quelli attivi il contratto potrebbe prevedere, a vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all'anno.
Gli interessi passivi sono calcolati sempre al 31 dicembre, anche in caso di contratti stipulati in corso d'anno e, comunque, al termine del rapporto.
Gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
Il cliente avvertito dalla banca dell’entità di detti interessi ha due vie: o pagare con un autonomo versamento al 1° marzo gli interessi maturati al 31 dicembre dell’anno precedente o chiedere alla banca di addebbitarli sul conto.
Ciò premesso
dall’inizio dell’anno 2017 e con una crescente frequenza, numerosi istituti di credito e banche di primaria importanza, tra cui quella a cui è indirizzata la presente, stanno provvedendo (ove non ostruiscano via internet la fruibilità del sito, anche ai correntisti con conti attivi) a notificare, specie a mezzo email, comunicazioni che appaiono poco convenzionali rispetto alle ordinarie informative che le banche recapitano ai loro clienti; tali comunicazioni si caratterizzano per il loro particolare contenuto e per il tenore letterale “non proprio amichevole”.
Tali missive, titolate “messaggio in circolarità”, ricordano che a far data dal 1 marzo 2017, l’istituto di credito provvederà ad addebitare gli interessi debitori relativi al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2016; la clientela, per tale motivo, è invitata a provvedere alla copertura.
La richiesta è bizzarra poiché l’eventuale versamento andrebbe a diminuire la complessiva esposizione debitoria e non a coprire gli interessi passivi maturati nel solo arco dell’anno precedente.
Le suddette comunicazioni sono del tutto illegittime quando facendo riferimento al modulo di “autorizzazione all’addebito degli interessi”, già a suo tempo recapitato, prospettano che nella denegata ipotesi in cui non fosse già stato sottoscritto e rispedito al mittente, la banca non avrebbe proceduto ad effettuare le operazioni di addebito degli interessi, con la poco lusinghiera prospettiva che ciò comporterà la decorrenza degli interessi di mora a partire dal 1 marzo 2017.
L’ulteriore preoccupazione deriva dalle ulteriori conseguenze palesate dagli istituti di credito, ossia il recupero delle somme tramite le procedure stragiudiziali e, in ultima analisi giudiziali, la sospensione e/o revoca degli affidamenti e l’eventuale blocco del conto corrente.
Il tutto, è bene tener presente, “per evitare spiacevoli incomprensioni”.
Appare evidente che siamo di fronte ad vero e proprio mobbing operato ai danni del consumatore che solo dopo aver ricevuto il conto ha la facoltà di scegliere tra il pagamento e l’addebito in conto.
Per tutto quanto premesso, l'associato ADUSBEF
intima e diffida
alla banca dal continuare a tempestarlo di missive, telefonate, email, inserzioni sul conto online o altri mezzi di pressante comunicazione, lasciandogli la possibilità di poter scegliere se pagare al 1° marzo o addebitare sul conto corrente le somme relative agli interessi passivi maturati nell’anno precedente, senza costringerlo a sottoscrivere l’“autorizzazione all’addebito degli interessi”.
La sottoscrizione di detto addebito, senza lasciare la possibilità di poter pagare la sola somma relativa agli interessi maturati al 31 dicembre dell’anno precedente, introduce di fatto e con la forza l’odiosa pratica dell’anatocismo
Pertanto, si invia la presente alla Banca d’Italia perché, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, vieti alla banca la continuazione di detta odiosa pratica.
La presente viene inviata anche ad Adusbef, che ha già presentato un esposto alla Magistratura in tal senso, al fine di tutelare i propri interessi.
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In fede
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03/02/2017
Documento n.10485