Il Consiglio n. 63/bis. Assegni, libretti al portatore e uso del contante: di nuovo variate le norme. Di M. Novelli

in Il Consiglio
Il Consiglio n° 63/bis Assegni, libretti al portatore e uso del contante: nuove norme antiriciclaggio in vigore dal 30 aprile 2008 Di Mauro Novelli 8-3-2008 AGGIORNAMENTO DI LUGLIO 2008: Il governo Berlusconi ha rivisto la normativa antiriciclaggio introdotta nel marzo 2008. Pagamenti in contanti e saldo dei depositi a risparmio tornano al vecchio limite di 12.500 euro. Inoltre non c’è più l’obbligo per il girante di indicare il proprio codice fiscale. Non è stata invece tolta l’imposizione di 1,5 euro sui moduli di assegni richiesti senza la stampigliatura della non trasferibilità, quindi “liberi”. Resta anche la possibilità da parte delle autorità di indagare chi richieda moduli di assegni liberi. Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE (antiriciclaggio e antiterrorismo) all’articolo 49 definisce e limita l’uso del contante per contrastare riciclaggio e terrorismo relativamente all’uso (illegittimo) del sistema finanziario. Lo stesso articolo, al comma 20, riconduce al 30 aprile 2008 l’entrata in vigore delle norme che illustreremo. Non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti superiori a 5.000 euro, importo che costituisce anche il limite massimo del saldo dei libretti al portatore. Tutti gli assegni avranno la stampigliatura “Non trasferibile”. Sarà possibile richiedere moduli “liberi”, ma occorrerà pagare un bollo di 1,5 euro a modulo. In calce una raccomandazione importante. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 [….] Art. 49. - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Il primo comma limita a 5.000 euro la possibilità di effettuare in via diretta, a favore di terzi, pagamenti in contanti o con trasferimento di libretti al portatore. 2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Questo secondo comma definisce le modalità per pagamenti e trasferimenti in contanti: possono essere effettuati, anche per importi superiori a 5.000 euro, purché siano eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Occorre richiedere per iscritto ai suddetti enti il trasferimento della somma, ottenerne l’accettazione e, quindi, versare presso le loro casse il contante. Il creditore destinatario del pagamento ha il diritto di vedersi messo a disposizione l’importo dal terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’ente ha accettato l’operazione di pagamento. Il luogo del pagamento non può essere al di fuori della provincia di residenza. 3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. “Art. 1277. Debito di somma di danaro. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. [….].” “Art. 1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.” 4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni richiesti e consegnati allo sportello da Banche e Posta portano la dicitura “Non trasferibile” e non sono girabili. Solo su richiesta scritta del correntista, i suddetti enti consegneranno moduli “liberi”, quindi trasferibili. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Non possono essere emessi assegni senza l’indicazione del beneficiario o al portatore. 6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. Gli assegni con l’indicazione di “me medesimo” quale beneficiario possono essere incassati - presso una banca o in Poste - solo dal traente anche se sono moduli “liberi”, richiesti dal correntista senza la stampigliatura “Non Trasferibile”. 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente che non utilizza il titolo, può richiederne il rimborso: si annulla e si rimborsa al richiedente. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Gli assegni di C/C, gli assegni circolari, i vaglia postali o cambiari richiesti senza la stampigliatura “Non trasferibile”, quindi “liberi”, sono gravati da un bollo 1,5 euro per modulo. Pertanto, per un classico carnet da 10 assegni occorrerà pagare 15 euro. Per la girata non sarà più sufficiente apporre la firma. Il girante dovrà indicare anche il proprio codice fiscale. C’è da chiedersi: chi deve verificare la correttezza del codice apposto sotto la firma di chi ci gira l’assegno? Il prenditore? E come? Occorrerà pretendere la presentazione del tesserino CF? 11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. Le autorità inquirenti possono richieder i riferimenti di coloro che hanno fatto richiesta di consegna di assegni “liberi”. Sarà quindi possibile la produzione in dibattimento ex art 234 c.p.p. della documentazione acquisita 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro. 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. Non potranno più circolare libretti al portatore con saldi superiori a 5.000 euro. Sarà incombenza dei detentori adeguarne il saldo a detto importo. 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Ricordiamo che all’atto dell’accensione di un libretto al portatore, banche o Posta devono individuare il cliente che ne richiede l’emissione. Poiché i libretti al portatore possono essere trasferiti per pagamenti di posizioni debitorie, questo comma obbliga chi si spossessa del titolo per sanare suoi debiti a fornire i riferimenti del nuovo possessore all’ente emittente, cioè allo sportello della banca o di Poste presso cui il libretto è radicato. 15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g). 17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile. 18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d). 19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008. ________________________________________ RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE ATTENZIONE: Scrivete fin d’ora “Non trasferibile” sugli assegni in vostro possesso. Infatti, molti correntisti hanno l’abitudine di non mettere la data quando stilano un assegno. Lo scopo è quello di recuperare qualche centesimo di interessi, per via del fatto che la data di addebito sarà successiva a quella effettiva di emissione. A parte il pericolo di vedersi protestato un assegno anche dopo mesi dalla consegna al creditore (gli otto o i quindici giorni entro i quali si può protestare il titolo decorrono da quando verrà apposta la data), si può andare incontro all’inconveniente che può derivare dall’aver riempito un assegno “libero” prima del 30 aprile 2008, ma bancato successivamente a quel giorno. Se verrà apposta una data successiva al 30 aprile, l’assegno “libero”, non richiesto come tale, con girate senza l’indicazione del codice fiscale del girante potrebbe creare seri inconvenienti al titolare del conto. Rendete subito i vostri assegni “non trasferibili”.

18/07/2008

Documento n.7419

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