LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA

in Consigli e guide

La “rottamazione delle cartelle Equitalia”, consiste nella possibilità di chiudere la partita col Fisco, pagando solo le somme a titolo di capitale (imposte, tributi e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail) di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione (il c.d. aggio, calcolato solo sul capitale e sugli interessi), senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora e di dilazione, bloccando nel contempo anche le eventuali procedure esecutive.

Il provvedimento sta proseguendo il suo iter normativo di conversione del decreto-legge 22.10.2016 nr. 193 e prendendo una forma che potrebbe ormai essere vicina a quella definitiva.

La rottamazione delle cartelle è disciplinata dall’art.6, cui verranno aggiunti gli art. 6 bis e 6 ter.

Inoltre è stato pubblicato da Equitalia il modello DA1 previsto per la scelta delle somme da definire e delle modalità di pagamento.

Fatte salve ulteriori modifiche, quindi, possiamo cominciare a dare uno sguardo al provvedimento (nel testo risultante dalle modifiche proposte in sede di conversione), per poterne valutare la fattibilità e la convenienza.

ENTRATE DEFINIBILI

Sono ammesse alla definizione agevolata quasi tutte le entrate affidate ad Equitalia: quelle tributarie e patrimoniali, nonché i contributi previdenziali e assistenziali.

Si tratta quindi in primo luogo di tutti i tributi statali: dalle imposte sul reddito, all’iva (tranne quella all’importazione, che attiene alle operazioni doganali) alle altre imposte indirette.

L’altro grande campo di applicazione è quello dei contributi previdenziali. In un primo tempo si trattava dei carichi debitori inclusi in ruoli, quindi riguardava solo le cartelle e, dal 2011, gli avvisi di addebito; con le modifiche in sede di conversione, la definizione è stata ampliata: entro il 28.2.2017, con posta ordinaria, l’agente della riscossione avvisa il debitore dei carichi affidati nel 2016, per i quali però al 31.12.2016 non sia stata ancora notificata la relativa cartella, o inviata l’informazione relativa agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito. Si è così rimediato ad un’altra lacuna del primo provvedimento, che rischiava di lasciare fuori dal campo di applicazione della definizione un notevole numero di posizioni. Resta da capire che ne sarà dei procedimenti in cui – per un errore o ritardo dell’ente – non venga rispettato il termine del 28.2.2017.

Per quanto riguarda i tributi locali e regionali, nessun dubbio per quelli riscossi tramite Equitalia, mentre per gli altri la possibilità è prevista dalle modifiche in sede di conversione, in cui si demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione. Si tratta di una modifica opportuna, altrimenti la norma sarebbe stata facilmente censurabile sotto il profilo della costituzionalità.

Sono anche definibili le violazioni amministrative al codice della strada (impropriamente chiamate multe), ma non quelle penali. In questo caso, però, la misura non è molto conveniente: la cartella, o comunque la contestazione non ha una parte sostanziale (come il tributo o il contributo) ed una sanzionatoria, ma solo la sanzione, che quindi non è definibile. L’agevolazione resta quindi limitata ai soli interessi.

Ricordiamo che la cartella contiene i seguenti elementi: enti impositori che hanno affidato il ruolo ad Equitalia, le somme richieste (distinte per singolo tributo, relative sanzioni, gli interessi, la remunerazione di Equitalia, i diritti di notifica pari a 5,88 euro); le motivazioni; le informazioni per l’eventuale contestazione; le modalità di pagamento.

Sono invece espressamente escluse le “risorse comunitarie”, perché ovviamente non sono nella piena disponibilità dello stato italiano, come le accise, e i dazi. Sono anche escluse l’iva all’importazione, come abbiamo già detto, nonché le somme derivanti da recuperi di aiuti di stato e da condanne della Corte dei conti e, infine, le sanzioni penali.

Sono definibili i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 a tutto il 2016 (nella prima versione del provvedimento la possibilità era limitata al 2015).

TEMPISTICA E MODALITA’ DI PAGAMEMENTO

Per quanto riguarda la tempistica, anch’essa ritoccata nel corso della conversione, il contribuente manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata, presentando la relativa dichiarazione entro il 31.3.2017. Entro la stessa data, sarà possibile anche integrare la dichiarazione eventualmente presentata in precedenza. A sua volta, l’agente della riscossione, entro il 31.5.2017, comunica a chi abbia presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute, specificando le singole rate e la relativa scadenza. Il 70% della somma complessiva deve essere versato nel 2017, il restante 30% nel 2018. Le rate, di pari importo, possono essere al massimo cinque (tre nel 2017, con scadenza a luglio, settembre e novembre, e due nel 2018, con scadenza ad aprile e settembre). Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5% annuo, a decorrere dal 1.8.2017.

Il pagamento può avvenire con domiciliazione bancaria (da indicare in sede di presentazione dell’istanza), con il bollettino precompilato allegato alla risposta dell’agente della riscossione, o, infine, allo sportello.

PREGRESSE DILAZIONI DI PAGAMENTO

I contribuenti che fruiscano già di una dilazione di pagamento di cui all’art. 19 del DPR 602/1973, possono avvalersi della definizione agevolata delle cartelle, purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. In questo caso, però, la scelta deve essere molto ben ponderata, perché la richiesta di “rottamazione” comporta la revoca della precedente dilazione, mentre restano definitivamente acquisite le somme già pagate a titolo di sanzione, interessi di dilazione e interessi di mora. Sarà quindi necessario valutare di volta in volta la convenienza concreta della definizione agevolata. Ciò anche per due ulteriori ragioni:

  • Mentre la dilazione ex art. 19 del DPR 602/1973 può essere accordata anche per tempi piuttosto lunghi, la “rottamazione” impone di pagare tutto l’importo entro il settembre 2018;
  • Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata della “rottamazione” ne fa venir meno gli effetti, unitamente al venir meno della dilazione precedentemente accordata, con la conseguenza che l’agente della riscossione potrà avviare nuove azioni esecutive per l’importo originariamente dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi di mora; importo che non potrà più essere dilazionato.

 

EFFETTI SUL CONTENZIOSO IN CORSO

Il contribuente, all’atto di presentazione della domanda di definizione agevolata, deve rinunciare al contenzioso in corso, indipendentemente dal grado e dall’esito delle eventuali pronunce intermedie.

L’impatto sul processo tributario è il profilo più critico del provvedimento di definizione delle cartelle: infatti è stato disciplinato molto frettolosamente, senza tener conto della molteplicità di situazioni, decisamente eterogenee che potrebbero verificarsi nell’interferenza di due procedimenti,  basti pensare ai meccanismi di parziale iscrizione a ruolo in caso di soccombenza del contribuente, o di sgravio del ruolo in caso di soccombenza dell’Ufficio in primo grado ma con giudizio d’appello in corso. Si presentano all’orizzonte diverse irragionevoli disparità di trattamento, col rischio che – lungi dal semplificare – si finisca per complicare ulteriormente le vicende relative alla riscossione delle imposte e dei contributi.

18/01/2017

Documento n.10469

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK