TASSA SUI RIFIUTI: ILLEGITTIMA LA DISTIZIONE TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI
Il Consiglio di Stato si è trovato di fronte al caso di un Comune che intendeva ripartire il costo del servizio di ritiro dei rifiuti tra residenti e non residenti, facendo ricadere su questi ultimi la maggior parte del costo totale.
Secondo i giudici, il Comune, al contrario, non dispone della facoltà di determinare liberamente la tariffa: la discrezionalità conferita al Comune è di natura tecnica e non politica, perciò la sua decisione deve essere basata su una stima realistica della produzione di rifiuti per la superficie interessata, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della sua, eventuale, vocazione turistica.
La differenziazione tariffaria tra residenti e non residenti non sarebbe rispettosa neanche dell’ormai noto principio comunitario del “chi inquina paga”: va tenuto in debito conto che, specialmente in una località a forte vocazione turistica i non residenti, sicuramente, sono assenti per la gran parte dell'anno e dunque non una tassazione maggiore rispetto a coloro che risiedono tutto l’anno sarebbe sproporzionale rispetto alla quantità di rifiuti prodotti.
È quindi ingiusto che proprio questi siano chiamati a corrispondere un importo maggiore rispetto ai residenti che producono più rifiuti. Per tali motivi, conclude il Consiglio di Stato, la decisione dell'ente comunale è totalmente illegittima.
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15/09/2017
Documento n.10579