Subforniture.
SUBFORNITURE Ottime notizie per tutti gli imprenditori che contraggono con società importanti, italiane ed estere, contratti di subfornitura. In base a tale contratto un imprenditore si impegna ad effettuare, per conto di un?impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima, o si impegna a fornire all?impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell?ambito dell?attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall?impresa committente. Sono esclusi dall?appena riportata definizione di contratti di fornitura, quelli aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature. Il contratto di subfornitura nelle attività produttive è regolamentato dalla legge. Lo studio Principi, con sede in Via delle Orchidee n°41, Rieti, ha curato casi ed ottenuto provvedimenti monitori favorevoli di condanna a pagare immediatamente considerevoli somme di denaro a favore dei subfornitori da parte delle imprese committenti. Chiunque abbia necessità di prospettare il proprio caso può rivolgersi direttamente allo studio Principi con sede in Via delle Orchidee, 41, Rieti, tel. 0746/481038 oppure 0746/270263 oppure alla sede provinciale dell?Adusbef di Rieti telefonando al n°329/9692966.14/11/2002
Documento n.3190