RISPARMIO TRADITO: ENTRA OGGI IN VIGORE LA NUOVA LEGGE DI RIFORMA !
RISPARMIO TRADITO: ENTRA OGGI IN VIGORE LA NUOVA LEGGE DI RIFORMA ! COMPRESA LA “GARANZIA DI SOLVENZA” CHE IMPONE ALLE BANCHE,NEL CASO VENDA I BOND ALLA CLIENTELA,DI RISPONDERE PER 1 ANNO DALL’EMISSIONE, SULLA SOLVIBILITA’ DELL’EMITTENTE. INACCETTABILE LA PROROGA DELL’ABI. LA LEGGE PREVEDE ANCHE “LA MODICA QUANTITA’ SUL FALSO IN BILANCIO. Entra in vigore oggi la legge 262/2005,”Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”,che prevede alcune garanzie sul comportamento,spesso scorretto delle banche specie nella vendita di prodotti bidone al pubblico dei risparmiatori: nell’articolo 11 della legge, recepita dall’art. 100-bis del TUF (Testo Unico della Finanza), Circolazione dei prodotti finanziari,prevede che se investitore istituzionale, rivende un bond alla clientela retail, entro un anno dalla sua emissione, deve rispondere della solvenza dell'emittente. L’articolo 11 modifica, la disciplina di circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali imponendo nuovi obblighi informativi in caso di successivo trasferimento dei medesimi a investitori non professionali. Si prevede, fra l’altro, che, in caso di successiva cessione di prodotti finanziari, destinati originariamente a soli investitori professionali, ad acquirenti che non siano investitori professionali, l’investitore professionale cedente debba garantire la solvenza dell’emittente per un anno dalla data dell’emissione. Ma la solita circolare dell’Abi alle associate,nella quale sostiene che: “la norma nella sua interezza, sarà applicabile solo allorchè la Consob avrà emanato le disposizioni attuative del documento informativo per il quale, per altro, la Commissione ha tempo 12 mesi”, cerca di rinviare ancora una volta alle calende greche l’applicazione di una legge che entra indubbiamente in vigore oggi,come si evince anche da documenti ufficiali (Comunicazione Consob n.DEM/6031543 del 7 aprile 2006 che fissa i termini di decorrenza alla data del 17 maggio 2006),è inaccettabile. L’Abi e le banche,aduse ad aggirare, a rinviare o addirittura ad addomesticare le norme a seconda dei loro desiderata e sempre contro i diritti dei consumatori, verranno chiamate in giudizio, qualora un solo investitore dovesse essere danneggiato dai ritardi dell’applicazione della legge 262/05,che introduce –tra l’altro- anche la “modica quantità nel falso in bilancio”. L’Art. 30. infatti (False comunicazioni sociali),che modifica l'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente: “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. … La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente: La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT (58.765 risparmiatori). Il Presidente Elio Lannutti Roma,17.5.200617/05/2006
Documento n.5978