RIFORMA DEL RISPARMIO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVERA’ MODIFICHE DELUDENTI,

in Comunicati stampa
RIFORMA DEL RISPARMIO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVERA’ DOMANI MODIFICHE DELUDENTI,IN ALCUNI CASI DANNOSE PER I RISPARMIATORI ! POICHE’ IL GOVERNO,NONOSTANTE LE PROMESSE, NON HA VOLUTO ASCOLTARE LE RAGIONI DEI RISPARMIATORI,ADUSBEF ELENCA LE QUESTIONI DA INTEGRARE NELLA “RIFORMA DELLA RIFORMA DEL RISPARMIO”,A TUTELA DEI DIRITTI DIFFUSI,E NON SOLTANTO DI BEN PRECISE OLIGARCHIE BANCARIE, CHE ANCORA UNA VOLTA IMPONGONO SOTTO DETTATURA,INTERESSI SPECIFICI DA DIFENDERE. La “riforma della riforma” della legge sul risparmio,che dovrebbe arrivare domani sul tavolo del Consiglio dei ministri per una sua approvazione,poiché sembra salvaguardare i soliti esclusivi interessi delle oligarchie bancarie e finanziarie, è deludente ed in alcuni casi dannosa per i risparmiatori, che nonostante le specifiche richieste avanzate al Governo ed al viceministro Roberto Pinza,non sono stati neppure ascoltati. Adusbef non comprende la fretta (la scadenza è a gennaio 2007) nell’approvazione di un “aborto di riforma”, che non tiene conto delle ragioni di risparmiatori e consumatori frodati dalle banche,in moltissimi casi con il concorso e l’omessa vigilanza dei controllori (Consob,Bankitalia,Isvap). Lo schema di riforma, non intende abrogare – come richiesto perfino dall’Antitrust- il famigerato articolo 118 del Testo Unico Bancario,utilizzato dalle banche e dal rag. Fiorani,per rapinare i correntisti (1 milione della ex BPL truffati di 100 euro a testa, molti dei quali attendono ancora il rimborso promesso dal sig. Gronchi),mediante un semplice avviso in Gazzetta Ufficiale Né viene sanata l’inaccettabile deroga,prevista dagli art. 7 del Testo Unico Bancario (TUB) e 4 del Testo Unico della Finanza (TUF), offerta a Consob e Bankitalia,secondo i quali se i funzionari delle due Autorità,dovessero venire a conoscenza di notizie di reato durante le attività ispettive,devono riferire soltanto al Governatore. Pubblici ufficiali esentati dall’obbligo di riferire alla magistratura, eventuali notizie di reato (pensiamo all’usura,al riciclaggio,alle eventuali attività fraudolente di esponenti aziendali che possono generare bancarotte e dissesti),che devono riferire esclusivamente al Governatore della Banca d’Italia ed alla Consob,i quali secondo una loro totale discrezionalità (non soggetta ad alcun tipo di controllo),possono decidere se riferire o meno all’Autorità Giudiziaria. Basti pensare che la ex Banca Popolare di Lodi, fu soggetta a varie ispezioni della Banca d’Italia, prima che le attività illecite del ragionier Fiorani e degli altri “Furbetti del quartierino”, fossero fermati dalla magistratura di Milano ! Quante altre irregolarità, integranti ipotesi di reato, sono state notificate dai pubblici ufficiali di Bankitalia e Consob “al superiore” ? Alcune si archiviano ed altre no? Quante e quali sono state archiviate? Chi decide se è conveniente non archiviare? Quali quelle da chiudere in fretta? I miracolati dalle archiviazioni si limitano a tirare un sospiro di sollievo o si mettono a disposizione del miracolante ? Basti pensare alle valutazioni dei tassi usurari nelle aperture di credito, previste dalla legge 108/96 sull’usura TESTO UNICO BANCARIO Art. 7 - (Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità) [..…] 2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire ESCLUSIVAMENTE AL GOVERNATORE tutte le irregolarità constatate, ANCHE QUANDO ASSUMANO LA VESTE DI REATI. 3. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio. TESTO UNICO DELLA FINANZA Art. 4 (Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio) [……] Punto 11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire ESCLUSIVAMENTE alla Commissione tutte le irregolarità constatate, ANCHE QUANDO INTEGRINO IPOTESI DI REATO. 12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio”. Non viene neppure sfiorata dalla riforma,la pregnanza dell’art.26 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria al capitolo requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti aziendali: “I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere requisiti di professionalità ed onorabilità. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal cda entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla banca d’Italia”. Tale art. 26 del Tub,integrato dal decreto Ministero del Tesoro n.124 del 18 marzo 1998, prevede che i consiglieri di amministrazione delle banche,in caso di condanna per reati di particolare gravità ovvero reati bancari e finanziari, indipendentemente dall’entità della pena ed anche in caso di condanna non definitiva,perdono i requisiti di onorabilità,quindi decadono dalle cariche ricoperte. Il 25 giugno 2002, il finanziere Emilio Gnutti fu condannato dalla Procura di Brescia ad 8 mesi di reclusione per il reato di “insider trading” su titoli CMI (condanna confermata di recente dalla Cassazione). A seguito di quella condanna ,Adusbef,in data 4 luglio 2002 chiedeva a Bankitalia,Consob ed Isvap di congelare le cariche ricoperte dal dr. Gnutti in 26 consigli di amministrazione (tra cui Unipol e Vice-presidente del Monte dei Paschi di Siena). Gnutti,al centro di una fitta ragnatela di società, a causa della mancata decadenza, assieme a Giovanni Consorte (Unipol) ha reiterato il reato di insider trading per il rimborso anticipato delle obbligazioni Unipol (rinvio a giudizio Procura di Milano,sentenza prevista ad ottobre 2006) ed è stato protagonista delle scalate estive del 2005, con l’ex Governatore Fazio (che aveva il compito di caducarlo),Ricucci ed altri “Furbetti”. Per questo occorre rendere più stringente la decadenza,in caso della perdita dei requisiti di onorabilità, con sanzioni a carico delle Autorità vigilanti, che non hanno alcun interesse a farla eseguire, come è stato dimostrato. In merito all’art 3 del Tuf, che dovrebbe porre a carico degli emittenti una sollecitazione all’investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100,entro 12 mesi (periodo inadeguato rispetto ad almeno 24 mesi successivi; né viene sfiorata la responsabilità delle Autorità di controllo (Consob,Bankitalia, Isvap),in ossequio alla Sentenza n 3132/2001 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, in caso di accertata omessa vigilanza. Adusbef si appella alla sensibilità di alcuni ministri del Governo Prodi, che abbiano a cuore i diritti dei risparmiatori e dei consumatori,di prendere le distanze da una riforma deludente, inaccettabile ed insoddisfacente. Elio Lannutti (presidente Adusbef) Roma, 3 agosto 2006

04/08/2006

Documento n.6251

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