REGIONE PUGLIA CONDANNATA A RIMBORSARE ESAMI ONCOLOGICI NON GARANTITI DALLE STRUTTURE PUBBLICHE
Autore: Avv. Massimo TODISCO
La Regione Puglia è stata condannata, con sentenza del 16/02/18, al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di costosi esami diagnostici che non erano stati eseguiti in tempi brevi dalla ASL.
Il Giudice ha accertato che “dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla certificazione medica allegata al fascicolo di parte, nonché dalle prove testimoniali ritualmente assunte in giudizio, è emerso che l'attore - affetto da patologia oncologica e dotato di esenzione ticket come da attestato pure versato in atti – avendo nel mese di luglio 2016, la necessità di eseguire l’esame diagnostico PET-TAC, come da prescrizione medica in atti rilasciata dal medico specialista, tentava di eseguire il predetto esame nella struttura pubblica o in quelle private ma convenzionate, tuttavia nessuna struttura gli consentiva di eseguire l’esame tempestivamente pertanto si vedeva costretto ad eseguire la prestazione presso il Centro di Medicina Nucleare … corrispondendo la somma di € 1.802”.
In corso di causa il medico oncologo aveva riferito: "il mio assistito nel mese di luglio 2016, doveva urgentemente sottoporsi ali 'esame Pet-Tac, dal momento che gli esami strumentali fìno ad allora eseguiti ponevano il forte sospetto di recidiva di medulloblastoma desmoplastico. Per il quale egli era stato operato nel novembre 2010”.
Il paziente aveva altresì provato che le strutture pubbliche regionali non avrebbero potuto consentirgli l’esecuzione dell’esame con la tempestività necessaria per contrastare la malattia.
Una volta inquadrata la fattispecie il Giudice ha precisato che “in materia di assistenza sanitaria indiretta la domanda di un assistito del Servizio Sanitario Nazionale, quale è quella sottoposta all'esame di questo Giudice, ha come fondamento il diritto soggettivo perfetto alla salute, che trova espresso riconoscimento nell'art. 32 Cost. e come tale rientrante tra i diritti inviolabili della persona ed oggetto pertanto di primaria e completa protezione (cfr. Cass. SS. UU. N. 12218/1990), tutelabile in via d'azione innanzi all'a.g.o.”.
Di conseguenza, poiché “nel nostro ordinamento è principio consolidato l'intangibilità del "nucleo essenziale" del diritto alla salute, che comprende gli aspetti di cui non si può, in nessun caso, essere privati, pena la violazione del dettato costituzionale, che viene sanzionata con l'illegittimità delle norme che si pongano in contrasto con esso (ex plurimis. Corte Cost. sent. n. 309/1999, n. 252/200 I, n. 354/2008)”, ha condannato la Regione Puglia al rimborso delle spese sanitarie sopportate illegittimamente dal paziente.
Pertanto nel caso in cui la prestazione diagnostica o di cura sia urgente e il servizio pubblico o privato convenzionato non sia in grado di soddisfare le esigenze del paziente, e questi si veda costretto a pagarle di tasca propria, potrà poi chiederne il rimborso.
Il principio ha dunque carattere generale e può ovviamente essere esteso a tutti gli esami appropriati ed urgenti, anche al di là di patologie oncologiche.
Se hai sostenuto il costo di esami o prestazioni mediche urgenti e indifferibili perché le strutture pubbliche non erano in grado di eseguirle in tempi compatibili con le tue esigenze mediche, invia una mail ad [email protected] con oggetto 'RIMBORSO SPESE MEDICHE' per ricevere la richiesta di rimborso da inviare alla regione e alla asl.
03/03/2018
Documento n.10658