Prima valutazione sugli aspetti a tutela dei clienti delle banche contenuti in SSUU n. 15130 del 29 maggio 2024

in Comunicati stampa

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 15130 emessa il 29 maggio 2024, ha superato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Banca e dalla Procura Generale e si è espressa esclusivamente in merito alla tipologia dei contratti di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto.

La Corte ha risposto solo al quesito se tale specifico contratto, non altri tipi di contratto, debba o no contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso delprestito e dell’eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento e, per l’effetto, se in mancanza di detta indicazione il contratto sia da considerarsi affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 codice civile) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 Testo Unico Bancario).

Le Sezioni Unite hanno quindi delimitato rigorosamente l’oggetto della loro statuizione e del principio di diritto espresso, precisando in modo inequivocabile che:

- “non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile,

- “né sul tema dell’anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario”,

- e “neppure sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto”.

Tra gli studiosi della matematica applicata è noto, in quanto principio oramai pacifico ed acquisito, che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l’equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo.

Tuttavia, la sentenza odierna delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione chiarisce che “… non potrebbe escludersi in astratto che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l’affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”.

La Corte, pur affermando che la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto, ammette che “in ipotesi di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.U.B. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»)”ciò darebbe luogo a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”.

In un altro passaggio della sentenza, la Corte di Cassazione valorizza il principio della trasparenza ed osserva che: “La possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall’art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sulmercato»; cfr. anche l’art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»).

Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentalidell’istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell’istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”.

Proprio quella sentenza del 2007, citata oggi dalla Corte di Cassazione, metteva in evidenza che quando si omette di informare correttamente il contraente circa i rischi connessi ad un prodotto acquistato, non emerge nullità del contratto, perché non si incide su un vizio genetico, ma funzionale, con la conseguenza che quel contraente potrà esperire altre azioni giuridiche (risoluzione, risarcitoria, annullamento, ecc.).

Pertanto, dalla violazione dell’obbligo comportamentale di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, discende una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per la banca di risarcire i danni derivanti dalla discrasia tra utilizzo del regime composto al posto di quello semplice, danni da liquidarsi per differenza e non con l’utilizzo dell’art. 117, comma 7, del T.U.B.

 

Roma li 29 maggio 2024

29/05/2024

Documento n.15882

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