Prima mitica vittoria di un'associata ADUSBEF contro la Banca Popolare di Vicenza per la vicenda delle azioni tossiche: solo 11 mesi per riavere il maltolto!Non sottoscrivete la transazione offerta dalle banche venete: non precludeteVi la possibilita' di recuperare i sudori di una vita!

in Comunicati stampa

Mentre la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca hanno comunicato un prolungamento dei termini per poter aderire all’offerta pubblica transattiva a martedì 28 marzo (il precedente termine era fissato a mercoledì 22 marzo), il giorno in cui si svolge un nuovo consiglio di amministrazione proprio per fare il punto finale sui dati e, di conseguenza, stimare gli accantonamenti necessari per coprire il rischio rappresentato dalle richieste di risarcimento non ritirate, oggi, sabato 25 marzo 2017, cade la prima tegola sulla testa delle due banche venete! La prima condanna di una consumatrice che non ha voluto accettare l’elemosina del 15% a chiusura dei sacrifici e dei risparmi di una vita! L’ADUSBEF che ha proposto un ristoro minimo non inferiore al 50% più interessi del maltolto, porta a casa la soddisfazione di far capire agli azionisti ed alle banche quanto è importante non piegare la testa, non abbassare il cappello davanti all’ingiustizia!

Anche questa volta l’ADUSBEF, presieduta dal Sen. Elio LANNUTTI, è arrivata prima tagliando il traguardo della vittoria dei consumatori contro le lobby bancarie e sui vari imbonitori che cercano di lucrare sui timori e le paure dei cittadini ridotti alla miseria.

L’associata ADUSBEF, assistita dalla delegata dell’associazione, avvocato Emanuela Bellini del Foro di Verona, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, la Banca Popolare di Vicenza dichiarando di aver acquistato 660 azioni BPVI, al prezzo di € 60,50 ciascuna, dietro insistente suggerimento della banca che le aveva rappresentato quelle operazioni come investimenti della specie più sicura e dopo che era stata rassicurata sulla possibilità di liquidare i titoli in un successivo momento. Successivamente aveva chiesto alla Banca di poter vendere dette azioni ma quella le aveva comunicato di essere impossibilità a riacquistarle, asserendo che per l'utilizzo del 'fondo acquisto azioni proprie' nel corso del 2014 era diventata obbligatoria l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I successivi reclami che ella aveva inviato all'istituto di credito erano rimasti senza esito.

 L'attrice ha chiesto al Tribunale, nella persona del Giudice Unico Massimo VACCARI, la dichiarazione di nullità del contratto quadro, nonché l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare: 1) la violazione dell'obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo di acquisto dei titoli era stato non congruo e artatamente sopravvalutato; 2) l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni proprie e di quello sul rischio del c.d. bail in, che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016; 3) la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza delle due operazioni, avuto riguardo agli obiettivi di investimento che essa attrice aveva avuto, in contrasto con il regolamento Consob 16190/2007; 4) la violazione dell'art. 49 del regolamento Consob 16190/2007 in punto di prontezza e rispetto dell'ordine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita. La causa è iniziata con la prima udienza il 7 aprile del 2016 e l’ultima udienza si è tenuta il 20 dicembre 2016; a marzo 2017, cioè dopo solo 11 mesi, si è già conclusa con la sentenza n. 687 del 25 marzo 2017 che ha visto l’associata ADUSBEF, presieduta dal Sen. Elio LANNUTTI, vittoriosa ! Infatti, il Tribunale, così ha concluso: “Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro e degli atti conseguenti avanzata dall'attrice; in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall’ attrice condanna la convenuta a corrispondere alla prima la somma di euro 39.638,05, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme di euro 30.051,25 e su quella di Euro 9.586,80 dalle date, rispettivamente, del 23 ottobre 2009 e del 7 ottobre 2010 a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi sulle somme predette dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo; condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio ...”.

Coraggio, dunque, l’elemosina offerta dalla banca non va firmata! Solo con l’offerta di almeno il 15% subito, oltre al 35% più interessi nel quinquennio, prorogabili con il versamento di interessi moratori nella misura del 5%, potrà valutarsi un’offerta. Oppure sul piatto dovranno aggiungersi i c.d. “crediti deteriorati” che nel caso del Banco di Napoli fruttarono alla società di recupero quasi l’integralità delle poste immobiliari. ADUSBEF è un’associazione di consumatori che non ha mai venduto fumo, ma sentenze ... le parole le lasciamo agli altri.

Roma li 25 marzo 2017

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25/03/2017

Documento n.10498

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