PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: ANTITRUST SOSPENDE PER 15 GIORNI ATTIVITA’ DODOTOUR EVOLUZION TRAVEL,CHE NONOSTANTE FOSSE STATA SANZIONATA, CONTINUAVA

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COMUNICATO STAMPA

 

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: ANTITRUST SOSPENDE PER 15 GIORNI ATTIVITA’ DODOTOUR EVOLUZION TRAVEL,CHE NONOSTANTE FOSSE STATA SANZIONATA, CONTINUAVA AD INGANNARE

 

   Con il Provvedimento n. 24584  notificato oggi, l’Antitrust ha sospeso per 15 giorni l’attività commerciale di Dodotour Evolution Travel, che nonostante fosse stata sanzionata ripetutamente  nel 2007, 2008 e 2009, continuava imperterrita a propagandare le proprie attività truffaldine.

    Scrive l’Antitrust: “risulta provato che attraverso i siti internet www.evolutiontravelnetwork.com, www.evolutiontravelitalia.it e www.evolutiontravel.it i professionisti hanno continuato a pubblicizzare i propri servizi come una rete di consulenti di natura affiliativa, inducendo in errore i destinatari in merito alla tipologia di servizi offerti, agli investimenti richiesti, alle possibilità di guadagno e alla semplicità dell’attività proposta, in spregio all’inibitoria di cui al provvedimento di ingannevolezza n. 16906 del 28 maggio 2007 (PI5615) e alle notifiche dei due provvedimenti di inottemperanza (IP29 – delibera n. 18516 del 19 giugno 2008 e IP47 – delibera n. 20152 del 29 luglio 2009). Si rileva pertanto che, in ragione degli accertamenti condotti in relazione ai contenuti del messaggio da ultimo segnalato, e nonostante il divieto di ulteriore diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole imposto all’operatore che è tenuto a porre in essere ogni adempimento materiale necessario ad interrompere la diffusione della propria comunicazione commerciale o ad adeguarne il contenuto al provvedimento, è possibile configurare la fattispecie descritta quale ipotesi di reiterata inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 16906 del 28 maggio 2007.

   Il 28 maggio 2007, l’Antitrust aveva deliberato l’ingannevolezza delle pagine internet presenti sui siti

www.evolutiontravel.it e www.vacanzeviaggi.it, nonché degli annunci, inseriti in altri siti (nella sezione dedicata alle offerte di lavoro) quali www.studioconsulenzaromano.net, www.tuttotrading.it, www.39italia.com, www.intertime.it, www.sponsoralice.it, rilevati in data 6 novembre 2006, diretti a pubblicizzare la possibilità di svolgere un’attività da casa con internet, anche part-time, avente ad oggetto la promozione dei servizi turistici Evolution Travel, a fronte di un investimento di 18.900 euro. I messaggi, sotto forma di annunci presenti su diversi siti, prospettavano con diverse modalità e, in taluni casi, nell’ambito delle proposte di franchising, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa da casa anche part-time utilizzando internet nel settore dei viaggi e turismo. Essi risultavano collegati attraverso link ipertestuali al sito di Evolution Travel e più in particolare alle pagine dei siti www.evolutiontravel.it e www.vacanzeviaggi.net., prospettando l’attività come un’occasione di lavoro remunerativo di tipo affiliativo (franchising) con investimento, costi e rischi contenuti rispetto all’apertura di un’agenzia di viaggi, adatta a chiunque (studenti, casalinghe, liberi professionisti, agenti di viaggio, ma anche persone senza alcuna esperienza di agenzia) fosse in cerca di un’occupazione anche part-time o intendesse affiancare un'altra occupazione al proprio lavoro, evitando costi fissi di gestione e sfruttando il sostegno e la formazione assicurati dalla società la quale lasciava implicitamente intendere che ci fossero ottime prospettive di guadagno e che la somma investita potesse essere agevolmente ammortizzata, mentre in realtà il messaggio era volto a promuovere la cessione in uso di servizi e strumenti software, funzionali allo svolgimento dell’attività descritta, sottacendo o minimizzando le difficoltà, i costi di gestione e l’elevatissimo rischio di perdita del capitale e, comunque, la circostanza che le possibilità lucrative fossero tutt’altro che certe.

   Adusbef e Federconsumatori, nel  rammentare che il combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art.23  del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sulle pratiche commerciali scorrette, offre all’Autorità  l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro  e nei casi di reiterata inottemperanza, l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo stabilisce che l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni, esprimono gratitudine all’Antitrust per l’ennesimo provvedimento a tutela dei consumatori.

 

                                                           Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)

Roma,19.11.2013                          

19/11/2013

Documento n.9548

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