POSTE ITALIANA CONDANNATA A RIMBORSARE IL CLIENTE PER I PRELIEVI FRAUDOLENTI SUBITI SUL PROPRIO CONTO

in Comunicati stampa

Poste Italiana condannata a rimborsare il cliente per i prelievi fraudolenti subiti sul proprio conto

Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 21.12.2021 il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice dott.ssa M. P. Sanghez, ha condannato Poste Italiane al risarcimento del danno subito da una risparmiatrice che aveva subito ben 17 prelievi fraudolenti dalla propria carta connessa ad un conto libretto.

Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di un giudizio sommario di cognizione – procedimento più snello e che prevede costi dimezzati rispetto al giudizio ordinario – che ha dato ragione alla consumatrice, la quale finalmente potrà ottenere la restituzione delle somme sottrattele in maniera incolpevole, ammontanti a quasi € 10.000,00.

La peculiarità della vicenda sta nel fatto che la carta libretto ed il relativo codice di sicurezza sono sempre rimaste nel possesso materiale della risparmiatrice, eppure ciò non è stato sufficiente ad impedire agli esecutori materiali dei prelievi di concretizzare il proprio intento fraudolento. Il Giudice dott.ssa Sanghez ha altresì bacchettato Poste Italiane per la mancata conservazione dei filmati di videosorveglianza, circostanza che aveva già impedito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce di portare a compimento le proprie indagini.

Si tratta di una pronuncia importantissima in una materia in continua espansione – hanno dichiarato gli avv.ti Giovanni Tarantino e Filomena Cosentino (delegato Adusbef), procuratori della risparmiatrice – specie perché giunta all’esito di un giudizio durato meno di un anno e che ha visto la ricorrente avere ragione su tutti i fronti”.

Dirimente ai fini del decidere è risultata la posizione di ciascuna delle parti: “Risulta dalla documentazione in atti che prelievi non sono riconducibili alla volontà della ricorrente tant’è che la stessa, una volta venutane a conoscenza, ha immediatamente disconosciuto tutte le operazioni, bloccato la carta e presentato denuncia - querela presso la Questura di Lecce. La stessa ha agito con diligenza, non ha avuto un comportamento incauto, quali la consegna della carta a terzi o la comunicazione del proprio codice di sicurezza ma, soprattutto, non ha mai perso il possesso della carta stessa. Al contrario Poste Italiane, nella sua qualità di controparte qualificata, alla quale è ben imputabile la diligenza dell’accorto banchiere (Cass. civ. n. 2950/2017), non ha garantito quel livello minimo di sicurezza che avrebbe impedito a soggetti terzi di concludere ben 17 operazioni di prelievo pur non essendo in possesso della carta. La responsabilità di Poste Italiane per le operazioni concluse mediante strumenti elettronici è di natura contrattuale e, non essendo emersa alcuna responsabilità al riguardo della ricorrente (omissis) o, quanto meno la resistente, sulla quale gravava l’onere di dimostrare la colpa della ricorrente non lo ha provato, sarà tenuta a risarcire il danno patito. La fonte di tale obbligo risarcitorio è rinvenibile nel D.lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva n. 2007/64 CE in tema di servizi di pagamento nel mercato interno, e nel generale canone di diligenza sancito dal codice civile.

Una pronuncia ben argomentata, indubbiamente destinata a divenire un importante precedente in materia in favore dei consumatori.

23/12/2021

Documento n.15199

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