MUTUI: CANCELLAZIONE IPOTECA,PORTABILITA’ (SURROGA) E PENALI.
COMUNICATO STAMPA MUTUI: CANCELLAZIONE IPOTECA,PORTABILITA’ (SURROGA) E PENALI. LE BANCHE OSTACOLANO IN TUTTI I MODI L’APPLICAZIONE DELLA BERSANI. ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI, A FRONTE DI RICHIESTE ECONOMICHE, FINO A 1.000 EURO PER CANCELLARE L’IPOTECA SUI MUTUI PREGRESSI, RICORDANO CHE SONO CANCELLATE D’UFFICIO TUTTE LE IPOTECHE, ANCHE PER I VECCHI MUTUI. NEL CASO IN CUI FOSSERO STATE VERSATE SOMME DAI MUTUATARI ALLE BANCHE PER L’ESTINZIONE DELL’IPOTECA,ESSE DOVRANNO ESSERE RESTITUITE. La legge Bersani (Legge 2 aprile 2007 n. 40), oltre ad aver abrogato le penali sui nuovi mutui ed affidato ad un negoziato tra Abi ed associazioni di consumatori (ancora in corso con la riunione fissata per venerdì 27 aprile p.v.) l’equità delle penali per i mutui contratti in precedenza, ha stabilito una disciplina nuova sulla semplificazione delle cancellazioni ipotecarie (senza bisogno dei notai), applicabile nei casi di estinzione totale dell'obbligazione garantita (compresi gli oneri accessori, quali interessi, spese, ecc.),ma non nei casi di estinzione parziale. L’applicabilità delle nuove norme sulla cancellazione automatica dell’ipoteca è espressamente prevista anche ai mutui estinti in precedenza all’entrata in vigore della legge, laddove alle modalità di applicazione,impone che “l'ipoteca si estingue automaticamente all'estinzione della obbligazione garantita del mutuo senza alcun onere aggiuntivo per il debitore. Nei trenta giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione l'ipoteca va in uno stato di “stand by”, si ha una sorta di ipoteca quiescente, nel senso che essa si estinguerà solo se in tale periodo di tempo il creditore non comunica alla conservatoria un giustificato motivo che ostacola l’estinzione. Quindi per la estinzione automatica dell'ipoteca devono ricorrere due presupposti: l'estinzione dell'obbligazione, il decorso dei trenta giorni dalla predetta estinzione senza che il debitore abbia inviato dichiarazione contraria alla conservatoria. Nonostante la legge sia ben chiara,le banche continuano a provarci, chiedendo da 400 e fino a 1.000 euro,per una cancellazione dell’ipoteca che deve essere estinta gratuitamente alla fine del pagamento dell’obbligazione. Nel caso in cui i consumatori avessero versato dal 2 febbraio somme per la cancellazione dell’ipoteca,le banche devono rimborsarli. Recita l’art. 8: “Portabilita' del mutuo; surrogazione” 1). In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di (finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,) la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice civile. 2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. (La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.) 4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali”. Nonostante sia ben chiaro l’articolato sulla portabilità dei mutui, le banche (supportate dalla corporazione dei notai,che lamentano incertezza e caos nelle registrazioni alla conservatoria che solo loro sarebbero in grado di garantire) stanno ancora prendendo tempo per impedire agli utenti la loro facoltà,che agevola anche la concorrenza e mina alle fondamenta il cartello bancario, di trasferire il mutuo ad una banca più conveniente,che chieda meno oneri e tassi inferiori. Adusbef e Federconsumatori,nel denunciare pubblicamente ostacoli e pretesti per non applicare ancora una volta la legge a favore dei consumatori,si riservano ulteriori iniziative ed azioni a tutela degli interessi dei cittadini. Elio Lannutti (Adusbef) - Rosario Trefiletti (Federconsumatori) Roma,24.4.200724/04/2007
Documento n.6538