Manipolazione Euribor: Nullità della clausola contrattuale Euribor, nei contratti stipulati dal settembre 2005 al maggio 2008.

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Euribor manipolato : Dalla Corte di Appello di Catanzaro una sentenza storica una vittoria per i consumatori
Una recente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro , rappresenta una pietra miliare nella tutela dei diritti dei consumatori nel settore finanziario. La sentenza, che coinvolgeva un caso di mutuo a tasso variabile a cui era abbinato un contratto derivato a copertura della variazione dei tassi, ha sottolineato la necessità di maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle istituzioni finanziarie.
Nel caso in questione, il giudice ha riconosciuto la nullità della clausola dell’ euribor del mutuo stipulato nel 2005 a causa di pratiche illecite riguardanti la manipolazione dei tassi di interesse ed ha dichiarato la nullità del contratto di derivati Questa manipolazione, confermata dalla Commissione Antitrust Europea nel 2013, ha portato alla nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso di interesse, in quanto contraria a norme imperative. La Corte con decisione collegiale ha disposto la nomina di un consulente tecnico (Ctu) a cui ha affidato il compito di ricalcolare le prestazioni di dare avere tra le parti ed ha dichiarato la nullità del contratto di derivati . Questo ricalcolo prevede l ‘ applicazione del tasso legale molto piu’ conveniente rispetto ai tassi convenuti.
La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro per come evidenzia l ‘ avv. Elena Mancuso responsabile regionale dell‘ Adusbef Calabria offre un precedente significativo per i consumatori che si trovano in situazioni simili.
Questa decisione ribadisce l'importanza per i consumatori di essere informati sui propri diritti e rafforza la protezione dei consumatori e invita tutti coloro che si trovano in situazioni simili a non esitare a far valere i propri diritti attraverso le vie legali disponibili.
Nullità della clausola contrattuale Euribor, nei contratti stipulati dal settembre 2005 al maggio 2008, con contestuale rimborso degli interessi pagati. (Cass. Civ. Sez. III Pres. Scarano, Rel. Gorgoni - Ordinanza n. 34889/2023)
La Cass. Civ. Sez. III Pres. Scarano, Rel. Gorgoni - Ordinanza n. 34889/2023, dando seguito anche in sede di legittimità a quanto rilevato da decine di sentenze di merito, ha rilevato che il tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l’avvenuta violazione dell'art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione … Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto»; detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata (Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati"ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato anche la banca che ha concretamente stipulato il contratto, giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810).
Scrivici ad adusbef.utenti@gmail.com con oggetto"Euribor" per avere il fac-simile della lettera da inviare per la nullità della clausola contrattuale Euribor, nei contratti stipulati dal settembre 2005 al maggio 2008, con contestuale rimborso degli interessi pagati.
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12/02/2024
Documento n.15751