L' Antitrust multa le finanziarie delle case auto per 678 milioni di euro
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 20 dicembre 2018, ha concluso un’istruttoria, avviata nei confronti delle principali captive banks e dei relativi gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, nonché delle relative associazioni di categoria. L’istruttoria, avviata a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., si è conclusa accertando l’attuazione di un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri.
In particolare, l’Autorità ha accertato che le società Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance S.A., Santander Consumer Bank S.p.A., BMW Bank GmbH, BMW AG, Daimler AG, Merceds Benz Financial Services Italia S.p.A., FCA Bank S.p.A., FCA Italy S.p.A., CA Consumer Finance S.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia S.p.A., General Motors Company, RCI Banque S.A., Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., nonché le associazioni di categoria Assofin ed Assilea, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, tra il 2003 e il 2017, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks.
Le società coinvolte hanno scambiato informazioni sensibili , da quanto emerge nell’istruttoria svolta , ed hanno così uniformato nel tempo le politiche , le promozioni a danno della concorrenza , del complessivo costo, e a discapito della libera formazione dei prezzi e delle singole promozioni !!!
Per ADUSBEF , questa è l’ennesima prova che attraverso gli accordi di cartello , vengono aggirate le regole del mercato e che a pagare le spese è sempre l’anello debole della catena , ovvero il consumatore finale .
Nella preziosa attività svolta dall’autorità garante , conclusasi con la sanzione comminata , è stato altresì accertato che i comportamenti posti in essere dalle Parti, complessivamente considerati hanno avuto altresì la valenza segreta del cartello .
Le email, attraverso cui erano scambiate informazioni sensibili, erano condivise solo tra le Parti e non coinvolgevano rivenditori o soggetti terzi .
Motivo per cui sono state altresì lese da tali comportamenti le finanziarie indipendenti dai concessionari e di conseguenza anche i clienti finali ; le prime spesso erano appunto tagliate fuori dalle politiche poste in essere , e non potevano venire a conoscenza ( quindi programmare ) le loro strategie concorrenziali in maniera efficace ed efficiente , mentre i secondi hanno praticamente subito le politiche proposte convinti che stessero accarezzando i loro interessi volti all’acquisto finale nella maniera più economica e conveniente .. Sul punto è chiara la più recente giurisprudenza amministrativa che ha respinto le censure di parte relative alla segretezza, sottolineando come “Quanto al profilo della segretezza…la parte preponderante del supporto probatorio adoperato dall’Autorità è costituito da scambi di mail intercorsi tra le parti e non conoscibili all’esterno”.
Si apre quindi uno scenario diverso alla luce del provvedimento sopra citato.
Da un canto si auspica che la cessazione dell’accordo segreto sanzionato produca un miglioramento generale delle condizioni e delle politiche di mercato .
Che le società finanziarie legate alle cause automobilistiche , e le stesse industrie dell’auto offriranno ai loro clienti prezzi e condizioni frutto della libera concorrenza e scevre da ogni possibile intesa .
Per i consumatori , si apre la strada per azioni giudiziarie volte a tutelare gli interessi di tutti coloro che hanno sottoscritto i contratti di finanziamento con le predette Società Finanziarie indicate e sanzionate dall’Autorità Garante , per accertare profili di nullità o annullabilità in capo ai predetti contratti , e consentire una ampia tutela a TUTTI COLORO CHE IN BUONA FEDE HANNO SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CREDENDO CHE QUELLA POLITICA FOSSE CONCORRENZIALE , LEALE , ED ECONOMICA .
Per maggiori informazioni scrivici ad [email protected] con oggetto "antitrust multa finanziarie case automobilistiche"
09/01/2019
Documento n.12292