IVA sul gas. Raggiunte le 50.000 firme. Il testo della proposta di legge

in Comunicati stampa

COMUNICATO DELL?INTESA DEI CONSUMATORI
(Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori)
Unificazione dell?IVA sul gas per usi domestici L?Intesa dei consumatori ha raggiunto l?obiettivo delle 50.000 firme !!!

L?intesa dei consumatori terrà il giorno 27 maggio p.v., alle ore 11,30 presso il Centro di Documentazione Economica per giornalisti in Via Cicerone n.28, una conferenza stampa per illustrare i risultati della raccolta di firme per la presentazione di un disegno di legge d?iniziativa popolare per l?unificazione dell?IVA sul gas per usi domestici. I presidenti dell?Intesa invitano alla conferenza stampa anche i parlamentari componenti delle Commissioni Finanze di Camera e Senato. Alla chiusura della conferenza un componente del Comitato promotore del referendum si recherà presso la Segreteria Generale della Camera dei Deputati, in Via della Missione 8, per consegnare le firme raccolte. 22.5.2003


ECCO IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE: PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: UNIFICAZIONE AL 10% DELL?ALIQUOTA IVA SUI CONSUMI DOMESTICI DI GAS METANO E NUOVO METODO DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE Si moltiplicano in tutte le città le iniziative dei cittadini sostenuti dalle associazioni dei consumatori per porre fine alla discriminazione nell?applicazione dell?IVA alle tariffe del gas metano. Praticata da molti anni e legata all?esistenza di fasce tariffarie diversificate (T1, T2) questa discriminazione si è già tradotta in un?ingiustizia perpetrata ai danni degli utenti che, però, è sempre stata funzionale ad incrementare le entrate fiscali dello Stato. Non si ravvisa altra giustificazione all?applicazione di un?aliquota agevolata, infatti, che mirava ad un migliore trattamento fiscale per i consumi ritenuti essenziali relativi all?uso del gas per cottura di cibi e produzione di acqua calda, ma escludeva da questi l?uso per riscaldamento. Tale esclusione, non solo determinava l?applicazione di un?aliquota raddoppiata (dal 10% al 20%), ma la estendeva all?intero consumo di gas (inclusa la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda); con ciò introducendo un?inspiegabile discriminazione tra gli utenti non basata su alcuna motivazione plausibile. Infatti, qualora la motivazione fosse stata quella di non gravare sui consumi considerati essenziali non si capisce perché fra questi non rientrasse il riscaldamento, né si comprende perché tale agevolazione non fosse concessa a chi utilizzava (ed utilizza) il gas anche per riscaldamento. Qualora, invece, la motivazione fosse stata quella di individuare attraverso la tipologia dei consumi determinati settori sociali più bisognosi di aiuto cui applicare un?aliquota agevolata non si capisce perché l?adozione di un riscaldamento individuale a gas dovesse (e debba) essere considerato il parametro essenziale per individuare una migliore condizione economico-sociale e, quindi, una maggiore capacità contributiva. Anche dal punto di vista delle politiche energetiche non trova spiegazione la penalizzazione dell?uso del gas per il riscaldamento atteso che fra i combustibili disponibili sul mercato è quello meno inquinante il cui utilizzo, quindi, contribuendo alla salvaguardia dell?ambiente, dovrebbe essere favorito rispetto ad altri. Il venir meno delle vecchie tariffe per l?uso del gas conseguente alla ristrutturazione tariffaria decisa dall?Autorità per l?energia e il gas (Delibera del 28 dicembre 2000, n. 237/00) e l?adozione di una tariffa unica fa mancare anche il presupposto giuridico per continuare l?applicazione di due distinte aliquote IVA. L?articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha mantenuto in vita la vecchia struttura tariffaria ai fini fiscali, ma tale disposizione appare ancora più ingiustificata ed ingiusta di quelle precedentemente considerate poiché protrae una discriminazione in base ad una tariffa, già di per sé ingiusta, che non esiste più. Le associazioni dei consumatori che hanno preso l?iniziativa di proporre il testo di una legge che ridefinisca l?applicazione dell?IVA sul consumo di gas metano adottando l?aliquota unica del 10% su tutti i consumi domestici perché questa appare una misura di equità e perché risponde al criterio di favorire l?uso di combustibili non inquinanti e il cui approvvigionamento non sia gravato dalle incertezze e dalle oscillazioni di prezzo che colpiscono i prodotti petroliferi. In questa occasione le associazioni dei consumatori vogliono che sia affrontata un?altra annosa questione. Quella della tassa sulla tassa. In base alla direttiva n. 388 del 1977 la base imponibile per il calcolo dell?IVA è costituita anche dalle " imposte, dazi, tasse e prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto". E così grazie a questa formula il consumatore ha sempre pagato l?IVA anche sulle imposte e tasse che gravavano sui consumi di gas. Si tratta di una misura vessatoria, un modo fantasioso per aumentare il prelievo fiscale, ma profondamente ingiusto perché il destinatario finale di tale prelievo, qualunque sia il nome del titolo che lo autorizza (imposta, tassa, IVA ecc) è sempre la fiscalità generale. Bisogna avere il coraggio di cambiare le norme ingiuste e sbagliate anche se provengono dall?Europa. La forma della proposta di legge è uno dei modi con i quali si può conseguire tale risultato che potrebbe anche ottenersi con una specifica iniziativa del Governo in sede europea. Con l?articolo 1 si dispone una modifica del numero 127-bis) della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 includendo nei consumi di gas metano cui si applica l?aliquota del 10% anche il riscaldamento ed eliminando il riferimento alla tariffa T1. Con l?articolo 2 si modifica l?articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 introducendo fra le esclusioni dal computo della base imponibile dell?IVA anche, nel solo caso dei consumi domestici di gas metano, quella delle imposte di produzione e di consumo. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1 Il numero 127-bis) della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificato: "127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;". Art. 2 All?articolo 15 (Esclusioni dal computo della base imponibile) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero: "5-bis) le imposte di produzione e di consumo nonché le addizionali regionali gravanti sulle cessioni di gas metano e di gas di petrolio liquefatti per gli usi domestici indicati nel numero 127-bis) della Tabella A allegata al presente decreto".

26/05/2003

Documento n.3221

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK