ITALEASE: ADUSBEF CHIEDE LA SOSPENSIONE DEL TITOLO E L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO..
COMUNICATO STAMPA ITALEASE: ADUSBEF CHIEDE LA SOSPENSIONE DEL TITOLO E L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO ED INTERDIZIONE DAGLI UFFICI PER ALMENO 5 ANNI ! NON E’ PIU’ CONSENTIBILE CHE LE BANCHE,POSSANO CONTINUARE IMPUNEMENTE A TRUFFARE E RAGGIRARE I CONSUMATORI. Gli assurdi giochetti che le banche sono aduse a fare con i risparmiatori,mettendo a rischio il loro sudato risparmio,oltre a non essere più tollerabile,deve finire una volta per tutte ed è arrivato il momento che Banca d’Italia dia un segnale forte ai banchieri “facce di bronzo”,abituati a continuare imperterriti nell’opera di raggirare correntisti e consumatori. Sullo scandalo di banca Italease, che ha piazzato rischiosissimi prodotti derivati per garantire gli utenti dal rischio dei tassi,Adusbef torna a chiedere il commissariamento immediato della Banca, per dare un segnale forte a banchieri, che ritenendo di avere l’immunità, continuano a a sentirsi i padroni delle ferriere ed a non applicare neppure le leggi dello Stato. Italease dopo aver piazzato scandalosi e pericolosissimi I.R.S.- INTEREST RATE SWAP, a seguito dall'andamento negativo del mark- to- market, ha chiesto l’immediato rientro ai propri clienti preannunciando il vincolo sulle somme a credito presenti sul conto corrente presenti e future e, conseguentemente imputando tutti i pagamenti, ivi inclusi quelli relativi alle rate del finanziamento, a debito della presunta esposizione debitoria in swap. Si tratta in genere di titolari o amministratori di piccole e medie imprese che hanno avuto la sfortuna di incontrare sulla loro strada Banca ITALEASE a cui hanno chiesto un mutuo o un leasing immobiliare (quindi strumentale alla propria attività imprenditoriale) e che per ottenere lo stesso hanno dovuto acquistare i famigerati SWAP. Al fine di indorare la pillola, la sceneggiatura della frode é stata indubbiamente ben congegnata.Infatti all'imprenditore che chiedeva credito ovviamente lo si assoggettava a tutta la complessa procedura di verifica e richiesta documentazione con tempi anche notevoli del caso.In questa fase ovviamente non si faceva parola degli SWAP. Solo nel momento in cui la banca si accingeva a dare "il placet" all'erogazione del credito, spesso il giorno stesso della stipula davanti al notaio, il responsabile della banca sollevava il problema delle garanzie e segnatamente della necessità di tutelarsi dal rischio del mutevole andamento dei tassi d'interesse. Così, proponeva-imponeva la sottoscrizione di strumenti derivati INTEREST RATE SWAP. Il malcapitato imprenditore di fronte a tale richiesta e nel contesto di cui sopra, stretto nella morsa delle circostanze, firmava. E magari di buon grado fidandosi del bancario che, bontà sua, "si preoccupava di lui", di tutelarlo dal rischio tassi. La realtà ovviamente era molto diversa. Ciò che si andava ad acquistare era immondizia. Per il cliente ovviamente. Per la banca era uno strumento in grado di farle guadagnare una barca di soldi attraverso un meccanismo infernale di ingegneria finanziaria con il quale la prima era destinata a guadagnare sempre e tanto e, specularmente, l'imprenditore a rimetterci le penne....La garanzia non era il rischio tassi ma il lucro della banca. Trattasi dunque di una vera e propria truffa contrattuale (art.640 c.p.) per la quale tutti i contratti sono verosimilmente nulli per difetto di causa. Pertanto chi si trovi in queste condizioni, non paghi! E, men che meno aderisca alle ricattatorie richieste di transazione che la banca sta frettolosamente proponendo in queste ore. Piuttosto Adusbef invita i consumatori a difendersi inviando l'esposto-denuncia-diffida secondo il modello proposto da ADUSBEF,scaricandolo dal sito www.adusbef.it. Oltre alle questioni di carattere penale,che la Procura di Milano riterrà di addebitare agli amministratori, sindaci e società di revisione, Banca d’Italia e ministero dell’Economia devono dare un immediato segnale di discontinuità, commissariando la banca e mettendo gli artefici del raggiro in condizione di non nuocere,con l’interdizione dagli uffici per almeno 5 anni. Elio Lannutti (Adusbef) Roma,24.7.200724/07/2007
Documento n.6717