INCHIESTA VIP: L’ATTACCO DEL GARANTE,ALLA LIBERTA’ DI STAMPA,E’ SBAGLIATA,TARDIVA E SENZA EFFETTI SERI SULLE LIBERTA’ INDIVIDUALI.

in Comunicati stampa
COMUNICAO STAMPA INCHIESTA VIP: L’ATTACCO DEL GARANTE,ALLA LIBERTA’ DI STAMPA, E’ SBAGLIATA,TARDIVA E SENZA EFFETTI SERI SULLE LIBERTA’ INDIVIDUALI. Il provvedimento emesso dal Garante, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali in merito alle attività degli uffici giudiziari di Potenza, che " vieta con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006...allorché: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure, riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazione, o, ancora, attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale; dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice); stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria...". Il Garante dovrebbe chiedersi,invece di tentare di mettere la mordacchia ai mezzi di informazione, che sono già pesantemente condizionati dai loro azionisti, come mai sia stato disatteso il suo provvedimento emanato sulla stessa materia il 21 giugno 2006, in tema di disposizioni già dettate sulle intercettazioni e rileva di avere "ritenuto di dover verificare in via d'urgenza il rispetto dei principi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla protezione dei dati personali". Inoltre "nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso". Se sono stati trascritti, negli atti delle intercettazioni telefoniche, soggetti vittime dei ricatti indicati dai mass media al pubblico ludibrio invece dei “ricattatori”,che al contrario devono essere indicati al pubblico dei lettori, come forma più efficace di controllo sociale,il problema non è del Garante della Privacy,ma del Consiglio Superiore della Magistratura,che non dovrà più tollerare abusi da parte di taluni magistrati, il cui protagonismo rischia di vanificare il serio lavoro della categoria,per garantire la legalità ed il rispetto della legge. Roma,17.3.2007

18/03/2007

Documento n.6494

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