Fermi amministrativi , ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione
Con una nota del 06.04.2020, indirizzata alla segreteria del Ministro delle Finanze On. Roberto Gualtieri, il Gruppo contenzioso Tributario Adusbef coordinato dal Dott. Gaspare Di Maria ha segnalato la reiterata disapplicazione dell’art. 67 d.l. 18/2020.
Infatti a seguito della emanazione del d.l. 18/2020 all’articolo 67 è stata disposta la sospensione , fino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo , accertamento , riscossione e contenzioso. per ciò che attiene l’attività di riscossione è stata disposta non solo la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle , ma anche degli altri atti di riscossione come fermi amministrativi , ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione .
Ciò del resto veniva chiarito con apposite FAQ ( Frequently Asked Question ) da parte della stessa Agenzia Entrate Riscossione :
“ DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE L’AGENZIA NON PUO’ ATTIVARE ALCUNA PROCEDURA CAUTELARE ( ESEMPIO : FERMO AMMINISTRATIVO O IPOTECA ) O ESECUITIVA ( ESEMPIO PIGNORAMENTO)”
Tale norma deve necessariamente valere anche laddove esista un agente della riscossione diverso da Agenzia Entrate Riscossione , come Riscossione Sicilia spa ad esempio in Sicilia.
Ciononostante pervenivano alla nostra Associazione segnalazioni da più parti , che indicavano e documentavano pignoramenti eseguiti in data successiva all’8 marzo con notifica a mezzo pec ( pignoramento presso terzi ), ovvero è stata segnalata anche la impossibilità di talune stazioni appaltanti a procedere con i pagamenti in presenza di interrogazione ex art. 48 bis – prevista per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni – e conseguente blocco somme.
In particolare in tale ultima circostanza descritta , a seguito della interrogazione ex art 48 bis preventiva al pagamento della P.A. la stazione appaltante che riceve dalla piattaforma messaggio di inadempienza , non procede comunque – ( procedure iniziate dopo l’8 marzo) – al pagamento delle spettanze, nonostante non possa essere effettuato pignoramento delle somme.
La nota veniva firmata oltre cha dal Dott. Gaspare DI Maria – delegato Adusbef, dagli Avv.ti Massimo Campanella – componente del gruppo Tributario, Foro di Roma, Fiammetta Fiammeri componente del gruppo Tributario , Foro di Roma, Mario Fasano componete del gruppo Tributario , Foro di Lecce, Maria Teresa De Bottis, componente del gruppo Tributario foro di Caserta e Alberto Foggia componente del gruppo Tributario foro di Pisa .
Nelle more di una risposta da parte della Segreteria del Ministero, Adusbef ha ottenuto in data odierna 07.04.2020, una rinuncia ad un pignoramento presso terzi iniziato dopo il 9 marzo da Riscossione Sicilia nei confronti di un contribuente .
08/04/2020
Documento n.14823