DERIVATI: ADERISCI ALL'INTERVENTO AD ADIUVANDUM di ADUSBEF nel processo dinanzi la CORTE DEI CONTI. L'intervento è gratuito per i nuovi soci ADUSBEF 2018. La Corte dei Conti ha deciso di citare, il 18 aprile 2018, in giudizio Morgan Stanley e quattro alti dirigenti del Tesoro !
Tra fine 2011 e inizio 2012, il ministero dell’Economia ha versato alla banca americana circa 3 miliardi in conseguenza di una clausola di “Additional termination event” presente in alcuni contratti. La clausola, secondo la Corte dei Conti, consentiva la risoluzione anticipata dei contratti a discrezione di Morgan Stanley: al verificarsi di alcune condizioni la banca poteva farsi restituire il valore di mercato dei contratti, imponendo ingenti costi allo Stato: i derivati, infatti, hanno avuto, tra 2013 e 2016, un impatto negativo sul bilancio pubblico di 24 miliardi.
La Corte dei Conti ha evidenziato come alcuni dei contratti “evidenziavano profili speculativi che li rendevano inidonei alla finalità di ristrutturazione del debito pubblico – l’unica consentita dalla normativa per operazioni in derivati – non essendo ammissibile per lo Stato, investitore pubblico, assumersi rischi rilevantissimi”.
Ai dirigenti del Tesoro, viene contestata "la negligenza". Alla Cannata viene contestato in particolare di aver “addirittura mostrato di non conoscere fino al 2007 l’esistenza di una clausola Ate (Additional termination events, quella che consente l’estinzione anticipata, ndr), la cui presenza aumentava a dismisura i rischi insiti nelle operazioni finanziarie che si andavano a compiere con quella controparte e che snaturava completamente la causa concreta stessa dei contratti, mostrando in tal modo di non comprendere il livello reale del rischio e delle perdite a cui esponeva lo Stato.”
Morgan Stanley, invece, è colpevole di non aver svolto con diligenza il suo ruolo di specialista, un compito che viene regolato dalla legge.
Gli specialisti non sono semplici collocatori di Buoni del Tesoro, devono contribuire alla gestione del debito pubblico, alle scelte di emissione "anche mediante attività di consulenza e ricerca" (Dm 13 maggio 1999, n.219).
Morgan Stanley, dunque, invece di aiutare il Tesoro a gestire il debito nel tempo, trovando di volta in volta le soluzioni migliori per ridurlo, decideva di azionare la clausola Ate commettendo secondo quanto scrive la Corte palesi violazioni dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale.
24/01/2018
Documento n.10580