DECRETO INTERCETTAZIONI: FRETTOLOSA DISTRUZIONE TUTELA POTENTI “BIPARTISAN”.

in Comunicati stampa
COMUNICATO STAMPA DECRETO INTERCETTAZIONI: LA SOSPETTA E FRETTOLOSA DISTRUZIONE DEI TABULATI,NON E’ A TUTELA DEI CITTADINI SPIATI,CHE DEVONO AVERE LA POSSIBILITA’ DI CONOSCERE PER RIVALERSI, MA DEI POTENTI “BIPARTISAN”. ADUSBEF,CHE AVEVA DENUNCIATO ALLA PROCURA DI MILANO IL 25 MAGGIO SCORSO,LA SISTEMATICA SCHEDATURA DI TELECOM, CHIEDE CHE CI POSSA ESSERE UN RIPENSAMENTO NELLA DISTRUZIONE DEI TABULATI, PER EVITARE CHE OLTRE AL DANNO,SI POSSA CONSUMARE LA BEFFA A CARICO DEI CITTADINI. Cosa nascondono i tabulati Telecom sulle intercettazioni, da indurre Governo ed opposizione a varare un frettoloso decreto, che oltre a mettere in gioco la libertà di stampa, con dure sanzioni civili, penali ed amministrative a carico di editori e giornalisti,rei di pubblicare le notizie, piuttosto che colpire gli autori veri dei reati, ordina l’immediata distruzione dei tabulati ? Gli autori delle illegali schedature effettuate dai responsabili Telecom a tutti i livelli (l’azienda che non controlla,è direttamente responsabile dei danni), rischiano di farla franca se le prove (corpo di reato) vengono distrutte, escludendo così a migliaia di cittadini e dipendenti Telecom, illegalmente schedati, il sacrosanto diritto di rivalsa,anche di ordine civile nel processo,per aver subito una pesante violazione della propria privacy. Non è che con l’accordo “bipartisan” tra maggioranza ed opposizione della frettolosa distruzione dei tabulati,il governo intenda replicare la stessa tesi giustificatoria dell’approvazione dell’indulto, che - si disse- serviva per far uscire i “poveri cristi” dalla galera,mentre – non espungendo i reati finanziari- aveva lo scopo reale di offrire uno sconto di 3 anni di pena ed a futura memoria,ai potenti (Fazio, Fiorani,Consorte,Billè,Ricucci,Gnutti e gli altri “furbetti”) che avevano truffato 1 milione di risparmiatori distruggendo 50 miliardi di euro di sudato risparmio ? Adusbef che, il 25 maggio 2006,aveva presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Milano, i cui stralci vengono di seguito riportati, chiederà la costituzione di parte civile al processo di Milano contro Telecom ed assisterà gli utenti danneggiati da un apparato segreto e parallelo allo Stato, ancor più potente della P2, i cui veri autori rischiano di non essere mai conosciuti,qualora si distrugge il “corpo del reato” e non si dà la possibilità ai magistrati, di risalire ai veri mandanti ed ispiratori di un sistematico spionaggio politico-industriale, che può aver anche configurato, ulteriori reati. Stralci dell’esposto-denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Milano,da Adusbef e Federconsumatori,il 25 maggio 2006: “Nel numero in edicola oggi del quotidiano “La Repubblica” un articolo di Carlo Bonini "Telecom schedava gli ex clienti che cambiavano operatore" descrive la condotta spregudicata dell’operatore telefonico dominante (a questo punto in tutti i sensi) Telecomitalia che ha schedato migliaia di ex suoi clienti passati ad altri operatori telefonici, acquisendo e utilizzando informazioni privilegiate che li riguardavano (profili anagrafici, domicili, utenze, consumi telefonici, propensioni alla spesa) "in violazione di precisi obblighi legali e regolamentari, con pratiche abusive", "in violazione delle norme sulla concorrenza" e "con mezzi non obiettivamente giustificabili" come recita testualmente l’ordinanza firmata il 2 maggio u.s. dal dott. Filippo Lamanna, giudice della prima sezione della Corte di appello civile di Milano che nelle quarantaquattro pagine che documentano l’abuso ai danni di migliaia di consumatori, oltre a ordinarne "l'immediata cessazione", condanna l’azienda a 500 euro per ogni singolo illecito che dovesse ripetersi. ……..Agli atti del processo di Milano, figurano due documenti riservati della Divisione commerciale Telecom: "Lista di marketing su 7732 clienti residenziali romani Fastweb"; "Lista di marketing su clienti business platinum". I clienti sono classificati in "fasce". Per volume di traffico telefonico, spesa e, naturalmente, gestore cui si sono rivolti. Fastweb, appunto. …. …Il giudice Lamanna scrive: "Un cliente Fastweb cessa di avere rapporti con il gestore di provenienza, Telecom. Infatti, sia la linea, quanto il traffico, sono gestiti ex novo dal nuovo operatore, che ha realizzato una propria infrastruttura. Nuova ed autonoma, di cui fa parte anche il "doppino in rame" del cosiddetto ultimo miglio. Telecom non dovrebbe dunque sapere che quel doppino è attivo con un altro operatore". E invece lo sa. Perché? "Se lo sa - scrive il giudice - sta abusando di un'informazione acquisita altrimenti". Telecom sostiene di aver attinto ad "archivi pubblici": "le Pagine Bianche" e "l'elenco dei clienti Fastweb su internet". Il giudice Lamanna accerta le due circostanze come false. Scrive: "Le Pagine Bianche non contengono alcuna informazione sulle caratteristiche dei clienti e sulla loro propensione al consumo o sull'uso della banda larga". Aggiunge: "Il sito Fastweb ha consentito fino alla primavera 2005 di trovare il numero di un abbonato, ma soltanto conoscendone già il nome". E dunque e ancora: dove ha pescato le sue informazioni Telecom? Se ne era già in possesso, la legge gli avrebbe imposto di distruggerle a contratto rescisso. Se non le aveva, deve averle pescate nella "Base Dati Unica", che raccoglie i dati sui consumatori così come comunicati da tutti gli operatori con licenza di rete fissa o mobile. Ma a quel archivio si può accedere "esclusivamente per finalità di sicurezza e gestione". Se è qui che Telecom ha attinto, la violazione diventa doppia. …… ……..Tutto ciò premesso si chiede alle AA.GG. in indirizzo, l’apertura di un procedimento penale a carico di TELECOMITALIA spa finalizzata all’accertamento della responsabilità penale aziendale e dei dirigenti quantomeno per i fatti p.e.p. dagli artt. 167 comma 2° del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI che prevede “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”. Elio Lannutti (Presidente Adusbef) Roma,25.9.2006

25/09/2006

Documento n.6331

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