CONSUMATORI: IL CONSIGLIO DI STATO CANCELLA DALL’ORGANISMO PUBBLICO DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI L’ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO

in Comunicati stampa
CONSUMATORI: IL CONSIGLIO DI STATO CANCELLA DALL’ORGANISMO PUBBLICO DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI L’ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO. NON AVEVA DEMOCRAZIA INTERNA E CONNESSIONI CON IMPRESE DI CAPITALI CON SCOPO DI LUCRO ACCOLTO IL RICORSO DI CODACONS ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI: ALTROCONSUMO NON HA I REQUISITI DI LEGGE PER FAR PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI (CNCU) MILIARDI DI VECCHIE LIRE INCASSATI PER PROGETTI STATALI DOVRANNO ESSERE RECUPERATI E REDISTRIBUTI ALLE ALTRE ASSOCIAZIONI IL SUPREMO GIUDICE AMMINISTRATIVO BOCCIA ANCHE LA SOCIETA’ CHE CONTROLLA ALTROCONSUMO COME SOCIETA’ CON FINI DI LUCRO E NON ASSOCIAZIONE: ORA CAMBIERANNO GLI ASSETTI ANCHE NELLE ASSOCIAZIONI EUROPEE DI CUI IL GRUPPO NON POTRA’ PIU’ FARE PARTE ANCHE A “MIMANDARAITRE” ALTROCONSUMO PRESENTAVA TEST COMPARATIVI Il Consiglio di Stato, VI sez. (Presidente Mario Egidio Schinaia, Relatore Roberto Chieppa) ha accolto il ricorso del Codacons - appoggiato da Adusbef e Federconsumatori – contro l’inserimento dell’associazione di consumatori ALTROCONSUMO tra le associazioni riconosciute dalla legge 281/98 e facenti parte del CNCU. Il Consiglio di Stato, con una decisione inappellabile ha accertato che: “la maggioranza del principale organo dell’associazione Altroconsumo non è espressione dei soci e quindi non è eletta su base democratica, ma è nominata da soggetti terzi che assumono così il reale controllo dell’associazione ed hanno gli strumenti per impedire anche modifiche statutarie idonee a ripristinare un ordinamento a base democratica” […] “I descritti elementi conducono a ritenere che il sistema elettorale individuato dallo Statuto non sia rispondente ad un ordinamento su base democratica, tenuto conto sia dell’assenza nello Statuto di garanzie idonee a rendere meno vulnerabile il voto per corrispondenza, sia delle concrete modalità con cui sono state effettuate le votazioni, che confermano tali carenze. In definitiva, deve ritenersi che la struttura dell’associazione Altroconsumo, caratterizzata dalla concentrazione dei poteri di gestione in un organo (Comitato di Direzione), la cui maggioranza non viene eletta e il sistema per l’elezione del Consiglio costituiscono elementi tali da condurre ad un giudizio negativo circa il requisito del possesso di uno Statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, previsto dall’art. 5, comma 2, lett. A), della legge n. 281/98, oggi art. 137 del D. Lgs. n. 206/2005. L’assenza del requisito rende illegittima l’impugnata iscrizione di Altroconsumo negli elenchi delle associazioni dei consumatori previsti dalla medesima norma” […] Ma non basta: il CdS ha accertato che il Presidente di Altroconsumo avv. Paolo Martinello è anche Presidente del consiglio di amministrazione di Altroconsumo edizioni s.r.l., Presidente del consiglio di amministrazione di Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l., nonché membro del consiglio di amministrazione di Altroconsumo immobili s.r.l. e di Euroconsumers S.A. (già Conseur S.A.). “Tutte queste società sono legati da rapporti di gruppo: Euroconsumers detiene il 70% di Altroconsumo edizioni s.r.l., che a sua volta deteneva una quota di Euroconsumers, poi ceduta e detiene la totalità delle quote di Altroconsumo immobili s.r.l. e di Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l. Le quote di Conseur sono detenute da altre associazioni e da una persona fisica; mentre l’associazione Altroconsumo ha il 30% di Editoriale Altroconsumo s.r.l.. Dal 2003 l’Avv. Martinello è membro del consiglio di amministrazione anche di ESTCF S.A. e di Deco Proteste Lda, entrambi facenti parte del gruppo Conseur. “ Spiegano i giudici del CdS: “Il ragionamento svolto non è contraddetto dal fatto che gli utili delle società editoriali finiscano comunque nelle casse di Conseur S.A. (oggi Euroconsumers S.A.), che persegue anche lo scopo di tutela dei consumatori. Infatti anche tale società ricade nella nozione di “impresa di produzione e servizi in qualsiasi forma costituita, per gli stessi settori in cui opera l’associazione”, per la quale scatta l’incompatibilità tra gli organi di amministrazione. Conseur S.A. non può essere definita una associazione di consumatori, ma è una società che opera nel settore del consumo, che produce utili e soprattutto che può ripartire tali utili tra gli azionisti (tra cui figura anche una persona fisica oltre ad altri enti), come previsto dall’art. 18 del suo Statuto. […] In conclusione, ciascun singolo elemento autonomamente considerato conduce a ritenere che l’associazione Altroconsumo non avesse alla data di adozione dell’impugnato provvedimento i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori. Tali singoli elementi sono peraltro confermati dalla sommatoria di più cause ostative all’iscrizione, che considerate unitariamente rafforzano tale conclusione. Deve quindi essere annullato il decreto del 28 novembre 2002, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha incluso Altroconsumo nell’elenco delle associazioni dei consumatori. Il Ministero dovrà quindi verificare sulla base dei principi contenuti nella presente decisione se l’assenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione permane in capo all’associazione Altroconsumo, che risulta attualmente iscritta nel predetto elenco sulla base di successivi provvedimenti”. “Si tratta di ridare credibilità all’associazionismo e smetterla con il presentare in Tv strutture che sono multinazionali con fini di lucro come fossero associazioni di tutela della gente: la decisone del CdS – commenta Carlo Rienzi - è molto importante e finalmente caccia dal panorama del vero associazionismo chi ha bilanci di centinaia di milioni nei gruppi finanziari ed economici internazionali di cui fa parte”.

21/02/2006

Documento n.5723

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