CONSOB CONDANNATA DALLA CASSAZIONE, PER OMESSA VIGILANZA.

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

 

TUTELA DEL RISPARMIO: CONSOB CONDANNATA DALLA CASSAZIONE, PER OMESSA VIGILANZA.

L’ATTIVITA’ DI CONSOB NON E’ STATA SVOLTA SECONDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LEGALITA’.

  

     La Corte di Cassazione (Sentenza 22164/2019 della Terza Sezione Civile), ha accertato le responsabilità della Consob per non aver adeguatamente vigilato sulle attività di una SIM dichiarata fallita nel periodo 1990-92. In particolare la Cassazione ha evidenziato le omissioni dell’autorità di vigilanza tra il 1989-1991,  che non aveva ritenuto di intervenire nonostante i dubbi sulla solidità patrimoniale e finanziaria della società malgrado le violazioni emerse nel corso delle ispezioni. 

   Secondo quanto riportato nella sentenza citata, la Consob non aveva considerato con la doverosa attenzione, l'uso improprio delle disponibilità ricevute dai clienti e le ripetute denunce all'autorità giudiziaria successivamente al 1991, la Commissione aveva autorizzato l'iscrizione della società all'Albo delle Sim senza un effettivo e incisivo controllo sui requisiti formali e di sostanza.

   La sentenza riafferma che l'attività discrezionale di Consob deve svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione, applicandosi l'articolo 2043 del Codice civile anche alla Consob, come limite esterno all'attività discrezionale «la quale, di per sè, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità».

       Già una delle precedenti sentenze di Cassazione (Cass. Civ., I Sez., n. 23418 del 17/11/2016),  aveva condannato per colpa grave (ossia la mancanza di un dovere di diligenza che causi un danno a terze persone) funzionari e commissari Consob, per omessa vigilanza, che determina il risarcimento del danno all'investitore:… “Poiché la responsabilità della Consob deriva, ai sensi dell'art. 28 Cost., da quella dei suoi funzionari, la cui condotta si pone quale elemento della fattispecie di una responsabilità per fatto altrui imputata all'autorità di vigilanza, l'accertamento del fatto materiale relativo alla falsità in prospetto ed alla sua rilevabilità ictu oculí (...) è non più modificabile anche ai fini della valutazione della condotta dei funzionari: ferma restando la necessità di un autonomo apprezzamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, per essi caratterizzato (...) almeno dall'integrazione della colpa grave.

    Un’altra sentenza attesa – ha commentato l’avvocato Antonio Tanza, presidente di Adusbef- che oltre a confermare il valore del risparmio tutelato dall’art. 47 della Costituzione,  farà giurisprudenza e servirà sia ai risparmiatori che hanno già citato in giudizio la Commissione per omessa vigilanza, che migliaia di risparmiatori vittime del risparmio tradito nei crac bancari,  a prendere coraggio rivolgendosi alle 180 sedi Adusbef consultabili al sito (https://www.adusbef.it/sedi), per tutelare i loro sacrosanti diritti.

 

Roma-Lecce 6 settembre 2019

 

06/09/2019

Documento n.14629

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