Codice delle assicurazioni. Poteri forti chiamano…. Legislatore risponde.
Codice delle assicurazioni. Poteri forti chiamano…. Legislatore risponde. Il legislatore sta impostando un “codice delle assicurazioni” che armonizzi la legislazione nazionale con la Direttiva Comunitaria 2002/92/CE. Tale Direttiva prevede, tra l’altro, l’obbligo di registrazione per gli operatori nel campo della intermediazione assicurativa, dalle persone giuridiche (che dovranno indicare le persone fisiche responsabili dell’attività) all’ultimo procacciatore d’affari. Gli Stati membri dovranno provvedere, tra l’altro, a creare uno sportello unico, che consenta di accedere “agevolmente e velocemente” all’informazione proveniente da tali registri, istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo spirito della Direttiva è quello di fornire agli utenti dei servizi assicurativi certezze sulla legittima operatività e sulla “qualità” professionale di coloro che operano nel settore, attraverso la verifica “agevole e veloce” della loro presenza nei Registri. Parallelamente, l’iniziativa consente a coloro che esercitano l’attività di intermediazione assicurativa (agenti, brokers, banche, promotori finanziari, collaboratori, dipendenti degli intermediari in contatto con la clientela) di essere in elenco perché in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti la competenza, la onorabilità, la copertura della responsabilità professionale. Gli iscritti al Registro devono, infatti, possedere adeguate cognizioni e capacità, individuate e determinate dai rispettivi Stati membri d’origine. Trasparenza assicurata, quindi? Pare di no ! Molti operatori del settore vedono nell’obbligo di registrazione dei loro impiegati direttamente impegnati nel collocare prodotti assicurativi, un grave impaccio alla loro operatività ed hanno sollevato il problema in Commissione. Pronta la risposta del legislatore a quel grido di dolore: il parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera, contiene in particolare una osservazione con la quale la Commissione stessa (con decisione trasversale) chiede al Governo di valutare l’opportunità di sopprimere la lettera e) del Registro degli intermediari, di cui all’art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni. La soppressione dell’obbligo di iscrizione al Registro rappresenterebbe l’ennesimo cedimento della nostra classe politica ad interessi di parte, in barba alla volontà regolamentare del legislatore comunitario; in aggiunta, il consumatore verrebbe privato da una importante tutela, rappresentata dalla certezza di “qualità” dell’intermediario professionale, distributore, ad esempio, di previdenza; introdurrebbe criteri di disparità di trattamento tra gli intermediari iscritti e non iscritti dello stesso Stato membro; rischia, infine, di aprire un contenzioso a livello comunitario perché non impone quella concorrenza che, sola, garantisce la sana competitività dei produttori e buoni livelli qualitativi del servizio offerto ai consumatori. E dire che l’art. 4 della 229/2003 (sul riordino della normativa inerente il settore assicurativo) e fonte del riassetto normativo che ci occupa, impone al primo punto: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; Si dice che, a differenza delle sciabole, i cordoni della borsa non tintinnino…. Ma un orecchio allenato ed attento……. ! La segreteria Roma 14.7.2005 Riportiamo il testo dell’art. 143: Art. 143 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi 1. L’ISVAP disciplina la formazione e l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per le attività di intermediazione ad essi affidate. 3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 144, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro. 4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione è tenuto a dare all’impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c). 5. L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate. 6. L’ISVAP stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.14/07/2005
Documento n.4862